ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01862

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 79 del 18/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/09/2013
Stato iter:
21/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2013
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2013

CONCLUSO IL 21/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01862
presentato da
MARZANA Maria
testo di
Mercoledì 18 settembre 2013, seduta n. 79

   MARZANA, D'UVA, CANCELLERI, LOREFICE, RIZZO, GRILLO e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 della legge n. 690 del 13 maggio 1940 (Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti) cita espressamente: «Il servizio antincendi nei porti dipende dai comandanti di porto ed è esplicato dai corpi provinciali dei vigili del fuoco. Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la presenza dei servizi tecnici in genere (...)»;
   il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 del 29 luglio 2003, n. 229), al Capo III, articolo 18 comma 1, recita: «La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva ed a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nella attività i cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione (...)»;
   con circolare MI. SA. n. 27 del 7 ottobre 1991 il Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha disposto la ripresa, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi di vigilanza antincendi anche nei porti;
   l'articolo 9 della legge n. 690 del 13 maggio 1940 ha stabilito che: «Per integrare l'opera dei Vigili del Fuoco, i Comandanti di Porto, di concerto, col competente Comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliari antincendi»;
   successivamente, la legge n. 850 del 27 dicembre 1973, all'articolo 20, ha ribadito quanto citato dall'articolo 9 della legge n. 690 del 1940 in relazione alla possibilità, da parte di società private, di esercitare i servizi integrativi di vigilanza antincendio, previo l'accertamento di determinati requisiti di idoneità, da parte del comandante di porto e su conforme parere del comandante dei vigili del fuoco;
   inoltre, quanto disposto dalla legge n. 690 del 1940 è stato confermato dal Ministero dell'interno con propria nota n. 7814/4118 del 4 maggio 1992 indirizzata al comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, con la quale si disponeva altresì la riattivazione dei servizi di vigilanza nei pontili da parte del personale operativo dei vigili del fuoco;
   nell'ambito dei porti di Siracusa e Augusta le rispettive capitanerie di porto hanno regolato la materia con le ordinanze n. 95/01 e successive modificazioni e integrazioni e n. 5/96 e successive modificazioni e integrazioni;
   nonostante, i chiari riferimenti normativi sin qui riportati, l'ordinanza della capitaneria di porto di Augusta n. 5/96 a giudizio degli interroganti disattende tali disposizioni dal momento che al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco viene affidato il servizio di vigilanza antincendio e sicurezza in via integrativa e non in via prioritaria come da disposizioni di legge menzionate;
    si aggiunga che l'articolo 20 della legge n. 850 del 27 dicembre 1973, definisce perentoriamente i «servizi integrativi antincendio» come complementari e integrativi a quelli esplicati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto l'opera di questi ultimi non può essere in nessun modo comparata, per professionalità, esperienza ed organizzazione, con quella dei privati;
   attualmente, nonostante le ripetute sollecitazioni ai comandanti delle capitanerie di porto per un'effettiva ripresa del servizio di vigilanza antincendio, a far data dall'entrata in vigore della circolare MI. SA. n. 27/91, il servizio di vigilanza antincendio nei terminali petroliferi continua ad essere affidato interamente a personale privato che, per quanto sopra esposto, dovrebbe svolgere il servizio suddetto integrando, a seconda delle necessità, il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, unico organismo preposto istituzionalmente ad effettuare la vigilanza antincendio;
   conseguentemente, si solleva un dubbio di illegittimità nei confronti dell'ordinanza della capitaneria di porto di Augusta n. 5/96, poiché nei contenuti fondamentali vi è una errata applicazione delle norme che regolamentano la materia;
   tra l'altro, il mancato svolgimento del servizio di vigilanza antincendio nei terminali petroliferi di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta da parte del personale operativo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, ad avviso dell'interrogante, ha creato sin dal 1991 un presumibile danno erariale di enorme gravità –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sin qui esposti ed in particolare dell'ordinanza della capitaneria di porto di Augusta n. 5/96 e successive modificazioni e integrazioni e della ordinanza n. 95/2001 e successive modificazioni e integrazioni emanata dalla capitaneria di porto di Siracusa;
   quali provvedimenti si intendano assumere per ristabilire la corretta applicazione della circolare MI. SA. n. 27/91 al fine di affidare in via principale al personale dei vigili del fuoco il servizio di sicurezza antincendio dei terminali petroliferi del polo industriale di Siracusa e solo con carattere integrativo e complementare a società private. (4-01862)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 21 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 143
4-01862
presentata da
MARZANA Maria

  Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, per la parte di competenza, si rappresenta che il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi, è assicurato con personale, mezzi e materiali propri dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il corpo è presente, con propri distaccamenti, nei porti di prima e seconda categoria, che sono i porti di maggiore rilevanza.
  Nei porti di terza categoria, invece, il servizio viene assicurato con i normali mezzi provinciali dei vigili del fuoco, integrati – ove occorra – da mezzi sussidiari.
  La possibilità di integrare il servizio antincendi è prevista dall'articolo 9 della citata legge 13 maggio 1940, n. 690, che consente di costituire squadre ausiliarie, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali.
  Tale disposizione è stata successivamente confermata dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, con la quale è stata prevista la possibilità da parte di società private di esercitare i servizi integrativi di vigilanza antincendio, previo accertamento di determinati requisiti di idoneità da parte del comandante di porto, su conforme parere del comandante dei vigili del fuoco.
  Alla luce delle suddette disposizioni, anche nei porti di Siracusa e Augusta è stato autorizzato un servizio di vigilanza che presta la propria attività per integrare l'opera dei vigili del fuoco, su conforme parere del comandante provinciale.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1940 0690

GEO-POLITICO:

SIRACUSA - Prov,SICILIA

EUROVOC :

protezione civile

trasporto marittimo

impianto portuale

incendio

sicurezza e sorveglianza