Legislatura: 17Seduta di annuncio: 74 del 10/09/2013
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/09/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 10/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015 PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
SOLLECITO IL 05/11/2013
RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015
CONCLUSO IL 05/02/2015
FANUCCI. —
Al Ministro della difesa
. — Per sapere – premesso che:
gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri lamentano una disparità di trattamento rispetto agli omologhi del ruolo normale, in base alla normativa vigente e sin dalla differenziazione dei ruoli stabilita dal decreto legislativo n. 171 del 1993;
il citato decreto legislativo aveva distinto i ruoli prevedendo varie differenze, dal momento che mentre gli ufficiali del ruolo normale provengono dall'Accademia militare, i colleghi del ruolo speciale sono assunti a seguito di un concorso pubblico;
gli appartenenti al ruolo speciale potevano raggiungere il grado apicale di colonnello (ultimo grado di ufficiale superiore), mentre gli appartenenti al ruolo normale potevano ambire al grado di generale di divisione, potendo così aspirare ai gradi di ufficiale generale;
la circolare n. 545/228-1991 del 16 settembre 1995 del comando generale dell'Arma dei carabinieri ha previsto, per gli ufficiali del ruolo speciale, lo svolgimento esclusivamente di incarichi meno prestigiosi, quali attività di insegnamento o impieghi burocratici nelle amministrazioni regionali o dell'Arma, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, per i quali sono riservati i comandi di battaglione, provinciali e di scuola;
il successivo decreto legislativo n. 298 del 2000 ha abrogato il precedente decreto legislativo n. 117 del 1993, accentuando le differenze tra i due ruoli e determinando una vera e propria discriminazione nei confronti degli appartenenti al ruolo speciale;
soltanto gli ufficiali del ruolo normale possono conseguire l'indennità perequativa riservata ai generali di brigata o l'indennità di posizione dei generali di corpo d'armata, a fronte della mera indennità di valorizzazione dirigenziale per gli appartenenti al ruolo speciale;
vari aspetti del trattamento accessorio sono, di fatto, limitati a coloro che si trovano nel ruolo normale. Le richiamate differenze sono dovute alle normative di settore vigenti, che rischiano di determinare una discriminazione a danno degli appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
il decreto legislativo n. 298 del 2000 appare all'interrogante in contrasto con gli articoli 3, 52 e 97 della Costituzione, oltre che, relativamente ai profili economici, con il principio di perequazione retributiva, di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 36 Costituzione;
nel corso della XVI legislatura, interrogazioni parlamentari in merito sono state presentate al Ministero della difesa. La risposta agli interroganti fornita dall'allora Ministro Giampaolo Di Paola, seppur giudicata parziale dagli ufficiali del ruolo speciale, confermava rimpianto normativo vigente e giustificava le differenze di ruolo e trattamento –:
se non ritenga opportuno assumere iniziative normative al fine di eliminare le disuguaglianze di trattamento subite dagli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri rispetto ai loro colleghi del ruolo normale. (4-01768)
Risposta. — L'inquadramento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in tre distinti ruoli, «normale», «speciale» e «tecnico» è stato previsto con la legge delega 28 febbraio 1992, n. 217 – cui è stata data poi attuazione con il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 – allo scopo di disciplinare le nuove dotazioni organiche stabilite dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, col quale il numero degli ufficiali dell'Arma era stato incrementato di quasi 500 unità.
Detta ripartizione in ruoli, peraltro mutuata da quella delle altre Forze armate, che l'avevano adottata oltre quarant'anni prima con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, è stata ripresa nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, con il quale è stata attuata la revisione della struttura degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, connotata, con riferimento alla cennata suddivisione in ruoli, da differenti modalità di reclutamento, distinti iter formativi e peculiari profili professionali.
Le disposizioni già vigenti, sui cui contenuti ha avuto modo di esprimersi anche la Corte Costituzionale, sono state riassettate nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Infatti la Consulta, con la sentenza n. 531 del 1995, ha sancito, con riferimento alla cennata legge n. 217 del 1992, la legittimità dell'istituzione del ruolo speciale operata dal legislatore delegante che, in un'ottica di mera differenziazione; di professionalità (non necessariamente di discriminazione tra categorie omogenee) «... si è limitato a prevedere – in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 – la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli».
Ciò precisato, non può, tuttavia, escludersi che il vigente quadro normativo possa essere riconsiderato, sia per l'Arma dei carabinieri sia per le altre Forze armate.
Ferme le iniziative che il Parlamento volesse nel frattempo assumere, l'intera materia, assai complessa perché coinvolgente aspetti di natura, giuridica, funzionale, organizzativa, economica e finanziaria, del quali si occuperanno i provvedimenti discendenti dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, in un quadro, in questo caso, condiviso con le Forze di polizia.
Il Ministro della difesa: Roberta Pinotti.
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