ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01974

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 85 del 26/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 26/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01974
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 26 settembre 2013, seduta n. 85

   CIPRINI, TERZONI, GALLINELLA, TRIPIEDI, COMINARDI, ROSTELLATO, BECHIS e BALDASSARRE. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il 27 dicembre 2011 la Antonio Merloni spa in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, ha ceduto con effetto dal 1° gennaio 2012, alla J.P. Industries il ramo di azienda destinato allo svolgimento dell'attività di design, produzione e commercializzazione di elettrodomestici;
   con il suddetto atto la J.P. Industries Spa acquisiva al prezzo di 10 milioni di euro la proprietà degli stabilimenti della Merloni e subentrava nei contratti di lavoro con 700 dipendenti in forza presso la società cedente, impegnandosi al mantenimento dell'effettivo livello occupazionale, della prosecuzione dell'attività;
   le banche MPS Gestione Crediti Banca Spa, Unicrediti Credit Management Bank spa, Banca delle Marche, Banca Popolare di Ancona, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca CR di Firenze e Banca dell'Adriatico, creditori ipotecari ammessi allo stato passivo, unitamente al Comitato Metalmeccanici Umbri, hanno chiesto ed ottenuto dal tribunale di Ancona la nullità dell'atto di cessione del 27 dicembre 2011 nonché del contratto preliminare di trasferimento di azienda, rilevando la macroscopica violazione dei criteri legali di determinazione del prezzo del complesso aziendale che ha determinato una sottovalutazione dei cespiti patrimoniali componenti l'attivo che ha condotto a determinare il prezzo di cessione di un'intera azienda in 10 milioni di euro, pur in presenza di un compendio immobiliare gravato da un debito ipotecario di oltre 130 milioni di euro; il Comitato operaio Metalmeccanici Umbri ha lamentato altresì il mancato rispetto dell'impegno assunto al mantenimento dei posti di lavoro e all'effettiva prosecuzione dell'attività lavorativa;
   il collegio giudicante del tribunale di Ancona – con sentenza depositata il 20 settembre 2013 – ha accolto le richieste delle banche stabilendo che «deve ritenersi dimostrato che l'Antonio Merloni Spa alla data di presentazione del piano e della stipula del contratto di cessione rispondeva ai requisiti di un'impresa sostanzialmente e non solo formalmente in esercizio, ciò in ragione dei volumi dei ricavi, degli ordini evasi, delle ore di lavoro effettivamente svolte, del numero dei dipendenti effettivamente impiegati nel ciclo produttivo, dei contratti conclusi;» (pagina 19 della sentenza) e che «deve ritenersi riscontrato ed accertato che il valore dei beni alienati è stato sottostimato, in ragione di una non corretta applicazione dei criteri normativi di determinazione del prezzo, addivenendo alla determinazione di un prezzo di cessione pari a un quinto del reale valore di stima. A fronte di un valore dell'azienda già prudenzialmente indicato in 54 milioni di euro, la cessione è avvenuta al prezzo di 10 milioni di euro, così che il valore di cessione si trova in un rapporto di 1 a 5,4 rispetto al valore di stima.» (pagina 20);
   l'azienda è stata venduta al prezzo di 10 milioni di euro, era stata stimata dal professor Laghi – a seguito dell'incarico conferito dai commissari straordinari ex articolo 62, terzo comma, decreto legislativo n. 270 del 1999, in euro 12.257.940,00, considerando un badwill (il valore della redditività negativa) con riferimento ad un periodo di quattro anni anziché con riferimento all'epoca della stima ed al biennio successivo al pari di quanto disposto dalla legge con l'articolo 63, primo comma, del decreto legislativo n. 270 del 1999; infatti il consulente nominato dal tribunale professor Mandrioli ha stimato il valore economico del complesso aziendale, oggetto del contratto di trasferimento, in complessivi euro 54.306.000, tenendo correttamente conto del badwill rapportato al periodo del biennio in conformità alla legge;
   in buona sostanza la cessione intrapresa dai commissari straordinari è avvenuta al prezzo di 10 milioni di euro, il tutto a fronte di un valore stimato dal consulente tecnico d'ufficio professor Mandrioli in 54 milioni di euro, ove fosse stato correttamente applicato il criterio normativo del badwill a due anni; il tribunale afferma che «La determinazione del valore, considerando una correzione reddituale a quattro anni, a scapito dei diritti dei creditori in palese violazione delle disposizioni che disciplinano la vendita dell'azienda in esercizio di cui all'articolo n. 63 decreto legislativo n. 270 del 1999, realizza un'ipotesi di nullità del contratto per violazione di legge» (pagina 27);
   infine, il collegio conclude che «La pubblica amministrazione non poteva autorizzare la vendita di un complesso aziendale in ragione di un prezzo determinato applicando un badwill calcolato su di un periodo temporale di quattro anni, in violazione di una precisa disposizione di legge che lo delimita al biennio successivo, con il conseguente effetto di determinare il prezzo di cessione ad un valore rappresentativo un quinto di quello corrente ove fosse stata correttamente applicata la percentuale di sconto, con evidente danno per i creditori che hanno visto azzerata la garanzia patrimoniale del debitore e preclusa ogni possibilità di vedere soddisfatto il credito» (pagina 32);
   in pendenza della suddetta controversia giudiziaria e in previsione di un eventuale accoglimento della dichiarazione di nullità, in data 12 giugno 2013 veniva presentata una interrogazione a risposta scritta (4/00822) con la quale si chiedeva al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico, tra l'altro, quali misure urgenti «intendessero assumere per promuovere il dialogo con la proprietà allo scopo di predisporre un piano industriale efficace per salvaguardare la produzione e i livelli occupazionali, anche nell'ipotesi in cui si dovesse pervenire all'annullamento della cessione per effetto dell'accoglimento dell'impugnativa pendente innanzi al tribunale di Ancona;
   con successiva interrogazione a risposta immediata in XI Commissione lavoro (5/00857) l'interrogante sollecitava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali su «quali iniziative e/o misure intenda assumere al fine di salvaguardare la produzione e i livelli occupazionali in vista della scadenza della cassa integrazione guadagni straordinaria in capo ai lavoratori non assunti anche in considerazione della gravità della situazione oggetto di esame dell'autorità giudiziaria»; con entrambe le interrogazioni parlamentari si rappresentava, inoltre, il progressivo «depauperamento» delle lavorazioni e «smantellamento» e «trasferimento» dei macchinari dei reparti di stampaggio plastica in altri siti (Turchia) con conseguente drastica riduzione dell'attività lavorativa, nonostante la pendenza del ricorso delle banche creditrici;
   il Sottosegretario di Stato delegato a rispondere intervenuto in XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 7 agosto 2013, si limitava ad elencare una serie di iniziative, interventi e proposte volti alla ricollocazione dei lavoratori ma senza nulla precisare in merito all'adozione di eventuali misure di precauzione a salvaguardia dell'occupazione e della produzione volte a fronteggiare le conseguenze economiche e sociali nel caso di accoglimento della prospettata nullità della cessione alla J.P. Industries;
   oggi la nullità dell'atto di cessione del complesso aziendale – per effetto della sentenza del tribunale – ha aggravato il quadro di incertezza e precarietà; rimane fortissima la preoccupazione delle sorti degli stabilimenti e la prospettiva del rilancio dell'attività industriale nell'area umbro marchigiana appare lontana anche a causa della mancata adozione – a suo tempo – di misure precauzionali idonee a scongiurare le ricadute economiche e sociali derivanti dalla sopravvenuta nullità dell'atto di cessione del complesso aziendale ex Merloni;
   tuttavia, si rende necessaria una forte azione di rilancio del territorio e della produzione anche in considerazione delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato e, se del caso, con la ricerca di nuovi investitori –:
   quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per promuovere un piano industriale efficace – anche sollecitando l'intervento di nuovi investitori – per il rilancio dell'area industriale umbro marchigiana, salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva e l'occupazione e scongiurare le pesanti ricadute economiche e sociali sul territorio derivanti dalla sopravvenuta nullità dell'atto di cessione aziendale;
   se sia intenzione del Ministro procedere ad una indagine e/o verifica dell'operato dei commissari e dell'operazione di cessione del 27 dicembre 2011 intrapresa dai commissari straordinari della Merloni spa in amministrazione straordinaria con la J.P. Industries, valutare profili di responsabilità professionale in capo agli stessi e, se del caso, provvedere alla revoca dell'incarico loro conferito;
   se risulti per quale motivo il Governo – a suo tempo – non abbia ritenuto opportuno assumere iniziative a tutela della produzione degli stabilimenti e dell'occupazione accettando il rischio di pesanti ricadute economiche e sociali poi concretizzatesi per effetto della intervenuta sentenza di nullità della cessione aziendale;
   per quale motivo il Governo non abbia ritenuto opportuno adottare iniziative e/o controlli sulla corretta esecuzione del contratto di cessione a fronte di uno «smantellamento» dei beni aziendali, mobili e immobili, venduti dalla J.P. Industries ad altri siti, nonostante la pendenza del ricorso innanzi alla autorità giudiziaria. (4-01974)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impresa

ristrutturazione industriale

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