ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 84 del 25/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 25/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/09/2013
Stato iter:
30/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2014
GUIDI FEDERICA MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/07/2014

CONCLUSO IL 30/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01964
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Mercoledì 25 settembre 2013, seduta n. 84

   FEDRIGA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   è in continua crescita il numero delle persone che nel nostro Paese si registrano al sito di aste on line MadBid.com, anche grazie alla pubblicità sui mezzi di stampa e radiofonici;
   l'asta comincia con un prezzo iniziale molto basso e ogni utente che effettua un rilancio può alzare il prezzo solo di un centesimo, pagando preventivamente alcuni crediti. Per aggiudicarsi l'oggetto in asta, non devono esserci nuovi rilanci per 2 minuti consecutivi;
   in realtà, il prezzo di un credito oscilla fra i 10 e i 12 centesimi l'uno e per un rilancio sono necessari da 4 a 6 crediti, con un prezzo di ogni rilancio quindi che costa tra i 40 e 72 centesimi;
   per gli oggetti in asta, aggiudicati nella quasi totalità dei casi a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, il totale dei partecipanti spende cifre esorbitanti. Per esempio, a fronte di un'asta che cresce di 50 euro, i giocatori spenderanno 3.000 euro;
   quindi, colui che partecipa all'asta invogliato dai prezzi finali di aggiudicazione degli oggetti in asta sul sito, in realtà riceve ad avviso dell'interrogante informazioni incomplete in quanto il prezzo realmente pagato dai partecipanti è molto più alto;
   nel regolamento che deve essere sottoscritto al momento dell'iscrizione al sito, si leggono, ai punti 3.11 e 3.12, delle clausole che, ad avviso dell'interrogante, potrebbero alterare il corretto svolgimento delle aste: «L'azienda ha il diritto di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento»; «L'azienda ha il diritto di modificare il tempo di esecuzione di un'Asta in qualsiasi momento. La Società può aumentare i tempi dell'Asta, in modo che venga eseguita per un periodo più lungo, o diminuire, in modo che venga eseguita per un periodo più breve. L'Azienda può cambiare il tempo d'Asta, può interromperle e può programmarle senza il bisogno di comunicarlo all'Utente Registrato» garantendo così di fatto un guadagno sicuro al sito gestore –:
   se non si reputi necessario mettere in atto le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di regolare il corretto svolgimento delle aste on line col sistema sopra descritto;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per accertare se vi siano i presupposti per considerare tali aste come un vero e proprio gioco d'azzardo e, di conseguenza, ipotizzare la chiusura del sito. (4-01964)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 luglio 2014
nell'allegato B della seduta n. 275
4-01964
presentata da
FEDRIGA Massimiliano

  Risposta. — Nell'atto in esame si sottolinea la crescente tendenza, nel nostro Paese, all'utilizzo del sito di aste on line MadBid.com. lamentando che le regole di informazione relative all'effettivo prezzo dei beni venduti e di gestione delle modalità e dei tempi delle aste, necessiterebbero di un intervento normativo finalizzato alla regolazione del corretto svolgimento delle stesse.
  Nella fattispecie, le modalità di rilancio e la possibilità, prevista dal regolamento che deve essere sottoscritto dai partecipanti, di modificare i tempi di esecuzione dell'asta senza comunicazione agli utenti registrati, configurerebbero tali aste, ad avviso dell'interrogante, come veri e propri giochi di azzardo, che implicherebbero, dunque, la chiusura del sito.
  Ciò premesso al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.
  Il decreto legislativo 114 del 1998, all'articolo 18, comma 5, prevede che «Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate».
  Con circolare ministeriale n. 3547/C del 17 giugno 2002, il Ministero delle attività produttive, in «attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme tale fenomeno economico – soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 sul commercio elettronico – ha fornito una serie di indicazioni e chiarimenti, specificando, in primo luogo, che tale divieto si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali, e che pertanto non si applica a tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio, come indicata all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998.
  Pertanto, il citato articolo 18 del decreto legislativo n. 114 del 1998 non si applica ai grossisti ed in genere a tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali. Sono quindi stabilite, all'interno di suddetta circolare, le diverse modalità di aste on line, i requisiti per il loro svolgimento, le informazioni che devono essere messe a disposizione sia di venditori che di acquirenti, in relazione alla modalità dell'asta, tra le quali compare, alla lettera c), «il limite temporale dell'offerta nonché il suo esito».
  Quanto sopra premesso, è evidente che l'esistenza in rete di siti che effettuano aste on line, gestiti da società di altri Paesi, assoggettate a diversa legislazione, permette l'utilizzo di tale strumento a tutti i fruitori della rete.
  Quanto alla carenza di informazioni ai partecipanti circa gli effettivi costi della partecipazione, che determinerebbe il pagamento più o meno inconsapevole di prezzi di partecipazione molto più alti di quello di aggiudicazione, si evidenzia che tali circostanze, se confermate, potrebbero concretizzare vere e proprie pratiche commerciali scorrette e potrebbero, già a legislazione vigente, essere oggetto di interventi sanzionatori della competente Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tale proposto, gli uffici dell'Autorità, contattati per le vie brevi, hanno informato che in relazione a tale problematica, a seguito di alcune istanze ricevute, è stato aperto un fascicolo (PS9030) con l'obiettivo di verificare la natura della pratica da contestare.
  La verifica della rispondenza delle modalità di funzionamento di tali siti alla normativa italiana e dell'opportunità, da parte delle istituzioni italiane, di oscurarli in caso di eventuale configurazione di gioco d'azzardo non autorizzato, non rientrando nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico, è rimandata all'attività di altre amministrazioni da cui possono essere acquisiti gli opportuni approfondimenti.
Il Ministro dello sviluppo economicoFederica Guidi.

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