ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02184

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 18/11/2013

SOLLECITO IL 10/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 08/01/2014

SOLLECITO IL 05/02/2014

SOLLECITO IL 24/03/2014

SOLLECITO IL 05/05/2014

SOLLECITO IL 05/06/2014

SOLLECITO IL 02/07/2014

SOLLECITO IL 01/08/2014

SOLLECITO IL 01/09/2014

SOLLECITO IL 03/10/2014

SOLLECITO IL 05/11/2014

SOLLECITO IL 05/12/2014

SOLLECITO IL 08/01/2015

SOLLECITO IL 02/02/2015

SOLLECITO IL 05/03/2015

SOLLECITO IL 01/04/2015

SOLLECITO IL 05/05/2015

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 09/07/2015

SOLLECITO IL 03/08/2015

SOLLECITO IL 07/09/2015

SOLLECITO IL 01/10/2015

SOLLECITO IL 02/11/2015

SOLLECITO IL 01/12/2015

SOLLECITO IL 11/01/2016

SOLLECITO IL 03/02/2016

SOLLECITO IL 03/03/2016

SOLLECITO IL 04/04/2016

SOLLECITO IL 02/05/2016

SOLLECITO IL 01/06/2016

SOLLECITO IL 04/07/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

SOLLECITO IL 10/10/2016

SOLLECITO IL 08/11/2016

SOLLECITO IL 14/12/2016

SOLLECITO IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 01/02/2017

SOLLECITO IL 06/03/2017

SOLLECITO IL 03/04/2017

SOLLECITO IL 09/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02184
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   REALACCI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il forte incremento della generazione distribuita, in gran parte dovuto alle cosiddette fonti rinnovabili non programmabili – FRNP (fotovoltaico, eolico, idroelettrico ad acqua fluente, biogas), verificatosi negli ultimi anni, ha contribuito a porre sempre più l'attenzione dei regolatori e degli operatori sulla necessità di gestire meglio i flussi di energia elettrica intermittenti connessi alle suddette FRNP transitanti nella rete e di ottimizzare le attività di dispacciamento sulla medesima rete, in modo da minimizzare gli oneri per i consumatori finali, utilizzando ai diversi livelli della rete stessa i sistemi di accumulo a batteria (di seguito ESS-electrical storage);
   al crescente interesse verso questa soluzione si è manifestato non solo a livello di operatori di rete (TSO-DSO), ma anche a livello di produttori di energia elettrica, sia di grande e media taglia che di piccola e piccolissima taglia (prosumer), ad esempio per massimizzare, in maniera sempre più efficiente ed intelligente, la quota di energia elettrica prodotta da FRNP e direttamente auto consumata;
   anche l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha posto attenzione sul problema nei suoi atti regolatori (delibera 199/11 e successive modificazioni e integrazioni per il periodo regolatorio 2012-2015), prevedendo la maggiorazione del tasso di remunerazione degli investimenti per realizzazione di progetti pilota in sistemi di accumulo a batteria-ESS, sia nell'ambito di ottimizzazione delle attività di trasmissione che di quelle di distribuzione dell'energia elettrica nel nostro Paese. Per la parte trasmissione, come noto, sono stati già avviati da TERNA i progetti sia di tipo «energy intensive» che di tipo «power intensive»;
   il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012, meglio conosciuto come V Conto Energia, all'articolo 11, comma c) e d), ha conferito un ulteriore mandato all'Autorità per l'Energia elettrica e il gas di definire:
    a) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia prodotta, nonché per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
    b) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie;
   in ambito CEI, anche con il mandato dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il CT 316 ha posto in inchiesta pubblica le varianti delle norme tecniche CEI 0-16 (per MT) e CEI 0-21 (per BT), relative alle connessioni alle reti elettriche dei distributori, che contemplano le definizioni dei sistemi di accumulo e i relativi schemi di connessione alla rispettive reti, comprensivi del posizionamento e delle caratteristiche funzionali dei contatori per la misura dell'energia elettrica. Prima dell'inchiesta pubblica del CEI, alla fine del mese di giugno 2013 si è tenuta una riunione tecnica presso la sede dell'RSE a Milano per discutere tra i vari soggetti tecnici competenti (CEI, AEEG, GSE) e definire il posizionamento degli strumenti di misura in relazione all'introduzione dei sistemi di accumulo negli impianti che percepiscono gli incentivi stabiliti dai vari Conti energia;
   il principale DSO ha già emesso un bando di qualificazione per costituire un albo di fornitori di sistemi di accumulo per applicazioni legate a varie necessità di ottimizzazione delle reti di AT-MT-BT in concessione al medesimo;
   il quadro normativo tecnico relativo alle connessioni dei sistemi di accumulo alla rete in Italia sarà presto completato e contenuto negli aggiornamenti ufficiali delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 che sono in fase avanzata di stesura e con previsione di emanazione a valle della prossima riunione del CT 316 del CEI fissata per il 12 novembre 2013;
   in data 20 settembre 2013 il GSE ha pubblicato sul proprio portale web la seguente news (o comunicazione digitale):
    «Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute al GSE in merito alla possibilità d'installazione di sistemi di accumulo su impianti già ammessi agli incentivi, si precisa quanto segue. Nelle more della definizione e della completa attuazione del quadro normativo e delle regole applicative del GSE per l'utilizzo dei dispositivi di accumulo, ai fini della corretta erogazione degli incentivi, non è consentita alcuna variazione di configurazione impiantistica che possa modificare i flussi dell'energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto, come ad esempio la ricarica dei sistemi di accumulo tramite l'energia elettrica prelevata dalla rete. A tal proposito si rammenta che il GSE, nel caso in cui dovesse accertarne la sussistenza, nell'ambito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, applicherà le sanzioni previste dal medesimo articolo, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero delle somme già erogate;
   una disposizione di tale natura da parte del GSE non può a essere oggetto di una semplice news (priva di ogni valenza legale) sul proprio portale, ma deve essere contenuta in un documento ufficiale attuativo delle regole che il GSE ha il mandato di emettere e pubblicare. Non si comprendono quindi le motivazioni alla base della suddetta news pubblicata in data 20 settembre 2013 dal GSE, che si ritiene essere in palese contrasto con quanto comunicato ad Anie Energia un anno fa. Inoltre si ritiene che, ai fini dell'erogazione della tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da FER, non rientri nel mandato del GSE vietare l'installazione di apparecchiature – che rappresentano dei carichi che prelevano energia anche dalla rete – nell'ambito dell'impianto dell'utente attivo. Si ritiene infatti a titolo di esempio che un utente attivo incentivato possa dotarsi ed installare all'interno del proprio impianto un UPS che preleva energia dalla rete e, quindi, non comprendiamo il motivo per cui è stato introdotto il divieto per l'installazione dei sistemi di accumulo;
   si rileva come in tale situazione il mandato del GSE (nel suo ruolo di garante della corretta erogazione delle tariffe incentivi alle FER) debba circostanziarsi nell'indicare all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che deve deliberare in merito, numero, posizionamento, caratteristiche e tipologia degli strumenti di misura (contatori bidirezionali in assetto anti-frode fiscale) per erogare correttamente gli incentivi previsti dalle norme di legge, con le opportune diversificazioni in relazione al tipo di tariffa incentivante (feed in premium o tariffa onnicomprensiva, quest'ultima suddivisa tra tariffa per autoconsumo e tariffa per l'energia elettrica immessa in rete);
   l'ambito normativo tecnico relativo ai sistemi di accumulo, che compete al CEI, non nega il diritto all'utente di installare nel proprio impianto un sistema di accumulo, anche in assenza di norme;
   a questo proposito si evidenzia come sia Enel distribuzione che Terna abbiano già realizzato e stiano realizzando sistemi di accumulo sulla base di proprie prescrizioni indipendentemente dal fatto che non esistono ancora norme di sistema/prodotto relativamente ai sistemi di accumulo –:
   cosa intenda fare il Ministro interrogato, per quanto di propria competenza, affinché, vengano emanati nel più breve tempo possibile gli indispensabili provvedimenti regolamentari ed attuativi, in modo da completare il quadro regolatorio sulle modalità di connessione alla rete elettrica dei sistemi di accumulo a batteria abbinati a impianti rinnovabili (in particolare fotovoltaici) in ambito sia residenziale che commerciale e industriale e venga quindi totalmente superata nel merito e nei fatti l'incresciosa situazione di incertezza normativa e regolatoria che la succitata news del GSE del 20 settembre 2013 non ha certo contributo a risolvere. (4-02184)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

energia elettrica

rete energetica

diversificazione energetica

industria elettrica

produzione d'energia

trasporto d'energia