ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01452

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 24/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: DECARO ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01452
presentato da
DECARO Antonio
testo di
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   DECARO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 13 settembre 2013, in attuazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, entrerà in vigore la nuova geografia dei tribunali, di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, che dispone la revisione della strutture giudiziarie territoriali;
   il decreto n. 155 procede alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e detta la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado sopprimendo 31 tribunali, tra cui la sede del Tribunale di Bari Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti;
   il decreto n. 156 opera analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace, riducendone significativamente il numero;
   è noto che in merito sono state sollevate alcune eccezioni di incostituzionalità, accolte da diversi magistrati sparsi di tutta Italia e rimesse alla Corte costituzionale;
   i suddetti decreti appaiono problematici proprio in riferimento alla loro idoneità a dare attuazione della delega, nei quali i principi e criteri direttivi riguardano, in particolare:
    a) la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, fatti comunque salvi i tribunali ordinari attualmente esistenti nei comuni capoluogo di provincia;
    b) la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente trasferendo territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tal fine il Governo deve tenere conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni parametri (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata);
    c) la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici requirenti, con la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali;
    d) la soppressione ovvero riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale;
    e) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
    f) la garanzia che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (cosiddetta regola del tre);
    g) la disciplina relativa alla destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado soggetti alla riorganizzazione territoriale;
    h) le regole specifiche per la riorganizzazione territoriale degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri generali, dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, della riassegnazione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi, della possibilità per gli enti locali di ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, facendosi carico delle relative spese;
    i) il divieto di maggiori oneri per la finanza pubblica;
   le citta di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle e Santeramo in Colle (comuni di competenza territoriale della Sezione distaccata del Tribunale di Acquaviva delle Fonti), non possono rimanere sprovvisti di un presidio di legalità e l'ipotesi di accorpare tutto in un unico tribunale, che ancora prima di diventare definitivamente operativo avrebbe già al suo attivo, e suo malgrado, una serie di pratiche inevase e di udienze in attesa di essere calendarizzate potrebbe rendere ancora più gravosa la volontà di rendere più sicuro il territorio e più efficiente la macchina della giustizia;
   il Sindaco di Acquaviva delle Fonti, in una nota del 24 dicembre 2013. diretta al Ministero della giustizia e al presidente del tribunale di Bari, comunicava l'individuazione da parte dell'amministrazione di un immobile di proprietà comunale come sede deputata ad ospitare la sezione distaccata del tribunale di Acquaviva delle Fonti;
   l'immobile già ispezionato, è utilizzabile immediatamente essendo compatibile con le caratteristiche richieste dalla normativa vigente –:
   se la suddetta proposta, del Sindaco di Acquaviva delle Fonti, possa essere pressa in considerazione dal Ministro della giustizia, per una eventuale modifica della geografia giudiziaria, considerando, inoltre, che l'immobile destinano alla sede distaccata del tribunale di Acquaviva delle Fonti verrebbe corrisposto a costo zero, nel pieno del rispetto delle norme sulla spending review. (4-01452)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ACQUAVIVA DELLE FONTI,BARI - Prov,PUGLIA

EUROVOC :

magistrato non professionale

amministrazione del personale

assetto territoriale

competenza territoriale

giudice

giurisdizione giudiziaria