ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01748

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 73 del 09/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/09/2013
Stato iter:
04/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01748
presentato da
BALDELLI Simone
testo di
Lunedì 9 settembre 2013, seduta n. 73

   BALDELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nel corpo nazionale dei vigili del fuoco vi sono alcune attività di re-training espletate dal personale, necessarie al mantenimento di specialità, effettuate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, che non vengono remunerate dal Ministero dell'interno, dipartimento vigili del fuoco, per carenza di fondi;
   su quesito del sindacato Conapo al dipartimento dei vigili del fuoco si è chiesto l'istituzione di un apposito «monte ore» nazionale, o in subordine, di dare almeno autorizzazione all'utilizzo dei cosiddetti «risparmi di gestione» dello straordinario che il personale, per vari motivi, non dovesse effettuare;
   il dipartimento con nota prot. n. 3235/S116/3 del 31 maggio 2013 ha risposto che non è possibile istituire apposito fondo per ristrettezze economiche, mentre per quanto attiene la possibilità di utilizzare i cosiddetti «risparmi di gestione», il dipartimento prevede che la «liquidazione dello straordinario è fissata nel limite massimo di 22 ore pro capite, in funzione di comprovate esigenze di servizio e nell'ambito di eventuali risparmi di gestione» come previsto anche dall'articolo 42, comma 3, del Contratto integrativo di lavoro del C.N.VV.F. sottoscritto in data 30 luglio 2002;
   anche la circolare prot. n. 12331 del 7 giugno 2011 a firma del Capo dipartimento, prefetto Tronca, conferma tale possibilità (limite di 22 ore mediante utilizzo di risparmi di gestione laddove disponibili) per il «personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco» senza operare distinzione alcuna. Va poi analogamente osservato che la circolare prot. n. 12331 del 7 giugno 2011 a firma del Capo dipartimento, prefetto Tronca, in riferimento alle diverse quote esistenti di assegnazione di fondi per lo straordinario chiarisce che «dette quote, infatti, nondevono intendersi a destinazione rigidamente vincolata»;
   il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, a seguito di specifica richiesta del sindacato Conapo di tale provincia, con nota prot. n. 8497 del 30 maggio 2011, ha formulato quesito al dipartimento dei vigili del fuoco per conoscere, tra l'altro, se sia possibile remunerare l'attività di re-training mediante l'utilizzo dei «risparmi di gestione» e, comunque, segnalando, anche in tal caso, le difficoltà dovute all'insufficienza del budget annuale del comando per procedere alla remunerazione di tutte le attività di re-training. La relativa risposta, con nota prot. n. 7733 del 7 giugno 2013 a firma di un sostituto del vice capo dipartimento dei vigili del fuoco, ingegner Pini, è stata del seguente tenore «si evidenzia che l'esiguità delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa non consente il pagamento delle prestazioni per tutte le attività di re-training e pertanto le stesse dovranno essere compensate con recupero ore»;
   la risposta del vice capo dipartimento vigili del fuoco da una parte ammette l'esistenza di tale attività, ma dall'altra non chiarisce esaustivamente se alcune attività di re-training, come per esempio quelle obbligatorie ed autorizzate dal comandante ai fini dal mantenimento della specialità, possano essere retribuite con i risparmi di gestione in considerazione anche del fatto che l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 prevede che ai «Vigili del Fuoco che espletano prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio»;
   facendo riferimento, solo a titolo di esempio, al comando di Ancona che ha formulato il quesito, da un accesso agli atti del sindacato Conapo è risultato un «risparmio di gestione» di 1.854 ore nel 2011, di 2.458 ore nel 2012, e le proiezioni del 2013 sembrano destinate a superare le 2.500 ore, ovvero, in tal caso, 2.500 ore disponibili ed inutilizzate, mentre di contro si nega la retribuzione al personale che rischia la vita;
   il dipartimento dei vigili del fuoco, con nota prot. n. 3235/S116/3, ha affermato che «l'obbligo di svolgere re-training deriva, invece, dall'applicazione di norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro» ma non ha chiarito se tale obbligo è da ritenersi cogente anche al di fuori dell'orario di lavoro e di turnazione, ed in tal caso come può l’ amministrazione imporre un obbligo durante un orario non di lavoro peraltro pretendendo poi di non corrispondere la relativa retribuzione per le ore prestate;
   l'attività svolta dai vigili del fuoco è particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico ed è soggetta a continui rischi di incolumità e l'attività di addestramento, in sé molto impegnativa e anch'essa esposta al rischio di incidenti, ha l'obiettivo di cercare di ridurre al massimo tali rischi e di mantenere tono fisico idoneo e capacità professionali allo svolgimento del lavoro;
   qualche mese fa, un vigile del fuoco di Livorno è deceduto proprio mentre era impegnato in un'attività di addestramento al di fuori del normale orario di servizio e questo dimostra quanto siano delicate queste attività e, soprattutto, quanto sia ancor più delicata e pericolosa l'attività dei vigili del fuoco senza necessario addestramento che si continua a pretendere a spese e rischio del dipendente –:
   se risulti possibile per i comandanti del CNVVF di procedere alla remunerazione di talune attività di re-training, individuate, come recita l'articolo 42, comma 3, del CCNLI 30 luglio 2002 «previa intesa con le OO.SS. territoriali» e «nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo ovvero utilizzando il rispettivo risparmio di gestione»;
   se l'obbligo di effettuare i re-training sussista anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e di turnazione nel caso in cui il dipartimento dei vigili del fuoco non dovesse corrispondere alcuna retribuzione ai vigili del fuoco. (4-01748)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 166
4-01748
presentata da
BALDELLI Simone

  Risposta. — A favore dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, viene disposta, periodicamente, l'assegnazione di risorse finanziarie destinate al pagamento delle prestazioni per servizio straordinario reso dal personale del Corpo nazionale sulla base delle effettive esigenze, per le prestazioni di lavoro oltre l'orario di servizio obbligatorio, per le attività di soccorso urgente e per il servizio reso in turno libero in conformità alle disposizioni normative e regolamentari.
  Le attività relative all'addestramento professionale e all'aggiornamento formativo, si svolgono con specifici istruttori attraverso modelli organizzativi che prevedono una puntuale programmazione, con una diversa articolazione dell'orario di lavoro sostitutiva e non aggiuntiva ai turni di servizio obbligatorio, senza dare luogo, pertanto, a prestazioni di lavoro che implicano il diritto al compenso per lavoro straordinario.
  Al riguardo, l'articolo 12 del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in coerenza con quanto espressamente previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pone l'obbligo al personale di seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.
  In applicazione del succitato articolo 12 e delle norme di carattere generale sulla sicurezza sul lavoro, l'attività di re-training è obbligatoria e, pertanto, si deve svolgere durante l'orario di lavoro.
  Da quanto sopra evidenziato emerge, pertanto, che non sussiste automatismo tra lo svolgimento dell'attività di re-training ed il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
  Anche a fronte di una programmazione della predetta attività, infine, laddove dovessero risultare nell'ambito dell'orario ordinario ore di lavoro eccedenti a detto orario, il personale ha diritto alla remunerazione del relativo compenso o, su richiesta, al recupero delle stesse mediante i vigenti istituti compensativi.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

EUROVOC :

protezione civile

retribuzione del lavoro

contratto di lavoro

orario di lavoro