ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 91 del 04/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 04/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/10/2013
Stato iter:
04/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02070
presentato da
CAPELLI Roberto
testo di
Venerdì 4 ottobre 2013, seduta n. 91

   CAPELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   isola di Budelli, autentica perla del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, che comprende la famosa «spiaggia rosa», è tutelata da vincoli di conservazione che includono anche il divieto di calpestio. È un vero paradiso naturale, sottoposto a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici. L'isola si trova in un'area incontaminata di 1,6 chilometri quadri dove non è possibile costruire nulla;
   L'Ente parco nazionale dell'arcipelago de «La Maddalena» con l'ordinanza n. 4 del 3 agosto 2011 – disposizioni per la salvaguardia della Spiaggia rosa – ha disposto che: nell'area di Cala di Roto, denominata «Spiaggia Rosa», nello specchio acqueo delimitato antistante nonché nella fascia demaniale nella parte terrestre sabbiosa compresa tra la linea dell'arenile e il sentiero sono vietati: il prelievo, la raccolta, l'asportazione anche parziale, il danneggiamento delle formazioni litologiche concrezioni e minerali, ivi inclusa la sabbia; il calpestio dell'arenile e il posizionamento sullo stesso di qualsiasi oggetto; la navigazione, il transito, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale la pesca professionale, sportiva e l'attività di immersione subacquea anche in apnea; la balneazione nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di delimitazione; l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi ed in genere immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
   l'isola, è stata venduta all'asta, a seguito del fallimento della vecchia proprietà il 2 ottobre 2013, per 2,94 milioni di euro ad un imprenditore neozelandese;
   entro 90 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'ente parco potrebbero far valere il diritto di prelazione, versando però la stessa cifra battuta all'asta;
   sussiste però l'impossibilità giuridica dell'esercizio del diritto di prelazione imposta dalla legge di stabilità 2013, confermata nel mese di agosto 2013, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in seguito alle richieste formulate in più di un'occasione da parte dell'ente parco, circa la possibilità di acquisire al patrimonio pubblico un bene che dal punto di vista ambientale è giudicato inestimabile;
   infatti, l'articolo 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, ha inserito all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1-quater che prevede: «Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche... non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti... Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto»;
   in tal senso, la Corte dei Conti con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2013 ha fornito le seguenti coordinate interpretative: «Il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato a decorrere dal 2014, si estendono ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati, e hanno ad oggetto sia l'acquisto in proprietà sia l'acquisto di altri diritti reali. I limiti introdotti devono ritenersi applicabili anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità, fatta eccezione per quelle avviate prima del 1° gennaio 2013. Le condizioni si applicano anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013. Il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale. Gli enti locali, a partire dall'esercizio 2014, potranno partecipare ad aste pubbliche per l'acquisto di immobili, ma le offerte non potranno superare il valore indicato nell'attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia del demanio» –:
   quali iniziative urgenti, visto il breve arco temporale di 90 giorni per esercitare il diritto di prelazione, il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di superare le limitazioni imposte dalla legge di stabilità 2013 che inibisce l'esercizio del diritto di cui sopra determinato in tal modo la perdita della disponibilità di un bene unico ed inestimabile del nostro Paese. (4-02070)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 166
4-02070
presentata da
CAPELLI Roberto

  Risposta. — Il 2 ottobre 2013, a seguito di una seconda procedura concorsuale attivata dal tribunale di Tempio Pausania, in quanto andata deserta la prima asta, la vendita dell'isola di Budelli è stata aggiudicata a un imprenditore neozelandese per il prezzo a base d'asta fissato in 2,945 milioni di euro.
  Tale operazione di vendita si è resa necessaria poiché la società immobiliare milanese che deteneva la proprietà dell'isola è stata dichiarata fallita.
  L'isola di Budelli, com’è noto, fa parte del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena ed è, pertanto, soggetta ad un rigido sistema di tutele, sia nella parte terrestre che nella parte marina.
  Infatti, nella parte terrestre sono vietati l'apertura di campeggi, l'accesso in aree di nidificazioni, l'apertura di cave e miniere, la realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico-residenziale, fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generali compatibili con le finalità di protezione.
  Per quanto riguarda, più in particolare, il sito della cosiddetta «spiaggia rosa», il 3 agosto 2011 l'ente parco ha emesso l'ordinanza n. 4, con la quale è stato disposto che nell'area di Cala di Rota, più comunemente denominata, appunto, «spiaggia rosa», nello specchio acqueo delimitato antistante nonché nella fascia demaniale nella parte terrestre sabbiosa compresa tra la linea dell'arenile e il sentiero, sono vietati: il prelievo, la raccolta, l'asportazione anche parziale, il danneggiamento delle formazioni litologiche, concrezioni e minerali, ivi inclusa la sabbia; il calpestio dell'arenile e il posizionamento sullo stesso di qualsiasi oggetto; la navigazione, il transito, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale; la pesca professionale, sportiva e l'attività di immersione subacquea anche in apnea; la balneazione nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di delimitazione; l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi e, in genere, immissioni di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino.
  Alle prescrizioni di cui sopra vanno, poi, ad aggiungersi gli ulteriori vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quali la tutela dell'isola come bene paesaggistico tipizzato, ai sensi dell'articolo 143, e come bene paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142 dello stesso codice, in quanto rientrante nel parco nazionale.
  In ultimo, si ricorda che l'intero parco nazionale, e quindi anche l'isola di Budelli, è sito di importanza comunitaria (Sic) e zona di protezione speciale (Zps).
  Non si può sul punto non sottolineare che l'efficacia della normativa di tutela e la perfetta tenuta delle regolazioni in essere – nei quali si sostanziano gli appena riferiti vincoli ambientali – nonché la efficiente azione di vigilanza posta in essere da parte dei soggetti istituzionalmente preposti, non hanno consentito, ad oggi, nessun intervento di trasformazione dell'isola di Budelli nonostante che la precedente proprietà fosse già posta in capo ad una società immobiliare privata.
  È, pertanto, evidente che una eventuale acquisizione dell'isola da parte di «nuovi» soggetti privati non pregiudicherebbe in alcun modo la tutela e la salvaguardia del suo patrimonio naturalistico, considerata, appunto, l'esistenza dei medesimi e sopra richiamati rigidissimi vincoli ambientali.
  A questo punto, e in disparte quanto appena riferito, occorre richiamare le circostanze «oggettive» che non consentono, a legislazione vigente, di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 15, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).
  Per prima cosa, sovviene l'assenza di una adeguata provvista finanziaria da trasferire all'ente parco per l'esercizio della possibile prelazione. È a tutti noto, sul punto, la gravissima carenza di risorse che caratterizza da anni il settore del funzionamento del sistema dei parchi nazionali che non consente, oggettivamente, di dedicare risorse per l'eventuale acquisto e per la successiva gestione dell'area.
  Risultano, infatti, ridottissime le provviste finanziarie da dedicare agli «investimenti», da ripartire, peraltro, tra tutti i parchi per consentire di ottemperare, per la quasi totalità, a precisi obblighi di legge (manutenzioni straordinarie, interventi strutturali, e altro).
  In secondo luogo, appare indispensabile richiamare l'impossibilità giuridica dell'esercizio del diritto di prelazione, sopra richiamato. Infatti, l'articolo 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012 ha inserito all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1-quater, il quale prevede per l'anno 2013 l'impossibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso.
  Sul punto è, poi, intervenuta la Corte dei conti che con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2013 ha fornito le pertinenti coordinate interpretative, nel senso che «il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato a decorrere dal 2014, si estendono ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati, e hanno ad oggetto sia l'acquisto in proprietà sia l'acquisto di altri diritti reali. I limiti introdotti devono ritenersi applicabili anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazioni di pubblica utilità, fatta eccezione per quelle avviate prima del 1o gennaio 2013. Le condizioni si applicano anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1o gennaio 2013. Il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale...»
  Alla luce di tale parere si evince con chiarezza che nel divieto di procedere ad acquisti a titolo oneroso è ricompreso anche un eventuale esercizio del diritto di prelazione finalizzato ad acquisire al patrimonio dello Stato determinati beni immobili.
  Per quanto sopra riferito è di lapalissiana evidenza il cappio normativo che stringe questo Ministero, il quale, da un lato, non dispone delle indispensabili risorse da trasferire all'Ente parco affinché possa azionare il diritto di prelazione, e, dall'altro, l'esistenza di una specifica disposizione di legge, al quale l'ente gestore, in quanto amministrazione pubblica, deve necessariamente attenersi, che mira ad impedire, insieme ad altre iniziative analoghe, l'esercizio di tale facoltà.
  Allo stato delle cose, pertanto, non si può non ritenere che il Parlamento sia l'unica sede titolata per correggere, aggiornare e/o comunque derogare alle cogenti norme di diritto primario che vietano l'acquisto di beni immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché ad assicurare la necessaria provvista di risorse finanziarie, indispensabili per consentire l'acquisto e la gestione dell'immobile in questione.
  Ed è appunto in sede parlamentare e, in particolare, in occasione dell'esame della legge di stabilità 2014 da parte delle competenti commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, com’è noto all'interrogante, si sta tuttora affrontando la problematica connessa al possibile acquisto al patrimonio dello Stato dell'isola di Budelli.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ARCIPELAGO DI LA MADDALENA, ISOLA DI BUDELLI, MINISTERO DELL' AMBIENTE

EUROVOC :

acquisto della proprieta'

protezione del litorale

diritto di prelazione

contratto

inquinamento marino

parco nazionale

protezione delle acque