ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01507

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/00255
Firmatari
Primo firmatario: BATTELLI SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 31/07/2013
Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2013
BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01507
presentato da
BATTELLI Sergio
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   BATTELLI, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, LUIGI GALLO, MARZANA, BRESCIA e D'UVA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   una delibera commissariale della SIAE, datata 15 novembre 2011, in presunta conformità al mandato presidenziale di risanamento economico della società, ha modificato il Fondo di solidarietà, interrompendo dall'oggi al domani l'erogazione degli assegni di professionalità dell'importo di 615 euro mensili;
   gli autori italiani avevano acquisito il diritto agli assegni di professionalità, accantonando i loro soldi versati negli anni con il 4 per cento dei proventi maturati;
   da decenni gli autori considerano i sussidi erogati dal Fondo di solidarietà un diritto acquisito, sul quale contare per compensare in età avanzata la mancanza di regolari entrate da lavoro – comunque precario ad ogni età – o l'assenza di pensione, a volte impossibile da ottenere per la difficoltà di raggiungere i requisiti per l'accesso alle prestazioni previdenziali;
   la condizione di insicurezza economica riguarda la stragrande maggioranza dei beneficiari del Fondo di solidarietà e, con la firma della delibera, il loro diritto ad un sostegno economico, per altro piccolo, è stato totalmente cancellato con effetto immediato. Con esso la polizza assicurativa collettiva collegata al Fondo;
   si tratta di autori di musica, teatro, radio, cinema, televisione, ma anche di vedove e orfani di professionisti che hanno fatto la storia della cultura e dello spettacolo italiani; ci sono anziani e disabili; alcuni sono personaggi noti ancora sulla cresta dell'onda, tanti sono coloro in prossimità di uscire dal mercato del lavoro;
   gli «artisti», si erano organizzati attraverso la Siae, che tratteneva una percentuale dai diritti d'autore costituendo un Fondo di solidarietà, alimentato in maniera più consistente dai più fortunati, per garantire un piccolo assegno mensile per gli anni più difficili, perché il mestiere dell'autore è fatto di alti e bassi; in tal modo sono riusciti ad accantonare ben 87 milioni di euro; considerato che il fondo che si erogava ammontava a circa 10 milioni di euro all'anno, erano disponibili fondi per la copertura di 9 anni, anche sufficienti nella gradualità per eventuali allargamenti della platea dei richiedenti;
   inoltre, gli autori criticano duramente che sia la sola gestione commissariale a decidere il nuovo utilizzo dei circa 87 milioni del Fondo di solidarietà, in quanto questi soldi, frutto del versamento di una percentuale dei diritti di ogni autore (il 4 per cento) e di ogni editore (il 2 per cento), a scopo solidaristico, debbano essere per decisione commissariale solo parzialmente usati a tale scopo e per il resto genericamente utilizzati a «favore degli autori»;
   sarebbe senz'altro più opportuno che spettasse a chi, per imposizione statutaria, ha versato questi soldi, decidere se chiederne la restituzione o stabilirne un differente e dettagliato utilizzo;
   pur comprendendo e condividendo le finalità di «risanamento e rifondazione» della SIAE contenute nel mandato presidenziale e concordando che il regolamento del Fondo vada riformato per non contravvenire alle leggi normative delle casse previdenziali, si contesta l'affermazione della gestione commissariale che l'erogazione dei sussidi, una volta estesa a tutti gli autori professionisti, non sia sostenibile dal Fondo stesso e dunque dannosa per la SIAE;
   la questione è stata a lungo vagliata da un comitato di autori ed esperti, in precedenza incaricato della stesura di un nuovo regolamento per il Fondo; regolamento oggi non accettato dagli organi di vigilanza, nonostante i loro rappresentanti seduti nel consiglio di amministrazione, per anni abbiano condiviso le discussioni sull'argomento senza mai sollevare eccezioni di illegittimità;
   sarebbe auspicabile che si tenga conto delle indicazioni fornite da questo regolamento, efficace in senso economico e rispettoso della finalità di mutua assistenza, per cui autori più fortunati offrono sostegno a colleghi professionisti, nella comune consapevolezza che si tratta di un lavoro precario e sempre suscettibile di alterne fortune; in attesa, ovviamente, che anche per gli autori arrivi finalmente il tempo di una legge che ne garantisca ammortizzatori sociali e welfare –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della questione esposta in premessa e di come intendano adoperarsi affinché venga annullata la delibera relativa al Fondo di solidarietà e sia restituita validità al vigente regolamento finché organi sociali democraticamente eletti non provvedano tempestivamente alle modifiche più opportune, anche perché la SIAE ritorni al più presto alla gestione ordinaria, durante la quale le esigenze e i diritti degli autori vengano rispettati. (4-01507)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 90
4-01507
presentata da
BATTELLI Sergio

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, con la quale l'interrogante chiede quali interventi intendano attuare i ministri interessati affinché venga annullata la delibera del 15 novembre 2011 con cui i commissari della Siae modificavano il funzionamento del fondo di solidarietà, si precisa quanto segue.
  Come è noto, in seguito ad una recente grave crisi gestionale che non ha consentito agli organi deliberativi della Siae di statuire su argomenti di imprescindibile rilevanza per la vita dell'Ente, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2011 di nomina del Commissario straordinario della Siae e di due sub commissari (incarichi confermati fino al 30 novembre 2012, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 2012, ed ancora fino al 31 marzo 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2012), al fine di evitare l'ulteriore aggravamento della paralisi gestionale e di adottare gli atti necessari ad assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico gestionale della Società. Il commissariamento, come si legge nel relativo decreto, era finalizzato ad «adottare le misure preordinate all'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della Siae ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici nonché, attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi».
  In considerazione del tenore del predetto incarico, la gestione commissariale ha, quindi, indirizzato la propria attività verso il perseguimento degli obiettivi decretati, provvedendo, in primo luogo, ad approvare il bilancio preventivo 2011, attività propedeutica all'attuazione del piano strategico 2010-2013, la cui adozione era stata considerata dal Collegio dei revisori dell'ente come indispensabile per un adeguato risanamento economico-finanziario della Società, nonché a concepire le modifiche statutarie ritenute necessarie secondo quanto declinato nel provvedimento di nomina.
  Fra queste, la gestione commissariale ha individuato la riformulazione delle disposizioni statutarie inerenti il fondo di solidarietà e l'adozione del relativo regolamento, che si inseriscono, quindi, nel più ampio spettro degli interventi idonei ad «assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico gestionale della società», per una serie di circostanze esplicitate ed adeguatamente motivate dal commissario straordinario nella delibera n. 86 del 15 novembre 2011.
  Tale provvedimento, attraverso la modifica dell'articolo 20 e l'abrogazione dell'articolo 20-bis e del comma 3 dell'articolo 23 dello Statuto allora vigente, ha inteso, da un lato, ricondurre le prestazioni erogabili dal fondo di solidarietà nell'alveo di quelle compatibili con la disciplina dettata dalla normativa in materia previdenziale, nonché con le finalità istituzionali statutarie del fondo stesso, dall'altro scongiurare il disequilibrio finanziario del fondo provocato, in gran parte, proprio della tipologia delle prestazioni fino allora erogate, in relazione all'inevitabile incremento della popolazione di beneficiari conseguente alla decisione del Consiglio di Stato n. 97 del 1992, relativa alla illegittimità della distinzione tra soci ed iscritti per cui le prestazioni del fondo, che erano rivolte solo ai soci e non anche agli iscritti, dovevano essere prestate anche nei confronti di questi ultimi.
  Appare utile evidenziare come dalla nota esplicativa inoltrata dal direttore generale della Siae alle amministrazioni vigilanti in occasione della trasmissione della citata delibera n. 86 del 2011, si evinca chiaramente che il peso del Fondo di solidarietà sulla gestione finanziaria della Siae, qualora la gestione commissariale non fosse intervenuta, sarebbe stato tale da non garantire la sopravvivenza del fondo stesso oltre l'anno 2013.
  Il fondo di solidarietà, inoltre, non è dotato di una personalità giuridica distinta e la circostanza che per esso sia previsto un regime di contabilità separata rispetto alla Siae non equivale a limitare la responsabilità dell'Ente in ordine alle obbligazioni relative al fondo. Degli eventuali squilibri patrimoniali e delle deficienze di cassa del Fondo stesso, infatti, sarebbe chiamata a rispondere la Siae, in virtù del principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all'articolo 2740 del codice civile.
  A ciò si aggiunga, infine, che le operazioni condotte dalla gestione commissariale, oltre a rappresentare il puntuale adempimento dell'incarico governativo, sono state attuate in adesione ad un quadro normativo che non prevede più la libera costituzione di forme di «assistenza privata» di tipo anche previdenziale e che, prima con l'intervento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, poi con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha espressamente sancito il divieto di esercizio dell'attività previdenziale senza autorizzazione della Covip, autorità che ha il compito di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione.
  Il fondo di solidarietà degli associati Siae non soggiaceva a nessuno dei citati protocolli di verifica, né a quelli previsti per gli Istituti di previdenza obbligatoria, ancorché privatizzati. Attraverso l'operazione condotta sul fondo, la gestione commissariale ha modificato la tipologia delle prestazioni erogabili, riconducendole nel novero di quelle solidaristiche, come previsto dall'articolo 20 del vecchio Statuto e come confermato dal tenore dell'articolo 1 dello Statuto recentemente approvato.
  Quanto appena esposto ha, peraltro, trovato conferma nella sentenza n. 6957 dell'11 luglio 2013, con la quale il Tar del Lazio, Sezione III, ha respinto il ricorso proposti da svariati autori sul fondo di solidarietà, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati dalla gestione commissariale dell'ente.
  Tuttavia, fermo restando che le amministrazioni vigilanti esercitano le loro funzioni in ambiti ben delimitati dalla legge n. 2 del 2008, da specifiche disposizioni normative e dall'attuale Statuto dell'ente, non può non condividersi l'auspicio che la questione dell'attuale conformazione della disciplina della previdenza per la categoria degli autori possa trovare adeguata risoluzione, conformemente però a quanto previsto dalla normativa in materia.
  Già durante la gestione straordinaria, l'appello degli autori aveva trovato voce nella delibera n. 34 del 2012 con la quale il Commissario straordinario determinava di «dare mandato ai sub commissari di avviare, d'intesa con il direttore generale, la consultazione delle associazioni, al fine di promuovere la possibile istituzione di un fondo pensioni per la previdenza complementare degli autori associati Siae.
  Tale possibilità trova conferma nell'articolo 2, comma 3 dell'attuale Statuto della Siae, approvato dalle autorità di vigilanza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, laddove si prevede che il regolamento del fondo di solidarietà possa, entro determinati limiti, stabilire erogazioni a favore di fondi pensioni o di enti previdenziali costituiti tra gli autori.
  Infine, è utile ricordare che l'attività dei commissari straordinari della Siae si è conclusa lo scorso 31 marzo 2013 e che, dunque, attualmente la Siae è già tornata a quella gestione ordinaria con organi democraticamente eletti auspicata dall'interrogante.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismoMassimo Bray.

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