ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01541

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 63 del 01/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/08/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/08/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
07/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/11/2013

CONCLUSO IL 07/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01541
presentato da
FORMISANO Aniello
testo di
Giovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63

   FORMISANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il problema degli «esodati» è sorto nell'ormai lontano dicembre 2011, allorquando, con la cosiddetta «Riforma Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici – detto «Salva Italia»), centinaia di migliaia di famiglie sono precipitate, senza alcuna colpa, nell'angoscia e nel terrore del loro futuro poiché rischiano di rimanere senza retribuzione e senza pensione;
   già adesso, per decine di migliaia di famiglie, il timore si è trasformato in tragica realtà;
   il Presidente del Consiglio dei ministri nel discorso con il quale richiedeva la Fiducia per il nuovo Governo nello scorso aprile ha affermato che: «(...) con i lavoratori “Esodati” la comunità ha rotto un patto, e la soluzione strutturale di questo problema è un impegno prioritario di questo governo !»;
   da allora, però, non sono state indicate prospettive concrete per la soluzione di una questione sempre più grave;
   è di assoluta urgenza, infatti, individuare idonei percorsi legislativi che traggano dall'angoscia i lavoratori interessati e le loro famiglie;
   per fare questo, però, è necessario preventivamente conoscere, finalmente, nel dettaglio e con precisione, quali siano i numeri delle persone coinvolte;
   infatti, l'unico dato attendibile è stato fornito dall'INPS, nella persona del suo direttore generale, dottor Nori, nella seduta alla Commissione lavoro della Camera l'11 aprile 2012, ribadito poi con nota stampa pubblicata da tutti i quotidiani il giorno dopo, 12 aprile 2012;
   l'INPS indicò, infatti, in 390.200 il numero di esodati complessivi, esclusi i licenziati senza accordi;
   le situazioni giuridiche dei cosiddetti «esodati» sono molteplici e diversificate e per affrontare in modo corretto la questione è importante avere un quadro preciso delle varie tipologie e di quanti siano gli appartenenti da salvaguardare per ogni categoria di lavoratori;
   si possono individuare sette grandi categorie di esodati:
    a) i lavoratori in mobilità in base ad accordi antecedenti il 31 dicembre 2011, cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2012, che con le vecchie regole avrebbero maturato il diritto alla pensione entro il 2017, indipendentemente se la maturazione fosse avvenuta entro la fine della mobilità;
    b) i lavoratori messi in mobilità sulla base di accordi sottoscritti, in qualsiasi sede, entro il 31 dicembre 2011, cessati a partire dal 1° gennaio 2013, che con le norme precedenti avrebbero maturato il diritto al pensionamento entro la fine della mobilità;
    c) i lavoratori collocati in mobilità lunga prima del 31 dicembre 2011, con accordi regolarmente notificati all'INPS;
    d) i lavoratori autorizzati, alla data del 31 dicembre 2011, alla contribuzione volontaria per i quali, sulla base delle norme precedenti alla cosiddetta «Riforma Fornero», sarebbe avvenuta la maturazione del diritto entro 6 anni;
    e) i titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà.
    f) i lavoratori licenziati, ovvero cessati con procedure diverse da quelle precedenti, alla data del 30 giugno 2012 per i quali i requisiti raggiunti alla data della cessazione avrebbero fatto intervenire il raggiungimento dei requisiti pensionistici entro 5 anni dalla data del 31 dicembre 2011; e di questi, quanti si basano su accordi individuali o collettivi di esodo e quanti sono licenziamenti senza accordi, come fallimenti e altro;
    g) i dipendenti pubblici che avevano in corso l'istituto dell'esonero alla data del 31 dicembre 2011 –:
   se il Governo intenda presentare un disegno di legge sulla materia, in aggiunta alle proposte di legge di iniziativa parlamentare già in esame presso le Commissioni competenti, essendo in grado di quantificare le risorse necessarie e la loro distribuzione negli anni e di precisare i tempi degli interventi definiti, come ricordato sopra, dal Presidente del Consiglio come assolutamente prioritari;
   se il Presidente del Consiglio e il Ministro interrogati abbiano avuto modo di conoscere il numero preciso degli esodati appartenenti a ogni singola categoria di lavoratori, con esclusione di quelli già salvaguardati, premessa indispensabile al fine di avere un quadro articolato e completo della situazione e per essere certi che l'intervento allo studio per fare fronte al fenomeno copra tutti i soggetti interessati.
   (4-01541)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 113
4-01541
presentata da
FORMISANO Aniello

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede di conoscere quali iniziative sono state assunte nei confronti dei lavoratori esodati, e, prima ancora, di avere notizie precise sull'effettiva consistenza del fenomeno, si rappresenta quanto segue.
  Al fine di fornire un quadro articolato e completo della situazione attuale in ordine alle questione dei lavoratori esodati, di seguito si forniranno alcuni dati quantitativi relativi ai tre interventi di salvaguardia sinora avviati.

Il primo intervento di salvaguardia.
  Sulla base delle previsioni normative dei decreti «Salva Italia» e «Milleproroghe» e nei limiti delle risorse in essi stanziate, la platea dei salvaguardati è stata inizialmente stimata in 65.000 soggetti in possesso dei requisiti indicati nel decreto interministeriale in data 1o giugno 2012 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze) per ciascuna delle categorie individuate dalle norme di riferimento.
  Inizialmente, in considerazione del vincolo stringente delle risorse disponibili, si è reso necessario procedere secondo una scala di priorità, individuando nelle situazioni di immediata criticità alcune fra le più bisognose di tutela; a tal fine, ad esempio, l'intervento nei confronti della platea dei «collocati in mobilità lunga» è stato circoscritto a coloro che fossero già cessati dal lavoro alla data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia».
  Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

CATEGORIE CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. – Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011;
– Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011;
– Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, commi 1 e 2, legge n. 223 del 1991).
b) n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. – Accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
– Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011.
c) n. 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. – Titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011.
Nonché
– Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.
d) n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. – Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
– non rioccupati dopo l'autorizzazione;
– almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
– decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013.
e) n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. – Esonero in corso al 4 dicembre 2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4 dicembre 2011.
f) n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto-legge 26 marzo 2001, n. 151. – In congedo al 31 ottobre 2011; beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione;
– perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.
g) n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011;
– in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-
ter del codice di procedura civile;
– in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Data cessazione entro il 31 dicembre 2011;
– non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
– decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013.

  Nel contempo si ponevano le basi per ampliare, attraverso l'adozione di successivi interventi normativi, la platea dei salvaguardati e le corrispondenti risorse.
  L'8 maggio 2013 sono stati pubblicati sul sito dell'Inps, su indicazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in un ottica di massima trasparenza istituzionale, i dati relativi alla prima salvaguardia.
  Dai dati a consuntivo resi noti dall'Inps – e sulla base dello stato di avanzamento delle pratiche, ormai quasi completo – emerge che, in relazione alla prima platea di 65 mila lavoratori, il totale di certificazioni rilasciate dai competenti uffici ammonti a circa 62 mila, con una riduzione del 4,6 per cento rispetto al dato inizialmente stimato.
  Gli scostamenti più significativi (in riduzione) riguardano, in particolare:
   a) i cosiddetti «prosecutori volontari» (con una platea stimata di 10.250 a fronte di 7.960 certificazioni effettivamente rilasciate);
   
b) i cosiddetti «cessati» in base ad accordi di incentivo all'esodo (con una platea stimata di 6.890 a fronte di 3.888 certificazioni rilasciate).

  Nella tabella sotto riportata vengono sintetizzati i dati forniti dall'Inps, aggiornati al 10 giugno 2013:

Tipologia salvaguardati Platea prevista Certificazioni Variazione percentuale delle certificazioni rispetto al previsto
a) lavoratori in mobilità ordinaria 25.590 26.181*
b) lavoratori in mobilità lunga 3.460 2.565
c) titolari di prestazione straordinaria 17.710 17.143
d) prosecutori volontari 10.250 7.960
e) lavoratori pubblici esonerati dal servizio 950 1.226*
f) lavoratori in congedo per assistere figli disabili gravi 150 87
g) lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo 6.890 3.888
Non classificabili –  2.950**
TOTALE 65.000 62.000 – 4,6 per cento

* Il superamento del contingente previsto nel decreto per questa categoria è stato possibile per la disponibilità di posti nelle altre categorie e comunque nel rispetto del limite dei 65 mila beneficiari.
** Certificazioni in corso di definizione o postalizzazione.

Il secondo intervento di salvaguardia.
  Con il decreto-legge n. 9 del 2012, denominato «Spending review», si è aumentato di 55.000 unità il numero dei salvaguardati (il relativo decreto interministeriale, sottoscritto l'8 ottobre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013). L'ampliamento della platea si è realizzato attraverso una serie di misure di diversa portata a seconda della categoria di riferimento.
  Così ai fini della salvaguardia dei lavoratori in mobilità è stato fissato al 31 dicembre 2011 il termine per la sottoscrizione degli accordi in sede governativa; è stato aumentato di 1.600 unità il numero dei possibili salvaguardati tra i beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà; è stato elevato di un anno il termine entro il quale la maturazione dei requisiti per la pensione consentiva l'applicazione delle vecchie regole nei confronti dei prosecutori volontari e dei destinatari di accordi di esodo.
  Il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio scadeva il 21 maggio 2013.
  Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

CATEGORIE CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali. – Accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011;
– cessazione dall'attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011;
– perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.
b) n. 1.600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996. – Accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011;
– titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4 dicembre 2011;
– permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età.
c) n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. – Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
– non rioccupati dopo l'autorizzazione;
– con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
– decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
d) n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro:
– in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-
ter del codice di procedura civile;
– in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
– Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011;
– non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
– decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.

Il terzo intervento di salvaguardia.

  Nell'ambito della «legge di stabilità per il 2013» è stata prevista una terza salvaguardia, a tutela di un ulteriore numero di soggetti rientranti tra i lavoratori in mobilità, i prosecutori volontari e i destinatari di accordi di esodo, secondo una progressione di spesa che prevede stanziamenti di risorse fino al 2020.
  In particolare, per i lavoratori collocati in mobilità è stata inclusa la fattispecie della mobilità in deroga; per i prosecutori volontari e per i destinatari di accordi di esodo è stata considerata l'ammissibilità della «rioccupazione» a determinate condizioni; è stata introdotta la categoria dei prosecutori volontari collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011.
  Il decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha fissato in n. 10.130 il limite massimo numerico dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di attuazione.
  Le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande all'Inps (il cui termine è fissato al 25 settembre 2013) sono contenute nel messaggio dell'istituto n. 8824 del 30 maggio 2013.
  Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

CATEGORIE CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. – perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. – conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
– perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 gennaio 2015).
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. – conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
– perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 gennaio 2015).
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario. – perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 gennaio 2015).

  Il numero complessivo dei salvaguardati si attesta, attualmente, su 130.000 unità.
  Nella stessa «legge di stabilità», con l'intento di garantire il finanziamento di ulteriori misure in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le cui modalità di utilizzo saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.
  Nel fondo in questione, la cui dotazione, per l'anno 2013, ammonta a 36 milioni di euro, confluiranno anche le eventuali economie accertate a consuntivo e aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei decreti interministeriali del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013.
  In tal modo verrà assicurata una ri-destinazione stabile nel tempo delle risorse finanziarie appostate ai fini della risoluzione del problema, con integrale ri-utilizzo degli eventuali risparmi per le medesime finalità.
  Infine (e con notazione di non minore importanza) segnalo che di recente il Governo ha introdotto una ulteriore, importante misura di salvaguardia per un cospicuo numero di lavoratori: mi riferisco alla previsione di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, il quale ha esteso la salvaguardia pensionistica in favore di ulteriori 6.500 lavoratori colpiti da atti di licenziamento prima di aver potuto conseguire i nuovi requisiti pensionistici. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione del costante impegno del Governo a rinvenire soluzioni stabili e complete a fronte della grave problematica segnalata dall'interrogante.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

diritto del lavoro

sicurezza sociale

licenziamento

pensionato