Legislatura: 17Seduta di annuncio: 97 del 15/10/2013
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 BONAFEDE ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 03/06/2014 DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/06/2014
CONCLUSO IL 03/06/2014
SEGONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI, ARTINI, BALDASSARRE, BONAFEDE e GAGNARLI. —
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
il 23 febbraio 2006 il Ministro delle attività produttive, di concerto con quello dell'Ambiente e su istanza di una società privata, ha concesso per decreto l'autorizzazione a realizzare un impianto industriale offshore galleggiante di rigassificazione di GNL (gas naturale liquefatto), permanentemente ancorato al fondo marino e collegato tramite gasdotto alla rete di distribuzione in terraferma, localizzato in un «sito» al largo della costa toscana, tra Livorno e Pisa, al confine delle acque territoriali italiane. Nello specifico l'opera consiste in un'unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante FSRU (floating storage and regasification unit) ancorato a circa 12 miglia nautiche (22,5 chilometri) al largo della costa di Livorno, in acque di profondità di circa 120 metri, e collegata alla terraferma da una condotta sottomarina per il trasporto del gas. Il terminale galleggiante o FSRU è un vettore di gas naturale liquefatto (GNL) convertito, con quattro serbatoi di stoccaggio di tipo Moss con una capacità complessiva di 137.000 metri cubi di GNL. Il FSRU «Toscana» è un'opera di una tipologia unica, mai realizzata prima anche per la nota pericolosità delle operazioni di trasbordo in mare di combustibili infiammabili di questo tipo. Non esistono altri esemplari al mondo di terminali analoghi. Nel sito in oggetto, infatti, dovrebbero compiersi operazioni di allibo, ossia di travaso del gas raffreddato a 160o C da nave gasiera a nave rigassificatrice. Il rigassificatore in questione è quindi soggetto a particolari rischi mai prima valutati e sperimentati, a partire da quelli dovuti all'allibo, operazione altamente rischiosa, da tempo vietata in Italia e poi improvvisamente autorizzata con il decreto 6 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2006, ovvero lo stesso giorno in cui è stato autorizzato il rigassificatore OLT (offshore LNG Toscana);
in altri Paesi, come gli USA, i pochissimi terminali GNL offshore esistenti o in progettazione sfruttano tecnologie di ben altro livello di sicurezza, quali la tecnologia energy bridge, che prevede la rigassificazione a bordo della stessa gasiera che ha trasportato il GNL, evitando così i rischi dell'allibo;
il registro italiano navale (RINA) ha dichiarato che il sistema di ormeggio tramite il quale dovrebbe avvenire l'allibo è risultato essere conforme alle norme, sebbene ad oggi, tali standard utilizzati per la realizzazione non siano al momento conosciuti. Si è tentato in vari modi (azioni parlamentari, attività di diverse associazioni ambientaliste) di accedere alla relazione redatta dal gruppo di lavoro merci pericolose che parrebbe essere l'unico riferimento tecnico procedimentale a sostegno dell'autorizzazione ad un'attività così pericolosa, ma ad oggi non sì è avuto modo di recepire tali documenti;
nell'area del rigassificatore, in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza n. 137 del 2013 della capitaneria di porto di Livorno, per motivi di sicurezza, sono stati posti vincoli di vario grado per la navigazione, con l'istituzione di tre aree – la zona di interdizione totale, quella di limitazione e quella di preavviso – in cui la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca nonché qualunque altra attività di superficie o subacquea sono vietate, con conseguente danno per l'attività del porto, del turismo e dell'attività di pesca locale;
non è altrettanto secondario lo stravolgimento e il probabile danno ambientale di tale area marina, infatti un impianto di tale tipologia versa nei fondali circa 550.000 metri cubi-giorno di acqua clorata (acqua e varichina – NaC1O) necessari a garantire la pulizia dello scambiatore di calore (un'area di 100x70 metri per un'altezza di 75 metri), tutto ciò non può che determinare importantissime modifiche all'ecosistema marino ed in particolare a quella zona di interesse naturale unico denominata «Il santuario dei cetacei»;
il funzionamento del rigassificatore è notevolmente limitato dalla natura di quel tratto del mar Tirreno, peraltro soggetto a frequenti e forti mareggiate. A tal proposito, lo studio «Risultanze della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione del rischio ambientale derivante dalla localizzazione dei depositi e dalla movimentazione di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) in alcune aree portuali italiane, istituita con decreto GAB/DEC//019/2001 del 13 febbraio 2001 – Roma, Febbraio-Maggio 2001», con riferimento alla zona di mare antistante il porto di Livorno, afferma che «i venti ed il moto ondoso sono tali da non poter garantire un sufficiente numero di giorni/anno con condizioni di operabilità in sicurezza»;
il numero dei giorni in cui il rigassificatore non sarà in grado di operare sono inevitabilmente destinate ad aumentare, anche a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici, considerato che – come si legge nella pubblicazione del 2007 «Il libeccio e Livorno – Un viaggio tra culto, storia e scienza» a cura dell'Istituto di biometereologia del CNR (IBIMET-CNR), Centro di biologia marina e monitoraggio ambientale del mediterraneo LaMMA – CoMMA-Med: «I dati mostrano un andamento crescente della frequenza del Libeccio negli ultimi decenni del XX secolo a partire dagli anni ’80, con un aumento di circa il 32 per cento nell'ultimo decennio (frequenza media = 12.3 per cento) rispetto alla media del trentennio precedente (frequenza media = 9.3 per cento)» e che «L'aumento della frequenza del Libeccio durante la seconda metà del XX secolo risulta ancor più significativo qualora si considerino solo gli eventi che hanno superato la velocità di 10.8 m/s (circa 40 km/h), corrispondente al valore soglia del grado 6 della scala Beaufort. In particolare, nell'ultimo decennio del XX secolo la percentuale media degli eventi di Libeccio con velocità uguale o superiore a 10.8 m/s, rispetto al numero totale di eventi, è del 10 per cento, rispetto al 3.9 per cento del trentennio precedente»;
il «Rapporto finale sulla sicurezza OLT LNG Toscana» è stato oggetto di analisi, per conto della regione Toscana, da parte del gruppo di studio costituito da Jerry Havens, Ph.D., P.E., Ronald.P. Koopman, Ph.D., P.E. e Andrew Alderson, I., Eng. Gli studiosi evidenziano, in particolare, due aspetti che non vengono presi in considerazione dal rapporto regionale: il primo relativo alla possibilità di collisione di un'altra nave con il FRSU (che, secondo l'analisi dovrebbe essere scongiurato dalla presenza h24 di una nave guardiana) ed il secondo legato alla possibilità di attacchi terroristici. Inoltre i calcoli previsionali riportati nello studio, presuppongono che il GNL proveniente dai paesi produttori contenga una parte inferiore al 10-15 per cento di idrocarburi con peso molecolare maggiore rispetto al metano. Gli GLN, sigla con la quale s'intende normalmente una miscela di idrocarburi più pesanti del metano, quali etano, propano e butano, hanno un potere energetico maggiore del liquido da gas naturale. Questo fattore rende di gran lunga più pericoloso l'intero impianto, in quanto le probabilità di possibili incidenti, come le esplosioni sono di gran lunga più probabili con una miscela di gas come il metano, l'etano, il propano e il butano;
il rigassificatore in questione risulta, tra l'altro, molto costoso e la sua gestione finanziaria è incompatibile con l'accesso regolato dei terzi. A tal proposito, la Commissione europea nel documento SG-Greffe (2009) D11105 afferma che: «La specifica natura del terminal lo rende molto costoso. Allo stesso modo la limitata capacità di stoccaggio e la sua posizione al largo, esposta alle differenti condizioni meteorologiche, risultano in condizioni logistiche più complesse di altri terminal GNL tradizionali. Pertanto, per essere finanziariamente sostenibile, il progetto deve funzionare secondo uno stretto programma logistico incompatibile con l'accesso regolato dei terzi»;
il terminale in questione non è ancora oggetto di un contratto definito e a lungo termine per la fornitura di gas, anche perché è piuttosto evidente che nel Paese c’è una cospicua sovraccapacità di importazione di gas rispetto alla domanda, grazie anche alla crescita delle energie rinnovabili;
infatti l'aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili e il consolidamento degli interventi in efficienza energetica rendono assolutamente privo di senso tornare ad investire sui combustibili fossili, e, in particolare, su un progetto come quello del terminale offshore OLT, le cui anomalie progettuali ed autorizzative erano evidenti sin dall'origine e che rischia di finire ancor peggio per le poco trasparenti procedure di sicurezza adottate, tenuto conto che non vi è stato alcuno specifico approfondimento e che di terminali come quello in esame al mondo non ne esistono altri;
in un articolo del 14 gennaio 2013, pubblicato sul quotidiano on line Quale Energia, titolato «Quel regalo ai rigassificatori fatto coi soldi nostri», a firma di Alessandro Codegoni, si riferisce che con il sistema di incentivazione dei rigassificatori, chiamato «fattore di garanzia», varato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Aeeg) nel 2005 (delibera Aeeg n. 178/05), in seguito all'emergenza gas di quell'inverno, «invece di garantire tariffe eque, in grado di rendere il gas di tutti competitivo, si promette ai gestori dei rigassificatori il rimborso del valore del gas (che poi i consumatori pagheranno in bolletta) fino all'80 per cento (ridotto poi al 71,5 per cento in una delibera del 2008) della capacità massima dell'impianto, nel caso, magari per un calo del mercato o per le troppo alte tariffe di trasporto, non si riuscisse a venderlo. Un guadagno garantito, scaricato sulle bollette di tutti, per la bellezza di 20 anni. (...) Forse anche per queste condizioni straordinariamente favorevoli, da quel momento sono in effetti fioccate in Italia le richieste per aprire rigassificatori, arrivando nel 2011 a un massimo di 15 domande per nuovi impianti sparpagliati per tutta la penisola (su un totale di 21 richieste in tutta Europa) che, se realizzati, avrebbero più che raddoppiato la nostra fornitura potenziale di gas, sommandosi anche, oltre che ai 4 gasdotti esistenti, anche al nuovo gasdotto dall'Algeria, il Galsi, in funzione dal 2014, e (forse) al gasdotto South Stream dai Balcani»;
un successivo articolo pubblicato il 10 luglio 2013, sul sito «Energia felice», titolato «Ancora incentivi ai rigassificatori», a firma di Alessandro Codegoni, riferisce che la delibera Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Aeeg) del 31 ottobre 2012 «escludeva il fattore di garanzia per tutti i futuri rigassificatori, e lo prevedeva per quelli recentemente approvati (quindi i rigassificatori di Rovigo e Livorno) solo se avessero aperto le porte a fornitori diversi dalla società proprietaria. Visto che sia Rovigo che Livorno sono gestiti in esclusiva, nessuno avrebbe goduto dell'incentivo. (...) Dopo la delibera del 31 ottobre 2012 la società OLT (Offshore LNG Toscana), controllata da E.On, che ha quasi ultimato il rigassificatore di Livorno, ha fatto ricorso al Tar della Lombardia, chiedendo che l'incentivo gli fosse conferito, anche se il suo impianto non è aperto a terzi. E il 7 luglio il Tar ha deciso in suo favore e la nave-rigassificatore di OLT, fino ad allora ferma a Dubai, si è immediatamente diretta a tutto gas (è proprio il caso di dirlo) verso le nostre coste. Così, a partire dalla fine dell'anno, (...) a tutti noi non resta che pregare che i suoi affari vadano a gonfie vele. Perché, se così non fosse, e nel 2014 vendesse meno del 71 per cento della sua capacità nominale di 3,75 miliardi di metri cubi di metano annui, la differenza gliela pagheremmo noi in bolletta»;
secondo quanto riportato in un articolo pubblicato il 6 settembre 2013 sul sito on line de la Repubblica, a firma di Luca Pagni, titolato «Authority contro rigassificatore di Livorno. Troppi oneri sulle bollette dei cittadini», l'Autorità per l'energia e il gas ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per contestare la decisione del Tar della Lombardia che ha dato ragione a OLT in primo grado contro la decisione della stessa Autorità che nel 2012 aveva eliminato il sistema di garanzie finanziarie in favore delle società che realizzano infrastrutture strategiche. Secondo l'Autorità, il peso del fattore di garanzia «va dai 110 ai 90 milioni all'anno per 20 anni (a decrescere) fino a pagamento dei 900 milioni dell'investimento»;
il costo in bolletta di tale rimborso rappresenta dunque un ulteriore balzello a carico dei consumatori che sin dal 1992 pagano in bolletta una quota per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, che è stata invece indebitamente destinata a pagare l'energia prodotta dalla combustione di code pesanti di raffinazione e degli inceneritori;
le numerose criticità relative alla legittimità dell'intero iter procedurale precedente e successivo all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione e la necessità di garantire la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione hanno indotto il senatore del M5S Gianni Pietro Girotto a presentare in data 26 settembre 2013 un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Livorno volto all'accertamento dei fatti sommariamente esposti e di qualsivoglia ipotesi di reato commissiva od omissiva –:
se i Ministri intendano considerare l'ipotesi, acclarata la particolare fragilità e delicatezza ambientale del sito in questione e l'assoluta novità della soluzione tecnologica adottata, di sospendere l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio del terminale rigassificatore galleggiante FSRU Toscana e procedere ad un riesame dell'autorizzazione concessa;
se non intendano rivedere il carattere strategico attribuito ad un impianto realizzato in un'area protetta, in assenza delle garanzie di sicurezza, con il chiaro intento di avvantaggiarsi del fattore di garanzia di cui si è detto in premessa e che non sarà in grado né di svincolare il nostro Paese dalle forniture via terra né tantomeno di contribuire a ridurre le bollette degli utenti;
se sia stato redatto un piano d'emergenza della protezione civile per un impianto di tale portata e singolarità tipologica e se si intenda pubblico e fruibile da tutti i cittadini tale piano. (4-02173)
Risposta. — Il terminale galleggiante FSRU è stato progettato e realizzato in base alle normative e regole di classi vigenti sia nazionali che internazionali. Per quanto riguarda le normative di esercizio, il terminale opererà nel rispetto di un sistema internazionale (Ism code) e security (Isps code, cap. XI Solas), in base a quelle che sono le convenzioni internazionali Solas e Marpol, interamente recepite dalla legislazione italiana.
Le operazioni di trasbordo in mare (allibo) tra navi o tra navi e galleggianti di oli minerali e di gas liquefatti sono regolate in Italia sin dal 1984. Infatti, il decreto del 3 maggio 1984 della marina mercantile, recante norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas, è stato modificato con il decreto del 6 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per inserire tra i gas liquefatti, il metano liquefatto (Gnl) dopo aver espletato appropriata istruttoria presso il citato Ministero – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – reparto VI – sicurezza alla navigazione, e in seguito aggiornato tramite decreto del 2 agosto 2007 del Ministero dei trasporti – Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1o settembre 2007). Per quanto riguarda la peculiarità del progetto in questione, il Registro italiano navale (Rina) ha verificato sia il sistema di ormeggio tra terminale e nave, sia i sistemi per il travaso (nel caso bracci di carico) rilasciando apposita certificazione.
In merito alla tecnologia utilizzata da terminali offshore esistenti o in progettazione in Paesi esteri, deve evidenziarsi che la tecnologia «energy bridge» ha ormai lasciato il campo alla più adeguata e sicura tecnologia fsru (floating storage e rigassification unit), la stessa applicata per il terminale Olt.
Per quanto concerne il punto riguardante i bracci di carico, anche essi sono certificati dal Rina (Registro italiano navale). Inoltre, tutte le operazioni saranno effettuate nel rispetto della normativa vigente, in particolare il Decreto del 2 agosto 2007. I bracci di carico presenti sul terminale, in special modo i sistemi di sicurezza ad essi relativi, sono analoghi a quelli utilizzati in numerosi terminali Gnl nel mondo e hanno una tecnologia testata da oltre 30 anni.
Il sistema di ormeggio è uno standard internazionale (ship to ship) riconosciuto da tutti gli organismi tecnici di bandiera internazionali; di conseguenza anche il Rina si è adeguato con una specifica dichiarazione di conformità, riconoscendo il sistema di ormeggio idoneo a essere connesso all'unità navale, come pure a mantenerla in posizione.
Nel merito delle attività del porto, del turismo e della pesca, esse sono state oggetto di valutazione in fase di via con espressione di parere positivo da parte di tutti gli enti coinvolti.
Inoltre, riguardo alla richiesta di considerare l'ipotesi della sospensione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio del terminale di rigassificazione, premesso che non ne sussistono i presupposti per le motivazioni anzidette, deve rilevarsi che la previsione di costruire terminali di rigassificazione di Gnl è già contenuta nella strategia energetica nazionale (sen), approvata nel marzo scorso dal precedente Governo e condivisa dall'attuale, poiché necessaria per accrescere il grado di sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti di gas e per giungere a uno stabile aggancio dei prezzi del gas italiani a quelli europei.
La Sen include il terminale Olt tra quelli già installati nelle acque italiane e prevede anche la possibilità di assicurare una qualche forma di garanzia sugli investimenti a carico del sistema anche a un ulteriore nuovo terminale di rigassificazione da 8 miliardi di metri cubi annui (ne erano previsti addirittura due nuovi, oltre quello della Olt, nel caso in cui, per l'apertura del corridoio sud al fine di portare in Europa il gas dell'Azerbaijan, fosse stato scelto il progetto Nabucco invece del gasdotto Tap).
Sembrerebbe pertanto conseguente riconoscere anche al terminale Olt il sistema di garanzia degli investimenti già previsto per ulteriori terminali e di cui già oggi godono non solo il terminale di rigassificazione di Panigaglia (che dal marzo 2013 non è più operativo, in quanto nessuna nave di Gnl è stata prevista in scarico dagli importatori di Gnl) ma anche, in forme diverse, la rete di trasporto del gas e il sistema degli stoccaggi di gas. Il fattore di garanzia è infatti uno strumento tipico delle infrastrutture che vengono realizzate in regime regolato, nel quale le Autorità di regolazione riconoscono ai gestori delle stesse infrastrutture una remunerazione minima anche in caso di loro sottoutilizzo, in quanto necessarie al sistema, sia per motivi di sicurezza e diversificazione, sia per mantenerne il funzionamento in previsione di una ripresa dei consumi.
Soprattutto la strategicità di avere terminali di rigassificazione pronti all'esercizio è sotto gli occhi di tutti in conseguenza della attuale crisi tra Russia e Ucraina, attraverso la quale passano tutte le forniture di gas russo destinate all'Italia, e per le quali non si può escludere del tutto il ripetersi di fenomeni di interruzione quali quelli verificatisi nel 2009.
Realizzare terminali di Gnl assicura il sistema nazionale del gas che, in previsione di una ripresa dei consumi e della possibilità che i prezzi italiani, anche per interventi da parte dei Paesi fornitori esteri, tornino a disallinearsi strutturalmente da quelli europei, riescano a mantenersi agganciati a quelli dei principali hub europei: l'eliminazione della differenza di prezzi di mercato a breve termine tra Italia ed Europa, moltiplicata per il volume di gas scambiato in Italia, porterebbe a un risparmio complessivo in bolletta di circa 1,5 miliardi di euro all'anno, cifra molto superiore a quanto verrebbe al massimo garantito al terminale in questione, pari a 50 milioni annui, in caso di totale inutilizzo.
Si fa inoltre presente che la operatività del terminale Olt ha consentito durante il trascorso periodo invernale, di ottenere un servizio di peak shaving a beneficio del sistema, consistente nel tenere a disposizione un volume di GrtC nei propri serbatoi da rigassificare con breve preavviso nel caso di crisi del sistema, come una punta di freddo eccezionale o una interruzione di breve durata di un gasdotto di approvvigionamento dall'estero. Questo servizio, senza costi per il sistema, ha consentito al Mise di non adottare per l'inverno appena trascorso la consueta misura di contenimento dei consumi industriali, con un risparmio di circa 70 milioni di euro sulle bollette del gas pagate dagli utenti. Tale misura sarà replicabile anche nei prossimi inverni, laddove il terminale non risulti in pieno esercizio commerciale, per cui l'eventuale onere per il sistema derivante dal fattore di garanzia sarebbe compensato dal risparmio ottenuto dalla non adozione della precedente misura di sicurezza.
Il Ministero, che è stato chiamato in causa dalla delibera dell'Autorità, che ha stabilito di riconoscere un fattore di garanzia a tale impianto, a condizione che il Ministero stesso lo dichiari strategico, sta ancora valutando la richiesta presentata dalla società per verificarne i presupposti (il cambio di mercato mondiale del Gnl nel frattempo intervenuto, il calo della domanda di gas, il conseguente aumentato rischio d'investimenti, la possibilità di utilizzare il terminale anche come infrastruttura utile a far fronte alla domanda di picco di gas durante punte di freddo invernale eccetera); in tale valutazione rientra, ovviamente, l'aspetto di minimizzare comunque i costi per il sistema del gas, tenendo anche conto dei meccanismi di remunerazione che dovranno comunque essere previsti per i nuovi terminali da realizzare cui sarà attribuito il carattere di strategicità secondo le disposizioni della Sen e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2011.
Il fattore di garanzia, secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità, verrebbe concesso in forma ridotta, rispetto agli altri terminali esistenti in Italia, proprio per tenere conto del fatto che la decisione di investire in detto terminale è stata presa dagli investitori in regime di tipo regolato e che quindi la remunerazione del capitale non deve godere dell'incentivo previsto dalla regolazione per facilitare la decisione di nuovi investimenti in regime regolato.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Claudio De Vincenti.
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