ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 87 del 30/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: TINAGLI IRENE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 30/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 02/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02002
presentato da
TINAGLI Irene
testo di
Lunedì 30 settembre 2013, seduta n. 87

   TINAGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 236 del 1993 dispone in merito alla lista di mobilità riferita ai lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;
   dapprima il decreto legge n. 185 del 2008 e successivamente la legge n. 183 del 2011 (stabilità 2012), ha prorogato fino a tutto il 31 dicembre 2012, l'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, ed i conseguenti incentivi (sgravi contributivi) per le aziende che li assumono;
   purtroppo, la legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013) non ha previsto il rifinanziamento dei benefìci di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge n. 185 del 2008, come invece aveva fatto, da ultimo, l'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011;
   la circolare INPS 137/2012 ha disposto che: «Gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33 comma 23, legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 marzo 2012); l'applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata»;
   in conseguenza di ciò, dal 1o gennaio 2013, i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, non sono più iscritti alle liste di mobilità previste dalla citata legge n. 236 del 1993, e le aziende che assumeranno lavoratori iscritti in via residuale a tali liste non avranno più diritto agli sgravi contributivi;
   inoltre, le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori iscritti alle liste di cui alla legge n. 236 del 1993 potranno fruire dello sgravio fino a scadenza naturale del contratto ma non per le proroghe stipulate nel 2013 (esempio assunto 1o novembre 2012 fino al 30 aprile 2013 e successivamente prorogato al 30 giugno 2013: sgravio dal 1o novembre 2012 al 30 aprile 2013 – nessuno sgravio dal 1o maggio 2013 al 30 giugno 2013);
   se a ciò si aggiunge che manca anche la copertura degli oneri per il finanziamento delle relative misure incentivanti; ne consegue che, per l'anno 2013, non sarà possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223 del 1991;
   in seguito, con il messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013, l'INPS ha precisato che, in attesa dei chiarimenti da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via cautelare deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefìci connessi ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. A partire dal periodo di paga di gennaio 2013, nella procedura di controllo degli Uniemens compare un errore, non bloccante, che consentirà all'istituto di agire di conseguenza non appena il chiarimento ministeriale avrà avuto luogo. Per il momento le agevolazioni non vengono negate, ma vengono semplicemente segnalate;
   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale n. 264 del 2013 ha previsto il riconoscimento di incentivi all'assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte delle piccole e medie imprese. È stato stabilito un limite di spesa di 20 milioni di euro; gli incentivi saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione, a seguito di apposita circolare dell'Inps riguardante la modalità di presentazione della domanda;
   con 20 milioni di euro del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo, quindi sono stati sbloccati, per le imprese che riescono a presentare la domanda in tempo secondo l'ordine cronologico di invio, dei bonus economici per chi assume dei lavoratori licenziati;
   in particolare, gli incentivi consistono in una cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale, per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, per giustificato motivo oggettivo;
   tuttavia, non essendo possibile l'iscrizione nelle liste per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo decorrenti dal 1o gennaio 2013, consegue che, per eventuali iscrizioni – comunque avvenute – gli incentivi non possono essere riconosciuti –:
   quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda porre in essere per venire incontro ai lavoratori in mobilità citati in premessa e che sono tra i più colpiti dalla crisi, non avendo più la possibilità di portare con sé almeno l'agevolazione contributiva all'assunzione da parte di una nuova azienda e se non ritenga opportuno rifinanziare i benefici di cui all'articolo 19 comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008;
   se sia a conoscenza, o in caso contrario, se non ritenga opportuno effettuare le dovute rilevazioni finalizzate ad individuare il numero dei lavoratori che hanno goduto delle agevolazioni citate in premessa, specificandone puntualmente costi ed efficacia, per un eventuale ricorso in futuro. (4-02002)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1993 0236, L 2011 0183

EUROVOC :

licenziamento

assunzione

esazione delle imposte

lavoro temporaneo

piccole e medie imprese