ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01473

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 60 del 29/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01473
presentato da
PETRINI Paolo
testo di
Lunedì 29 luglio 2013, seduta n. 60

   PETRINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   prima degli ultimi interventi in materia di servizi pubblici locali e in particolare in quello relativo al ciclo integrato delle acque, gli ATO (ambiti territoriali ottimali costituiti da più comuni) hanno, in alcuni casi, concesso, per la gestione in proprio, a società interamente pubbliche — di cui gli stessi comuni sono soci — gli impianti relativi al servizio idrico integrato al fine di gestire il ciclo completo delle acque compresa la fognatura e la depurazione;
   in particolare i comuni hanno messo a disposizione delle società pubbliche di gestione la proprietà degli impianti per la fornitura dei servizi idrici, fognari e di depurazione in seguito a convenzioni specifiche utilizzando lo strumento della concessione in affidamento diretto e riconducibili alle politiche e alle scelte effettuate dagli ATO attraverso i loro piani d'ambito;
   le società pubbliche sostengono, nell'ambito della gestione, ripetuti e rilevanti interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture;
   Tennacola spa, società di capitali interamente pubblica, con sede legale e amministrativa in Sant'Elpidio a Mare (FM), ha iscritto tali costi in bilancio, nell'attivo dello stato patrimoniale, sotto la voce «Altre immobilizzazioni immateriali» ed ha ritenuto di operare un ammortamento in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro;
   il risultato di tale scelta condotta dagli amministratori della società è avvalorata da alcune considerazioni quali: il grado di vetustà che tali impianti presentavano sin dal loro affidamento da parte dei comuni; il livello di criticità funzionale degli impianti confermato da una ricognizione degli stessi da parte dei tecnici della società; l'obbligo civilistico di fornire in bilancio una corretta e prudenziale rappresentazione della realtà oltre che l'omogeneo trattamento delle spese suddette ai fini di una politica tariffaria razionale e programmabile ed al riparo da oscillazioni impreviste ed ingestibili;
   la ratio legis dell'articolo 113, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000 — laddove nel prevedere che al termine della concessione le spese non completamente ammortizzate sarebbero oggetto di rimborso da parte del soggetto subentrante — è una chiara dimostrazione del fatto che al termine del periodo di concessione possono verificarsi casi di non completo ammortamento delle spese in esame, fatto, questo, non contemplato anzi controvertito dal principio enunciato dall'ente impositore che, appunto, vede concludersi in ragione della residua durata del periodo di utilizzo il completo ammortamento delle spese in parola;
   considerato che Tennacola spa redige il bilancio adottando i principi contabili internazionali, l'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che le spese diverse da quelle sostenute per studi e ricerche e per pubblicità, sostenute in più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio e quelle non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi;
   la guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate non hanno reputato corretta la scelta effettuata dagli amministratori della società, attenendosi strettamente a criteri civilistici di imputazione e ai principi contabili dell'O.I.C. nn. 16 e 24 ripresi nella circolare n.73/E del 1994, riprendendo di fatto a tassazione i maggiori costi dedotti «nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore» dando per scontato che il periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione fosse proprio quest'ultimo;
   le direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, su questioni simili ed assimilabili a quelle in esame hanno espresso pareri non omogenei;
   l'orientamento emergente dai richiamati principi contabili internazionali e quello a cui si rifà la prassi fiscale oltreché l'Agenzia delle entrate, deve essere contestualizzato in uno scenario ben diverso da quello del caso in esame, in quanto genericamente riferito a casi di «locazione» di beni mobili e immobili sui quali sono state sostenute spese di manutenzione straordinaria, laddove nel caso in esame riguarda invece una situazione di concessione per la gestione del servizio idrico integrato che è disciplinata da un contratto particolare e da una lex specialis che regola e norma un settore — quello dei servizi pubblici a rilevanza economica — dove più volte si è intervenuti sia a livello legislativo, sia giurisprudenziale senza fornire un inquadramento conclusivo e risolutivo delle questioni –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di individuare una soluzione che dissolva i dubbi interpretativi ed riconduca ad omogeneità i comportamenti discordanti anche tenendo in considerazione gli elementi esposti in premessa. (4-01473)

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