ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01937

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 83 del 24/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI GIOIA LELLO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 24/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/09/2013
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01937
presentato da
DI GIOIA Lello
testo di
Martedì 24 settembre 2013, seduta n. 83

   DI GIOIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   risulta all'interrogante che negli ultimi anni la gestione del personale (dirigenziale e non) della Presidenza del Consiglio (PCM) è stata tale da determinare un copioso contenzioso che si è spesso concluso con esiti negativi per l'amministrazione;
   in particolare, si è appreso che, nonostante siano trascorsi quasi vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'accesso agli atti, la Presidenza del Consiglio dei ministri rifiuta ancora l'accesso ai documenti e ciò in spregio al principio di trasparenza, intesa come «accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni») costringendo spesso i dipendenti a ricorrere all'autorità giudiziaria per vedere riconosciuto il diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive;
   questo comportamento, sicuramente censurabile, oltre a comportare l'instaurarsi di un notevole contenzioso, con inutile aggravio di spese per lo Stato, è stato addirittura censurato, recentemente, dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – peraltro istituita presso la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri – che ha recentemente condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri per non avere dato esito – nei trenta giorni previsti dalla legge – all'istanza di un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri volta ad ottenere l'accesso ai documenti ritenuti funzionali alla propria difesa processuale;
   la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi, negando sistematicamente ed in modo ingiustificato l'accesso agli atti amministrativi costringe gli istanti a ricorrere al TAR competente con aggravio di spese ed evidente danno erariale. Al riguardo e solo per citare uno degli innumerevoli casi in l'amministrazione citata ha violato i più elementari principi di trasparenza si segnala che recentemente i candidati idonei al concorso pubblico, per esami, per la copertura di 18 posti per il profilo di «specialista giuridico legale finanziario» (categoria A – parametro retributivo F1) di cui al decreto 11 novembre 2010, venuti a conoscenza della circostanza che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva, per complessivi 26 posti, per le progressioni verticali dalla categoria «B» alla categoria «A» indetta il 1o settembre 2010 omettendo di procedere all'assunzione, tramite analogo scorrimento della relativa graduatoria, dei suddetti idonei, hanno chiesto alla stessa amministrazione di aver accesso agli atti che avevano autorizzato l'assunzione degli «interni» idonei;
   in questo caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha respinto l'istanza di accesso con motivazioni che appaiono pretestuose e avverso il diniego all'accesso gli istanti hanno presentato ricorso al TAR Lazio che ha accolto il ricorso ordinando all'amministrazione di consentire l'accesso agli atti;
   a prescindere dalla sopra descritta palese violazione del principio di trasparenza risulta all'interrogante che in Presidenza del Consiglio dei ministri l'intera gestione del personale (dirigenziale e non) è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da comportamenti la cui scorrettezza è stata rilevata dall'autorità giudiziaria competente ovvero riconosciuta dalla stessa amministrazione che, in corso di giudizio, vistasi «scoperta» ha rivisto precedenti decisioni che presentavano evidenti vizi di legittimità;
   solo per fare qualche esempio si segnalano i seguenti tre casi eclatanti sia per gli eventuali risvolti di danno erariale che vi sono connessi sia per il danno all'immagine dell'amministrazione centrale della Repubblica Italiana:
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso degli anni 2011 e 2012, ha provveduto all'assunzione di dirigenti di seconda fascia attingendo dalle graduatorie di idonei – non vincitori – dei concorsi espletati dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri negli anni 2005 e 2006. Nei mesi successivi gli idonei non assunti, preso atto che nell'attingere alle suddette graduatorie la Presidenza del Consiglio dei ministri non aveva seguito dei criteri corretti, proponevano ricorso al TAR Lazio avverso i suddetti provvedimenti di assunzione. La stessa Presidenza del Consiglio dei ministri chiamata in giudizio, consapevole di aver male operato, pur di far cessare la materia del contenere, provvedeva all'immediata assunzione dei ricorrenti con grave aggravio di spesa (e danno) per l'erario;
    b) a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetto decreto spending review), in Presidenza del Consiglio dei ministri sono cessati – entro il 1o novembre 2012 – ben 32 incarichi dirigenziali di seconda fascia conferiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale non dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito, alcuni articoli di stampa hanno messo in risalto che nei mesi successivi la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, violando i principi di economicità che avevano ispirato il suddetto provvedimento normativo, ha ritenuto di dover rinnovare gli incarichi dirigenziali alle stesse professionalità esterne decadute. Il rinnovo dei suddetti incarichi dirigenziali a professionalità esterne alla stessa amministrazione, oltre a tradire lo spirito della cosiddetta spending review, è stato censurato da numerosi funzionari di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di altre amministrazioni centrali che, pur avendo una grande professionalità e essendo idonei concorsi da dirigente banditi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e le cui graduatorie sono ancora valide e pur avendo partecipato agli interpelli per la copertura delle suddette posizioni dirigenziali, non hanno visto riconosciute le proprie legittime aspettative di carriera. È inutile evidenziare che l'accoglimento, da parte dell'amministrazione, delle istanze dei suddetti funzionari volte ad ottenere l'assunzione nella qualifica dirigenziale attraverso scorrimento delle suddette graduatorie ovvero l'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, avrebbe da un lato consentito di valorizzare professionalità interne con minor aggravio per la spesa pubblica considerato che si tratta di funzionari a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli di amministrazioni centrali e, dall'altro, avrebbe evitato l'instaurarsi dell'ennesimo contenzioso;
    c) da ultimo si è appreso che recentemente, a seguito della riorganizzazione di alcune strutture, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha revocato l'incarico a un dirigente di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'intervenuta soppressione della struttura (rectius: ufficio) affidatagli. Il suddetto dirigente ha impugnato il provvedimento di revoca ed il tribunale di Roma – sezione lavoro, con ordinanza del 18 gennaio 2013, ha ritenuto illegittima la revoca dell'incarico ed ha disposto il reintegro nell'incarico dirigenziale di cui era titolare. Nonostante l'intervenuta pronuncia del giudice del lavoro la Presidenza del Consiglio dei ministri, più volte sollecitata dal ricorrente vittorioso, si è rifiutata di dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria sostenendo, per iscritto, l'ineseguibilità dell'ordinanza cautelare;
   il predetto dirigente è stato, pertanto, costretto ad adire nuovamente il giudice del lavoro per ottenere l'esecuzione e la concreta attuazione della predetta ordinanza cautelare;
   con nuova ordinanza del 20 maggio 2013, il tribunale di Roma – sezione lavoro ha intimato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dare esecuzione alla precedente ordinanza, ribadendo l'obbligo di procedere al reintegro del – ricorrente nell'incarico dirigenziale di cui era titolare prima della rimozione e preso atto del rifiuto pretestuoso dell'amministrazione ha disposto che la reintegra del dirigente nel posto di lavoro avvenisse alla presenza di un ufficiale giudiziario, coadiuvato, se del caso, dalla forza pubblica;
   il dirigente-ricorrente, forte dell'ennesima pronuncia dell'autorità giudiziaria, è rientrato in servizio nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri sita in via della Fegatella in Laterano informando di ciò, con una nota scritta, il Cons. Alberto Stancanelli nuovo capo del dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali che, non solo si sarebbe rifiutato di dare esecuzione all'ordinanza citata ma avrebbe addirittura diffidato il più volte citato dirigente a non pretendere, l'esecuzione dell'ordinanza del tribunale di Roma – sezione lavoro che aveva disposto il suo reintegro nell'originario incarico dirigenziale;
   a questo punto il ricorrente, preso atto dell'ennesima inottemperanza dell'amministrazione all'ordine dell'autorità giudiziaria – in data 10 giugno 2013 – è stato costretto a presentarsi nella predetta sede della Presidenza del Consiglio dei ministri accompagnato dall'ufficiale giudiziario e dalla forza pubblica e solo a seguito di tale intervento è stata finalmente data esecuzione alle ordinanze in parola. Il tutto è stato ovviamente verbalizzato dall'ufficiale giudiziario –:
   se corrisponda al vero che negli ultimi anni il dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali ha adottato una serie di provvedimenti lesivi delle posizioni del proprio personale – dirigenziale e non – che ha avuto come conseguenza un aumento considerevole del contenzioso, specificando quale sia l'entità di detto contenzioso e, in particolare, il numero dei ricorsi proposti dal personale contro la Presidenza del Consiglio dei ministri negli ultimi cinque anni ed il relativo esito;
   se corrisponda al vero che il dipartimento parapolitiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri rifiuta sistematicamente l'accesso agli atti, costringendo il proprio personale ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la documentazione richiesta;
   se corrisponda al vero che i vertici amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso degli ultimi anni, hanno provveduto allo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi espletati dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assunzione di dirigenti di seconda fascia, utilizzando criteri così poco oggettivi, da determinare l'insorgere di ricorsi giurisdizionali, ai quali è stato posto rimedio provvedendo «in corso d'opera» all'assunzione dei ricorrenti e ciò con evidente danno all'erario per l'inutile dispendio di risorse;
   se corrisponda al vero che recentemente i vertici amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri si sono rifiutati di dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale violando l'obbligo di applicare la legge (intesa sia come precetto normativo generale che come precetto specifico dettato dal giudice), con conseguente violazione del principio di buona amministrazione (come individuato nel provvedimento giurisdizionale) e del canone dell'imparzialità (in relazione ai propri dipendenti);
   quali siano i motivi per i quali, a causa cessazione dall'incarico di ben 32 dirigenti non appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri – a seguito dell'entrata in vigore del decreto spending review – la Presidenza del Consiglio dei ministri, malgrado la contestuale riorganizzazione delle strutture interne, si sia trovata in una situazione «emergenziale» di carenza di figure dirigenziali tale da indurla a ricorrere nuovamente agli stessi esterni decaduti, piuttosto che attingere alle professionalità interne, peraltro, inserite nelle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assunzione di dirigenti di seconda fascia graduatorie vigenti;
   se e quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intenda intraprendere per garantire il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza nella gestione e delle attività del dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali alla luce dei gravi fatti sopra riportati e, soprattutto, se e quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intenda adottare nei confronti dei responsabili della gestione del personale che si sarebbero resi responsabili dei suddetti gravi comportamenti, che denotano ad avviso dell'interrogante una gestione in contrasto con i suddetti principi di buon andamento, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e che, addirittura, si sarebbero ripetutamente rifiutati di dare esecuzione ad un ordine impartito dall'autorità giudiziaria con grave danno all'erario e, soprattutto, con grave danno all'immagine dell'istituzione pubblica più importante della Repubblica italiana;
   per quali motivi i dirigenti di prima e di seconda fascia in servizio presso il più volte citato dipartimento che si sono resi responsabili delle suddette condotte siano stati confermati nei loro incarichi e non già assegnati ad altre funzioni come, peraltro, prevede l'articolo 3 del CCNL della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri che sancisce il principio della rotazione degli incarichi dirigenziali proprio al fine di evitare il consolidarsi nel tempo di posizioni di potere che, spesso, portano a condotte amministrative illegittime ed illecite. (4-01937)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0095

EUROVOC :

amministrazione del personale

spesa pubblica

carriera professionale

promozione professionale

trasparenza amministrativa

amministrazione centrale

funzionario

assunzione