ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01883

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 80 del 19/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/09/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/09/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 03/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/10/2013

SOLLECITO IL 16/10/2013

SOLLECITO IL 31/10/2013

SOLLECITO IL 19/11/2013

SOLLECITO IL 20/12/2013

SOLLECITO IL 27/01/2014

SOLLECITO IL 28/02/2014

SOLLECITO IL 24/03/2014

SOLLECITO IL 23/04/2014

SOLLECITO IL 15/05/2014

SOLLECITO IL 05/06/2014

SOLLECITO IL 04/07/2014

SOLLECITO IL 05/08/2014

SOLLECITO IL 15/09/2014

SOLLECITO IL 20/11/2014

SOLLECITO IL 17/12/2014

SOLLECITO IL 15/01/2015

SOLLECITO IL 12/02/2015

SOLLECITO IL 25/03/2015

SOLLECITO IL 21/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01883
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Giovedì 19 settembre 2013, seduta n. 80

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, SEGONI, TERZONI, TOFALO e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, al comma 5, stabilisce che l'autorizzazione comunale alla lottizzazione del terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree e l'amministrazione comunale;
   lo stesso articolo 28 stabilisce che la convenzione deve disciplinare le obbligazioni a carico del proprietario concernenti la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
   in base allo stesso articolo 28, la convenzione deve indicare i termini non superiori a dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
   in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, i comuni adottano schemi di convenzione in base ai quali le modalità e la tempistica per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi edificatori privati sono strettamente correlate all'adempimento, da parte dei proprietari delle aree, degli obblighi convenzionali concernenti la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
   nelle convenzioni che i proprietari delle aree sottoscrivono con i comuni viene, altresì, quantificato, in funzione dell'edificabilità determinata dal piano urbanistico, l'importo dei contributi dovuti per il rilascio dei permessi di costruire, a scomputo totale o parziale del quale i proprietari si assumono l'onere di eseguire le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle secondarie ovvero di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
   detta quantificazione avviene sulla base delle tabelle parametriche definite a livello regionale ovvero sulla base dei parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti, che i comuni, in base all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono tenuti ad aggiornare, con una apposita deliberazione consiliare, ogni cinque anno;
   le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quelle necessarie per allacciare le aree da trasformare ai pubblici servizi — oggetto di obblighi convenzionali e finanziate integralmente o in parte dai proprietari delle stesse aree — risultano comunque inserite nella programmazione delle opere pubbliche dei comuni;
   il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 30, comma 3-bis, stabilisce che il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni;
   la dilazione dei termini di efficacia delle convenzioni urbanistiche si concretizza in una rimodulazione delle obbligazioni a carico dei proprietari delle aree che hanno sottoscritto una convenzione urbanistica prima del 31 dicembre 2012, e dunque in un rinvio, fino a tre anni, dei termini entro i quali i proprietari delle aree si sono obbligati ad avviare ovvero a completare i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
   il rinvio dei termini previsti dalle convenzioni urbanistiche comporta una inevitabile lievitazione dei costi, rispetto ai quadri tecnico-economici già approvati, di quelle opere di urbanizzazione che, con la sottoscrizione delle stesse convenzioni, i proprietari delle aree si sono impegnati a realizzare e successivamente a cedere alle amministrazioni comunali, a scomputo totale o parziale dei contributi dovuti, così come quantificati sulla base delle tabelle di calcolo vigenti al momento della stipula della convenzione;
   il rinvio dei termini previsti dalle convenzioni urbanistiche per l'ultimazione delle opere può comportare la sospensione ovvero il rallentamento dei lavori in corso per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, di quelle secondarie ovvero di altre opere pubbliche –:
   se siano a conoscenza degli impatti prevedibili di questa disposizione, e in particolare del numero delle convenzioni urbanistiche rispetto alle quali quest'ultima troverà applicazione, e del numero e del valore economico complessivo delle opere di urbanizzazione — già programmate dai comuni e affidate in esecuzione ai proprietari delle aree che hanno sottoscritto le relative convenzioni — delle quali si rinvia l'avvio ovvero l'ultimazione dei lavori;
   se dispongano di una stima attendibile della lievitazione dei costi, rispetto a quelli stabiliti nei quadri tecnico-economici già approvati, delle opere di urbanizzazione oggetto delle convenzioni urbanistiche stipulate prima del 31 dicembre 2012, che la dilazione, fino a tre anni, dei termini per l'avvio e l'ultimazione dei lavori può determinare;
   se non ritengano necessario promuovere iniziative urgenti volte a rivedere la norma in questione, al fine di prevenire e/o ridurre i contenziosi che si potranno verificare tra le amministrazioni locali e i soggetti convenzionati a causa dell'automatico rinvio dei termini previsti per l'adempimento degli obblighi convenzionali e per la realizzazione di opere pubbliche già inserite nella programmazione dei comuni, a causa del disallineamento tra i quadri tecnico-economici delle opere convenzionate già approvate e i costi delle stesse opere al momento nel quale verranno eseguite, nonché a causa del possibile rallentamento e/o sospensione dei lavori in corso per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di quelle opere secondarie e delle altre opere pubbliche oggetto delle convenzioni. (4-01883)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1942 1150

EUROVOC :

aiuto alla costruzione

urbanizzazione