ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02187

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Trasformazioni
Trasformato il 08/01/2014 in 5/01826
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
08/01/2014
Fasi iter:

TRASFORMA IL 08/01/2014

TRASFORMATO IL 08/01/2014

CONCLUSO IL 08/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02187
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   GRILLO, LOREFICE, MANTERO, DALL'OSSO e SILVIA GIORDANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il calcolo della pensione degli iscritti all'ex fondo elettrici è fatto sulla base della normativa previgente del fondo elettrici anziché della normativa vigente prevista dalla legge n. 335 del 1995, all'articolo 1, comma 13, ed è stata utilizzata la retribuzione pensionabile senza nessun riferimento di legge anziché quella prevista dalla legge del fondo elettrici, quella sulla quale sono stati versati i contributi nel periodo di riferimento (legge 25 novembre 1971, n. 1079, articolo 7, commi 1 e 2);
   la legge n. 335 del 1995 all'articolo 1, comma 13, ha uniformato la norma per il calcolo della pensione per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa alla normativa vigente in assicurazione generale obbligatoria;
   l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 indica per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni; la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo;
   il decreto di armonizzazione n. 562 del 1996 all'articolo 2, comma 1, ha revisionato la normativa per il calcolo delle prestazioni, nel rispetto della delega, articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995, lettere b) e d), passando dalla normativa del fondo elettrici per l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (decreto legislativo n. 503 del 1992, articolo 7, commi 2 e 3 e articolo 13) alla normativa vigente in assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, (decreto legislativo n. 503 del 1992, articolo 3, commi 2 e 3 e articolo 13);
   l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 562 del 1996 specifica come per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n 335;
   l'articolo 41, comma 1, della legge n. 448 del 23 dicembre 1999 – legge finanziaria 2000 – ha disposto che a partire dal 1o gennaio 2000 il fondo è soppresso e che dalla stessa data i nuovi assunti vengano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
   dal 1o gennaio 2000 i titolari di posizione assicurativa ed i trattamenti pensionistici sono iscritti in evidenza contabile separata in assicurazione generale obbligatoria, e a loro continueranno ad applicarsi le norme della previgente normativa;
   la legge di soppressione ha previsto, articolo 41, comma 2, della legge n. 488 del 1999, per le più favorevoli norme in uso nel fondo elettrici rispetto a quelle nell'assicurazione generale obbligatoria, un contributo a carico dell'Enel di 4.050 miliardi di lire;
   il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «Salva Italia» all'articolo 24, comma 21, ha previsto un contributo di solidarietà, per gli iscritti all'ex fondo elettrici, perché la quota di pensione per il periodo antecedente l'armonizzazione è calcolata con parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria –:
   a quanto risulta agli interroganti l'Inps non applica la normativa vigente per il calcolo delle pensioni per gli iscritti all'ex fondo elettrici;
   l'Inps, per il calcolo della pensione per gli iscritti all'ex fondo elettrici, usi la retribuzione pensionabile teorica fondo non prevista dalla legge, anziché la retribuzione pensionabile prevista dalla legge del fondo elettrici, quella sulla quale sono stati versati i contributi nel periodo di riferimento (legge 25 novembre 1971, n. 1079, articolo 7, commi 1 e 2);
   l'Inps, sulla base della normativa previgente e la retribuzione pensionabile teorica fondo, ad alcuni iscritti all'ex fondo elettrici, liquidi pensioni di minore entità;
   a tutti i pensionati nell'ex fondo elettrici, con pensioni più piccole di quelle calcolate con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria preleva il contributo di solidarietà, in contrasto con quanto previsto nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24;
   l'Inps, dopo luglio 2010, ai sensi della legge n. 122 del 2010, chiede un onere da centinaia di miglia di euro per il trasferimento dei contributi dall'ex fondo elettrici all'assicurazione generale obbligatoria per avere una pensione più piccola di quella calcolata con la normativa vigente;
   gli iscritti all'ex fondo elettrici che da luglio 2003 a luglio 2010, hanno potuto usufruire del trasferimento dei contributi dall'ex fondo elettrici all'assicurazione generale obbligatoria, percependo una pensione più vantaggiosa dei colleghi che fuori da quel periodo non hanno potuto fare il trasferimento dei contributi, non paghino il contributo di solidarietà –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto rappresentato in premessa;
   se il Ministro intenda, alla luce di quanto esposto, assumere iniziative per porre ordine nella materia e dare le opportune disposizioni per il riordino delle prestazioni INPS soprarichiamate e per una univoca corrispondenza delle stesse rispetto alle normative di legge vigenti. (4-02187)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1995 0335, L 2010 0122

EUROVOC :

pensionato

assicurazione obbligatoria

retribuzione del lavoro