ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 93 del 09/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: SANI LUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02104
presentato da
SANI Luca
testo di
Mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n. 93

   SANI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza depositata il 26 settembre 2013 il Tar della Toscana ha annullato la proclamazione del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano (provincia di Grosseto), eletti nella «Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco» nella consultazione elettorale che si è svolta domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013;
   il Tar accertava infatti la violazione dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto l'autenticazione delle firme della lista «Centrosinistra unito per Gavorrano Elisabetta Iacomelli Sindaco» era stata effettuata da un assessore della provincia di Grosseto che, ad avviso dei ricorrenti, non aveva competenza ad effettuare tale autenticazione in quanto il potere di certificazione doveva essere riferito solamente alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera e cioè nell'amministrazione provinciale di Grosseto;
   per il Tar della Toscana tale lettura della norma trovava conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2501/2013) che afferma come «il consigliere dell'ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera» ed ha dato atto di come tale indirizzo sia stato già in precedenza sostenuto dal Supremo consesso amministrativo (Consiglio di Stato 1889 e 2180 del 2012);
   l'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990 dispone che siano «competenti ad eseguire le autenticazioni» per le elezioni amministrative «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia»;
   nell'articolo 14, comma 1 della legge n. 53 del 1990 non si fa comunque alcun riferimento ad assessori provinciali, ma a consiglieri comunali e provinciali. Il Tar della Toscana invece, a parere dell'interrogante, ha operato ben due interpretazioni della norma vigente: stabilendo che l'assessore che certifica le firme possa essere equiparato al consigliere comunale o provinciale e che possa autenticare le firme solo nel caso di elezioni di enti di appartenenza;
   tale situazione ha già riguardato e riguarda molti comuni italiani tra cui Tricarico (provincia di Matera), Maddaloni (provincia di Caserta), Marcianise (provincia di Caserta), Valenzano (provincia di Bari), Molfetta (provincia di Bari), il paradosso è che i singoli Tar regionali si sono espressi spesso in maniera opposta;
   nello specifico il 1° agosto 2013 il Tar della Basilicata ha ritenuto valide, per le elezioni comunali di Tricarico, le firme convalidate da un consigliere provinciale;
   tali difformità di giudizio certificano di fatto la mancanza di una giurisprudenza chiara ed inequivocabile necessaria soprattutto per ciò che concerne gli appuntamenti elettivi, quali momenti fondamentali di ogni democrazia;
   va inoltre rimarcato come lo stesso Ministero dell'interno, nella pubblicazione n. 5 del 2013 per le elezioni comunali dal titolo «Istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature» abbia certificato testualmente: «la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata – a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco»;
   la medesima, pubblicazione sancisce inoltre: «Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali questo sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale»;
   viene quindi ribadito ufficialmente da una nota pubblica del Ministero competente che, anche qualora la figura di assessore venga parificata a quella di consigliere, sono valide le firme autenticate per elezioni «nei limiti della propria circoscrizione territoriale». Per il Ministero dell'interno anche la sentenza 31 marzo 2012, n. 1889 del Consiglio di Stato va in questa direzione –:
   se non ritenga necessario, alla luce di quanto espresso in premessa, assumere un'iniziativa normativa urgente per stabilire un'interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 e se tale interpretazione non sia già stata indicata nella pubblicazione n. 5 del 2013 per le elezioni comunali dal titolo «Istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature» dello stesso Ministero dell'interno. (4-02104)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1990 0053

GEO-POLITICO:

GAVORRANO,GROSSETO - Prov,TOSCANA

EUROVOC :

elezione

amministrazione locale

elezioni locali

comune

partito politico