ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 93 del 09/10/2013
Trasformazioni
Trasformato il 21/12/2013 in 5/01786
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2013
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2013
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2013
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2013
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 09/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/10/2013
Stato iter:
21/12/2013
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/10/2013

SOLLECITO IL 29/10/2013

TRASFORMAZIONE EX-ART.134 IL 21/12/2013

TRASFORMATO EX-ART. 134 IL 21/12/2013

CONCLUSO IL 21/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02114
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo di
Mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n. 93

   SCAGLIUSI, L'ABBATE, DE LORENZIS, LIUZZI, BRESCIA, D'AMBROSIO e SIBILIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15 della legge 183 del 1989, in seguito abrogata dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aveva definito i bacini di rilievo interregionale, tra i quali, per il versante adriatico, L'Ofanto (Puglia, Basilicata, Campania);
   la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) stabilisce che i singoli Stati membri affrontino la tutela delle acque a livello di «bacino idrografico», la cui «unità territoriale di riferimento per la gestione» è individuata nel «distretto idrografico», area di terra e di mare, costituita da «uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere» (articolo 2 comma 15); la direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 152 del 2006;
   la legge regionale del 9 dicembre 2002, n. 19, all'articolo 6, definiva la composizione del comitato tecnico dell'autorità di bacino; il comitato tecnico è composto da:
   a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle regioni interessate in numero proporzionale ai pesi paritetici delle regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione, da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato istituzionale;
   b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province interessate;
   c) un funzionario per ciascuna delle amministrazioni indicate all'articolo 10, comma 2, della legge 183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni;
   d) il dirigente dell'ARPA pugliese;
   e) un rappresentante dell'Unione regionale bonifiche;
   f) il presidente dell'ordine regionale dei geologi;
   g) gli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di bacino per le questioni oggetto dell'incarico, senza diritto di voto;
   il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, con l'articolo 64, ha ripartito il territorio nazionale in 8 distretti idrografici e prevede per ogni distretto la redazione di un piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico;
   l'articolo 63 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 al comma 2, definisce organi dell'autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi;
   l'articolo 24, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, stabilisce che «al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza di spesa»;
   la legge regionale 19 del 2013, votata all'unanimità dal consiglio regionale della Puglia, con l'articolo 2 comma 1 sopprime il comitato tecnico di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 del 2002 (istituzione dell'autorità di bacino della Puglia);
   nella suddetta legge, all'articolo 2, le funzioni amministrative sono così attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   in data 11 agosto 2013, La Gazzetta del Mezzogiorno pubblicava un'intervista al presidente del consiglio regionale, Onofrio Introna che, dopo soli 23 giorni ammetteva che «Aver pensato alla eliminazione del comitato è stato sicuramente frutto di una distrazione perché non ha funzioni di controllo, bensì è un organo di garanzia, che si integra, senza sovrapporsi, col ruolo e l'attività del segretario generale e del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino. (...) Il mio intendimento è adesso portare la relazione all'ufficio di presidenza e alla conferenza dei presidenti immediatamente, alla ripresa dei lavori di settembre. Qualora le riflessioni e le preoccupazioni dell'ADb trovassero conferma – e io ne sono quasi certo – si potrebbe andare a una superamento degli articoli incriminati. In definitiva si potrebbe predisporre un progetto di legge con il quale andare a ripristinare le funzioni e l'attività del comitato tecnico» e ancora «l'eliminazione del Comitato creerebbe, di fatto, un imbuto, rovesciando tutto sulle spalle del segretario generale. Alla fine si finirebbe, per un parere tecnico, per rivolgersi comunque ad un ufficio della Regione». Volontà politica non mantenuta dalla Giunta Regionale non essendo stato posto all'ordine del giorno delle prime sedute del Consiglio Regionale della Puglia –:
   se il Ministro interrogato disponga di elementi in merito a quanto indicato in premessa con specifico riferimento alla ricostituzione del comitato, tecnico dell'autorità del bacino. (4-02114)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152, L 1989 0183

EUROVOC :

protezione delle acque

Puglia

gestione delle acque

conferenza dei presidenti

idrologia

professioni tecniche

cooperazione tecnica