Legislatura: 17Seduta di annuncio: 64 del 02/08/2013
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 02/08/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 02/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 13/12/2013 BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2013
CONCLUSO IL 13/12/2013
BOCCADUTRI. —
Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del fare), ha introdotto alcune norme di semplificazione in materia edilizia;
il suddetto articolo stabilisce che negli interventi di demolizione e ricostruzione, la sagoma non è più rilevante ai fini dell'individuazione del titolo edilizio abilitativo più adatto da richiedere;
in sostanza, si considerano interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di manufatti esistenti nel rispetto della cubatura ma non anche della sagoma, con l'esclusione degli edifici vincolati ai sensi del Codice Urbano;
mere ristrutturazioni sono anche considerate anche il ripristino di edifici crollati o la ricostruzione di vecchi ruderi, casi prima considerati dalla giurisprudenza come nuova costruzione;
trattandosi di mera ristrutturazione, per procedervi sarà sufficiente una semplice SCIA in luogo del permesso di costruire, tranne nel caso di immobili vincolati;
la suddetta norma espone diversi edifici storici non vincolati ai sensi del Codice Urbano al rischio di essere demoliti e ricostruiti senza rispettare la sagoma con una semplice SCIA;
a Roma, palazzi storici come i cinema Metropolitan di Via del Corso o America di Trastevere, o palazzo Caffarelli potrebbero essere abbattuti e ricostruiti, in modo difforme non essendo sottoposti a vincoli –:
quali misure, il Ministro interrogato intenda assumere per tutelare il nostro patrimonio architettonico ed evitare la distruzione di palazzi storici. (4-01567)
Risposta. — Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, con la quale l'interrogante chiede quali misure questa Amministrazione intenda assumere, a tutela del patrimonio architettonico, a seguito delle semplificazioni in materia edilizia introdotte dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cosiddetto «decreto del fare»).
Al riguardo si comunica quanto segue.
La modifica normativa ha interessato il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ed è consistita, in sintesi, nel prevedere la procedura semplificata della segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) in luogo del permesso di costruire, anche per le demolizioni e ricostruzioni con mutamento di sagoma.
Tale semplificazione non riguarda in alcun modo i beni del patrimonio culturale, poiché il Governo, su specifica richiesta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha espressamente escluso l'applicabilità per gli immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico o a vincolo paesaggistico (ivi compresi, dunque, i centri storici sottoposti a tutela paesaggistica).
Per gli immobili sottoposti a tutela, pertanto, gli interventi di demolizione e ricostruzione con cambiamento di sagoma non solo restano assoggettati al previo controllo autorizzatorio delle soprintendenze in base a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (non toccato dalla riforma), ma continuano ad essere considerati, sul piano edilizio, interventi richiedenti il permesso di costruire. Peraltro, in sede di assenso definitivo alla Camera dei Deputati, il testo normativo è stato ulteriormente affinato con previsioni di maggiore tutela, per cui i lavori di demolizione non possono iniziare prima di trenta giorni dalla denuncia e i Comuni potranno escludere i propri centri storici dalla misura di semplificazione con delibera consiliare censitoria da adottare entro il 30 giugno 2014.
In ogni caso, si assicurano l'attività di vigilanza e di ispezione proprie degli uffici periferici del Ministero e si curerà di raccomandare, ai medesimi uffici sul territorio, di operare ogni utile forma di raccordo e collaborazione finalizzata a monitorare e prevenire eventuali criticità dovessero insorgere nella salvaguardia degli edifici di interesse architettonico non sottoposti a strumenti di tutela di diretta competenza di questa Amministrazione.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: Massimo Bray.
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