ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 81 del 20/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/09/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01913
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Venerdì 20 settembre 2013, seduta n. 81

   ROSATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto, in luogo della «pensione sociale», un assegno di base non reversibile denominato «assegno sociale», che, quale prestazione di carattere assistenziale, prescinde dal versamento dei contributi previdenziali e spetta ai cittadini italiani, europei ed extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, che versano in particolari e disagiate condizioni economiche;
   la prestazione è riservato agli aventi diritto che abbiano superato i 65 anni di età, che siano sprovvisti di reddito o comunque posseggano un reddito inferiore al limite stabilito ogni anno dalla legge e che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia;
   la normativa italiana in materia di «assegno sociale», infatti, inquadra il sussidio tra quelli non esportabili, quindi non erogabili all'estero;
   il soggiorno all'estero del titolare, per una durata complessiva di 30 giorni, anche non continuativi, comporta la sospensione dell'assegno sociale, anche se il soggiorno avviene per periodi brevi e in paesi dell'Unione europea;
   a parere dell'interrogante, e secondo quanto segnalato da alcune associazioni d'iniziativa europea, la norma risulta incongrua con i nuovi modelli sociali che vedono aumentare considerevolmente i casi di famiglie nelle quali i membri risiedono in diversi stati, in particolare dell'Unione europea;
   le modifiche intervenute nell'assetto sociale a seguito dell'incremento del ricorso alla mobilità europea, hanno comportato un aumento dei possibili beneficiari dell'assegno sociale che hanno familiari residenti all'estero;
   il limite dei 30 giorni, che si calcolano non consecutivi, è una norma oggettivamente vessatoria nei confronti di quei beneficiari che nell'arco dell'anno potrebbero avere necessità di recarsi all'estero per raggiungere i propri familiari;
   ferma restando la necessità che il beneficiario sia residente in Italia e sia stabilmente dimorato nel territorio nazionale, a parere dell'interrogante, andrebbero ampliati i termini per la sospensione dell'assegno sociale, estendendo la possibilità di percepire la prestazione anche in caso di soggiorni all'estero – specialmente in paesi dell'Unione europea – per un periodo che, per quanto limitato e transitorio, sia di durata superiore agli attuali 30 giorni –:
   se il Governo intenda assumere iniziative per rivedere la normativa in materia di «assegno sociale», al fine di non penalizzare i beneficiari che abbiano necessità di recarsi all'estero per periodi che, per quanto limitati nel tempo, siano di durata complessiva superiore agli attuali 30 giorni annui. (4-01913)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1995 0335

EUROVOC :

diritto di soggiorno

migrante

condizione economica

sostegno economico