Legislatura: 17Seduta di annuncio: 94 del 10/10/2013
Primo firmatario: CATANIA MARIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 10/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 10/10/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 10/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014
CONCLUSO IL 04/02/2014
CATANIA e SCHULLIAN. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
è necessario evitare incertezze nell'applicazione dell'articolo 45-bis (allegato 1) inserito nel decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 e convertito dalla legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante «Abilitazione all'uso delle macchine agricole» anche tenuto conto di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano –:
se intenda confermare che il termine «macchine» sia da interpretare come attrezzature di lavoro individuate dal citato accordo ai sensi dell'articolo 73, comma 5, e il termine «agricole» sia da interpretare in modo che si riferisca al loro utilizzo nell'ambito delle attività agricole di cui all'articolo 2135 cc. (4-02128)
Risposta. — In risposta all'interrogazione in esame, si ritiene necessario premettere sinteticamente il riepilogo del quadro normativo di riferimento, anche se noto, perché l'interpretazione attuativa della fattispecie «macchine agricole» non può che coniugare le norme vigenti con le realtà concrete tutelate.
L'argomento è, pertanto, il combinato disposto delle disposizioni cui è collegato l'articolo 45-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
Tale disposizione si riferisce alle «macchine» il cui impiego nelle attività agricole necessita di un'abilitazione specifica da parte dell'operatore e con l'esplicito intento di garantire gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che riferendosi alla più ampia gamma delle «attrezzature di lavoro» messe a disposizione dal datore di lavoro, ne demanda (articolo 5) l'elencazione alla Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome che ha provveduto con l'accordo n. 53 del 22 febbraio 2012.
L'accezione giuridica dell'aggettivo “agricole” deriva dall'articolo 2135 del codice civile (come modificato dal decreto legislativo n. 228 del 2001) e ricomprende le attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali, le attività connesse ed anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Inoltre, sono ricomprese le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda ovvero quelle che normalmente sono impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Premesso ciò, la fattispecie «macchine agricole» di cui al richiamato articolo 45-bis afferisce, dunque, alle attrezzature di lavoro elencate al punto 1 dell'allegato A del citato accordo n. 53 del 2012 che vengono utilizzate nelle attività agricole o forestali, o ad esse riconducibili, da lavoratori del settore agricolo e cioè da tutti i lavoratori impiegati nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come tra l'altro richiamato anche dal punto 11 della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2013, n. 21, riguardante espressamente il predetto accordo.
Conseguentemente, il differimento al 22 marzo 2015 dell'obbligo di abilitazione per l'utilizzo delle «macchine agricole» di cui all'articolo 45-bis in esame riguarda tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'allegato A del citato accordo laddove impiegate nelle attività agricole, forestali e connesse.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Nunzia De Girolamo.
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