ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 63 del 01/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 01/08/2013
Stato iter:
03/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/06/2014
GUIDI FEDERICA MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/08/2013

SOLLECITO IL 02/09/2013

SOLLECITO IL 02/10/2013

SOLLECITO IL 18/11/2013

SOLLECITO IL 10/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 08/01/2014

SOLLECITO IL 05/02/2014

SOLLECITO IL 24/03/2014

SOLLECITO IL 05/05/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/06/2014

CONCLUSO IL 03/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01549
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Giovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63

   REALACCI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   si apprende da un articolo pubblicato dal sito www.qualenergia.it, a firma di Giulio Meneghello, che «circa 160 milioni di euro di fondi pubblici che sarebbero dovuti servire a ridurre le emissioni di CO2 paradossalmente finiranno come rimborsi agli impianti inquinanti entrati in esercizio negli ultimi quattro anni. Oltre 51 milioni andranno alla sola centrale a carbone Enel di Torrevaldadiga Nord, a Civitavecchia, tra i maggiori emettitori di CO2 in Italia. All'Ilva di Taranto di milioni ne andranno oltre 3, e la lista comprende anche impianti meno impattanti, come i cicli combinati a gas: Sorgenia riceverà 25 milioni spalmati su 3 impianti, Ergosud 9 milioni, Eni Power quasi 7 milioni, Tirreno Power 4,4 milioni e decine di altre aziende con somme minori;
   gli importi, stabiliti con due delibere emesse dall'Autorità per l'energia il 25 luglio 2010, rispettivamente n. 333 e 334/2013/R/efr, si riferiscono ai rimborsi dovuti ai cosiddetti nuovi entranti italiani nel sistema ETS, il meccanismo europeo di scambio delle emissioni. Soldi che sono garantiti agli impianti entrati in esercizio negli ultimi anni nonostante la riserva loro destinata fosse esaurita. Grazie a un intervento del Governo Berlusconi del 2010, infatti, i fondi verranno presi dai proventi della vendita all'asta dei permessi ad emettere. Proventi che, come anticipato, in teoria dovrebbero essere destinati, oltre che a risanare le casse statali, a sostenere i necessari investimenti per ridurre la CO2;
   il già citato decreto-legge n. 72, del 20 maggio 2010, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111 identifica un meccanismo di rimborso per le installazioni che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti. All'articolo 2, comma 3, del predetto provvedimento il rimborso comprensivo di interessi di quanto speso per acquistare i crediti – vengono presi dai proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 non assegnate gratuitamente; da qui le delibere emanate nei giorni scorsi dall'Aeeg, che altro ruolo non ha se non stabilire gli importi in base alle emissioni degli impianti in questione e alle quotazioni della CO2 in quegli anni: 144 milioni di rimborsi relativi al 2012, 10,8 al 2011, 3,5 al 2010, circa un milione al 2009 e 41 mila euro al 2008 –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda e se essa corrisponda al vero e se ritenga di assumere iniziative normative per superare il meccanismo di cui al decreto-legge n. 72 del 20 maggio 2010 che appare peraltro non compatibile, nei risultati prodotti, con le linee di indirizzo programmatico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in tema di riduzione delle emissioni inquinanti e di rispetto degli impegni internazionali per la tutela della salubrità dell'aria e dell'ambiente presi dal nostro Paese. (4-01549)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 3 giugno 2014
nell'allegato B della seduta n. 238
4-01549
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — L'interrogante fa riferimento al meccanismo di rimborso dovuto agli impianti nuovi entranti nel sistema Ets, in virtù del fatto che i medesimi impianti, nel periodo di scambio 2008-2012, non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti.
  Il decreto-legge n. 72 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2010, che introduce tale meccanismo di rimborso, prevede che a tal fine siano utilizzati i proventi derivanti dalla vendita all'asta dei permessi di emissione.
  L'interrogante evidenzia, inoltre, che detti proventi, ai sensi della direttiva 2003/87/Ce siano destinati, tra le altre cose a sostenere investimenti per la riduzione delle emissioni di C02, sottolineando che i citati rimborsi riguarderebbero invece impianti ad alto tasso di emissioni inquinanti.
  A tale proposito, si rappresenta quanto segue.
  Il rimborso agli operatori degli impianti «nuovi entranti» che non hanno avuto quote a titolo gratuito di C02 nella seconda fase di gestione del sistema Ets (2008-2012), a causa dell'esaurimento della riserva nazionale a tale scopo istituita, nasce dall'esigenza di non determinare effetti penalizzanti o effetti distorsivi sul mercato, a svantaggio solo di alcune imprese.
  Rispetto a una disciplina europea che prevede l'assegnazione delle quote a titolo gratuito da parte delle Autorità competenti di ciascun Paese, la mancata assegnazione di tali quote solo ad alcune tra le imprese interessate, senza un parallelo meccanismo di rimborso da parte del Governo, avrebbe determinato l'esposizione dell'impresa a un sicuro aggravio dei costi di esercizio, con effetti di disparità di trattamento rispetto alle imprese concorrenti, sia nazionali sia europee.
  Il diritto maturato dagli impianti «nuovi entranti» a ricevere un rimborso per la mancata assegnazione delle quote è stato pertanto sancito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 72 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2010. In particolare, l'articolo 2, comma 3 del citato decreto-legge prevede che i crediti spettanti agli impianti nuovi entranti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, siano liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di C02. Tale previsione è stata confermata dal decreto legislativo n. 30 del 2013, recante «Attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra», segnatamente all'articolo 19, comma 5, lo stesso articolo stabilisce che i crediti, il cui ammontare complessivo è di circa 652 milioni di euro, verranno liquidati agli aventi diritto entro il 2015.
  Gli impianti destinatari dei rimborsi sono qualificati dall'Interrogante – con accezione negativa – come impianti «inquinanti». In realtà, tra gli aventi diritto al rimborso, ci sono imprese piccole e grandi, appartenenti a tutti i settori produttivi: termoelettrici a carbone, nuove centrali a ciclo combinato a gas ma anche vetrerie, cartiere, cementerie, eccetera), tutti accomunati dal fatto che, per il loro processo produttivo, hanno impianti di combustione che emettono C02 e che sono entrati in esercizio successivamente all'esaurimento delle quote da assegnare a titolo gratuito.
  Tali imprese hanno iscritto da tempo in bilancio i suddetti rimborsi e, soprattutto quelle di minori dimensioni, hanno interesse a ricevere in breve tempo il rimborso o a cedere il credito a istituti finanziari, oppure, a poter portare a garanzia i crediti vantati per nuovi investimenti.
  Si evidenzia, infine, che i costi per i suddetti rimborsi saranno coperti utilizzando la quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di C02 destinata a ripianare il debito pubblico, dunque non vincolata alla realizzazione di progetti nei settori energia e ambiente. Il rimanente 50 per cento dei proventi, invece, rimane destinato alle attività previste dalla direttiva 2003/87/Ce, secondo una ripartizione 70 per cento Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 30 per cento Ministero sviluppo economico.
  In questa direzione si è già mosso il Governo che, con la legge 90 del 2013, ha previsto ad esempio che una quota dei proventi alimenti il Fondo di garanzia finalizzato a sostenere gli investimenti in efficienza energetica degli edifici pubblici.

Il Ministro dello sviluppo economicoFederica Guidi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

rimborso

stazione energetica

energia elettrica

inquinamento atmosferico