ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01598

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROSSOMANDO ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
13/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2013
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 09/10/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2013

CONCLUSO IL 13/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01598
presentato da
ROSSOMANDO Anna
testo di
Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66

   ROSSOMANDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 7, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce testualmente: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della nascita, e da allora ha diritto a un nome, ad acquistare una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da loro»;
   la Convenzione sui diritti del fanciullo introduce un vero e proprio diritto del fanciullo all'immediata «registrazione», che nel nostro ordinamento consiste nella formazione dell'atto di nascita da parte dell'ufficiale di stato civile sulla base della dichiarazione di nascita effettuata da chi ha il dovere di farla;
   il vecchio ordinamento dello stato civile (regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) prevedeva, all'articolo 67, che la dichiarazione di nascita fosse fatta nei dieci giorni successivi al parto dal padre o dalla madre, o dall'ostetrica o da qualsiasi persona che avesse assistito al parto (articoli 70 e 71), con un ampio intervallo temporale attribuibile alle difficoltà di collegamento esistenti all'epoca;
   il vigente regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha previsto, all'articolo 30, un nuovo termine di tre giorni per le dichiarazioni fatte presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, ma ha conservato il vecchio termine di dieci giorni fissato nella previgente normativa nel caso di registrazione della nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto e nel caso in cui i genitori vogliano registrare il neonato nel comune di residenza (articolo 30, comma 7);
   il mantenimento del termine dei dieci giorni, oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, potrebbe portare all'eventualità che le dimissioni della puerpera avvengano prima che la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento sia stata effettuata, esponendo quindi il neonato al pericolo di divenire vittima della tratta di minori o di finire nel circuito delle adozioni illegali, anche attraverso falsi riconoscimenti di paternità –:
   quali iniziative intenda assumere affinché i termini per la registrazione e il riconoscimento dei neonati vengano aggiornati ed uniformati a quanto indicato dall'articolo 7, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, affinché i neonati non vengano dimessi prima che sia stata effettuata la dichiarazione di nascita, sia stato dato loro un nome e, se del caso, nominato un tutore provvisorio che ne risponda. (4-01598)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 138
4-01598
presentata da
ROSSOMANDO Anna

  Risposta. — La convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia prevede e il bambino sia immediatamente «registrato» al momento della nascita e che da allora abbia diritto a un nome, ad acquisire la cittadinanza e, se possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da essi (articolo 7).
  Sotto il profilo dell'ordinamento interno, il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile prevede che – ai fini della formazione dell'atto di nascita – la dichiarazione di nascita sia corredata da un'attestazione delle generalità della puerpera, del comune, del luogo, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, articolo 30). Tale attestazione, distinta dalla dichiarazione prevista ai fini della formazione dell'atto di nascita, è redatta successivamente al parto dal personale sanitario.
  Il termine di dieci giorni – a cui si fa riferimento nel testo dell'interrogazione – concerne la dichiarazione di nascita, è ridotto a tre giorni se la dichiarazione è resa presso la direzione sanitaria dell'ospedale ove è avvenuta la nascita. La previsione di tale termine è volta a tutelare la libertà di scelta della madre, nei cui confronti non è disposta l'automatica attribuzione della responsabilità genitoriale. La dichiarazione infatti può essere resa, oltre che da uno dei genitori, anche da un procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
  L'assetto normativo qui sinteticamente delineato è finalizzato quindi a tutelare una pluralità di interessi che, coerentemente con gli obiettivi della convenzione internazionale sopra citata, concorre a creare le condizioni per un'adeguata protezione del neonato.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1991 0176

EUROVOC :

diritti del bambino

convenzione ONU

nazionalita'

prima infanzia

fanciullo