ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01547

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 63 del 01/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: VALENTE VALERIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 01/08/2013
Stato iter:
01/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2014
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/09/2013

SOLLECITO IL 16/01/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2014

CONCLUSO IL 01/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01547
presentato da
VALENTE Valeria
testo di
Giovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63

   VALERIA VALENTE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'intervento del legislatore per rendere effettiva la realizzazione della parità tra uomini e donne è stato, nel corso degli ultimi anni, particolarmente significativo;
   il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, all'articolo 1, comma 4, ha affermato che «...l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività...»;
   l'articolo 6 Tuel, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella originaria formulazione prevedeva, al comma 3, «Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti»;
   la portata vincolante e la specifica ampiezza della previsione del comma 3 dell'articolo 6 ora citato, è stata esplicitata e rafforzata dalla novella introdotta dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni», che all'articolo 1, ha modificato la previgente disciplina sancendo che la parità di genere non fosse solo «promossa», bensì «garantita» dagli enti locali, a tal fine prevedendo un sollecito adeguamento dei propri statuti e regolamenti;
   l'obbligo in questione è riaffermato dalle previsioni dell'articolo 46, secondo comma del Tuel – nella riformulazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge n. 215 del 2012 – laddove è stabilito «Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione»;
   l'articolo 51 della Costituzione, nella riformulazione che sancisce «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», come è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale (per tutte, sentenza 4/20109) ha «valore di norma cogente e immediatamente vincolante e come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale»;
   il cogente principio di parità anzidetto, dunque, costituisce, al tempo stesso, un vincolo all'azione dei pubblici poteri e una «...direttiva in ordine al risultato da perseguire di promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell'azione amministrativa», come è stato più volte affermato dal giudice amministrativo (per tutte, TAR Lazio, II bis n. 633/2013);
   l'osservanza dei princìpi di cui si sta trattando, come è ovvio, non può consistere nel mero adeguamento formale degli statuti degli enti territoriali, risultando direttamente vincolante, per sindaci e consigli comunali, in occasione della nomina delle giunte e delle relative ratifiche consiliari;
   accade, al contrario, che numerose giunte siano in concreto costituite ab origine, o modificate in corso di consiliatura, in aperta violazione del dettato costituzionale e delle norme ordinarie sin qui richiamati, con la conseguenza di rendere necessario il ricorso al giudice amministrativo come unico rimedio per il ripristino della legalità violata;
   è quanto, ad esempio, sta accadendo nel comune campano di Acerra, che vede reiteratamente operare la giunta municipale in assenza di alcuna rappresentanza femminile (come è accaduto tra il 24 giugno e il 13 ottobre 2012 e sta ancora accadendo a partire dal 14 marzo 2013 a tutt'oggi), e della questione risulta siano già stati formalmente investiti sia la Presidenza del Consiglio, sia la prefettura di Napoli –:
   quali iniziative di rispettiva competenza, anche di natura normativa, intendano assumere per assicurare il rispetto della parità di genere, principio fissato da norme costituzionali e leggi ordinarie, in particolare con riferimento alla composizione dei consigli e delle giunte degli enti locali e regionali. (4-01547)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 1 agosto 2014
nell'allegato B della seduta n. 277
4-01547
presentata da
VALENTE Valeria

  Risposta. — La questione della composizione delle giunte delle amministrazioni locali occupa un posto di rilievo nell'attuazione dei principio delle pari opportunità nelle cariche elettive anche, e soprattutto, alla luce di una recente giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto attraverso diverse ed univoche decisioni, imponendo ai sindaci e ai presidenti di provincia di procedere all'integrazione delle giunte costituite da sole persone di sesso maschile mediante la nomina di assessori di entrambi i generi.
  Tale giurisprudenza è stata particolarmente rilevante per aver respinto le posizioni di chi riteneva le disposizioni contenute negli statuti comunali e provinciali come norme di mero valore programmatico e non precettivo e per aver configurato, d'altra parte, il rispetto del principio di pari opportunità come un obbligo gravante su chi nomina i componenti della giunta.
  Anche se è indubbio che la scelta dei componenti della giunta rientra in un ambito di notevole discrezionalità politica, quest'ultima non può arrivare a rendere ininfluente ciò che dispone l'articolo 51 della Costituzione, laddove garantisce sia alle donne che agli uomini la possibilità di accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e laddove sancisce che le pari opportunità devono essere promosse dalla Repubblica (ovvero anche dai comuni e dalle province) con «appositi provvedimenti».
  Il raggiungimento dell'obiettivo delle pari opportunità è altresì previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUOEL), secondo il quale gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia.
  Lo stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 dispone, all'articolo 46, comma 2, che il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
  Si soggiunge che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, al comma 137 dell'articolo 1, ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  Il Ministero dell'interno, con circolare del 24 aprile 2014 ha fornito indicazioni applicative in ordine alla disposizione richiamata, sottolineando, altresì, la necessità che il sindaco, prima di nominare la giunta, in attuazione del principio di parità di genere, svolga un'attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità di persone appartenenti ad entrambi i generi. Nella circolare viene evidenziata, inoltre, l'esigenza che nell'atto di nomina della giunta, in cui risulti assente un genere, il sindaco renda adeguata motivazione con particolare riferimento all'indisponibilità rilevata.
  In particolare, per quanto riguarda la vicenda del comune di Acerra, nel maggio 2013 la prefettura di Napoli aveva provveduto a richiamare l'attenzione degli amministratori comunali della provincia sulla necessità di adeguarsi ai citati precetti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (all'epoca non era stata ancora emanata la legge n. 56 del 2014, volti a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali.
  La successiva verifica dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali aveva evidenziato, come riferito anche dall'interrogante che la composizione della giunta comunale non era conforme alla normativa vigente.
  Quindi, la prefettura ha investito della questione il sindaco, che ha chiuso la vicenda il 7 febbraio 2014 con la nomina della dottoressa Gerardina Martino quale componente della giunta comunale.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0198

EUROVOC :

eguaglianza uomo-donna

amministrazione locale

comune