ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01439

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 25/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 25/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/07/2013
Stato iter:
24/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2014
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/10/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/02/2014

CONCLUSO IL 24/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01439
presentato da
VACCA Gianluca
testo presentato
Giovedì 25 luglio 2013
modificato
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   VACCA, DEL GROSSO e COLLETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in località San Silvestro Colle situata nel territorio del comune di Pescara, a partire dall'anno 1952, sono stati dislocati diversi tralicci per antenne radiotelevisive su cui sono installati, da oltre 50 anni, 60 impianti radio-tv aventi potenze di trasmissione elevatissime per raggiungere tutta la fascia costiera abruzzese;
   nel 1998 con la delibera n. 68 del 1998 dell'Agcom viene emanato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze – per regolamentare a livello nazionale l'insediamento dei ripetitori radio televisivi in esecuzione a quanto disposto dalla legge n. 223 del 1990 e dal decreto legislativo n. 249 del 1997. Nella delibera è precisato che: «Detti siti soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica che di quella digitale»;
   il sito di San Silvestro Colle, sino ad allora sede legittima degli impianti ex articolo 32 legge n. 223 del 1990 viene «cancellato» dall'elenco dei siti idonei ad ospitare tali impianti;
   successivamente vennero emanate ulteriori delibere da parte dell'AGCOM: la n. 249 del 2002, la n. 15 del 2003, la n. 399 del 2003 e da ultimo la n. 93 del 2012. In nessuna di esse compare il sito di San Silvestro Colle;
   nella delibera n. 15 viene introdotto il principio di equivalenza dei siti. Essi comunque dovevano essere compresi nei PNAF o assentiti dalle regioni competenti. San Silvestro non è mai stato assentito dalla Regione Abruzzo;
   le autorizzazioni temporanee (valevano 2 anni) rilasciate alle emittenti nel 1994 dal Ministero includevano legittimamente San Silvestro Colle come sito censito;
   dopo il 1998 il Ministero competente non solo non poteva rilasciare nuove autorizzazioni alla installazioni di impianti che includessero il sito «cancellato» di San Silvestro Colle ma doveva necessariamente modificare le vecchie obbligando i concessionari a trasferire gli impianti nei siti di Piano individuati dal PNAF;
   nel 2001 venne emanata la legge n. 66 che introdusse l'obbligo di modificare le trasmissioni da analogico in digitale, dando un congruo periodo di tempo per l'adeguamento;
   nello stesso anno l'AGCOM emanò con delibera n. 435 del 2001 il Regolamento relativo alla TV digitale;
   all'articolo 13 del medesimo venne previsto che «La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze ...omissis... rispetta le normative sanitarie, ambientali, ...omissis... nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti»;
   nel mese di giugno 2008 il presidente della regione Abruzzo ha emanato apposita ordinanza di delocalizzazione degli impianti concedendo alle emittenti sei mesi di tempo per provvedere;
   il Tar Abruzzo sezione di Pescara ha rigettato il ricorso delle emittenti contro tale provvedimento dichiarando che «la delocalizzazione allo stato è un atto dovuto non essendo il sito di San Silvestro Colle compreso nei PNAF, indipendentemente dal superamento dei limiti di legge»;
   la regione Abruzzo nonostante sin dall'anno 2009 ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di emanare il definitivo atto delocalizzatorio nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti e dalla sentenza del Tar, finora non ha ricevuto alcuna risposta;
   in data 25 giugno 2013 l'esponente nel corso di specifico accesso presso il Ministero dello sviluppo economico non ha rinvenuto alcun atto autorizzatorio da parte del predetto ente nei confronti di tutte le emittenti presenti in San Silvestro;
   l'articolo 41, comma 4, della legge n. 3 del 2003 ha previsto che: «Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute»;
   l'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ha previsto che: «La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»;
   l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005 ha stabilito che: «al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112»;
   a tutt'oggi non risulta che l'Autorità garante nelle comunicazioni abbia mai vigilato o direttamente o servendosi dei propri organi ispettivi per far rispettare i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana (20 V/m il valore massimo del campo elettromagnetico) e né verificato che tali tetti anche per effetto congiunto di più emissioni, come nel caso di San Silvestro Colle a Pescara, fosse superato –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei lutti sopraesposti e se non ritenga doveroso emanare quanto prima il definitivo atto di delocalizzazione degli impianti siti in San Silvestro Colle di Pescara;
   se il Ministro non reputi necessario fare luce sulle responsabilità circa l'omesso controllo e vigilanza da parte degli organi del Ministero dello sviluppo economico, nel periodo 1999-2012;
   come il Ministero intenda assicurare il trasferimento immediato degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di S. Silvestro in Pescara, a cominciare dall'antenna Rai nei siti individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive senza che ciò comporti disagi di alcun genere per la popolazione. (4-01439)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 178
4-01439
presentata da
VACCA Gianluca

  Risposta. — In merito alla delocalizzazione degli impianti per la diffusione radiotelevisiva siti sul colle di San Silvestro (Pescara), si fa presente quanto segue:
   premesso che nel 1994 l'allora Ministero delle comunicazioni (oggi Mise), ai sensi della legge 6 agosto 1990 n. 223, ha rilasciato alle emittenti i titoli concessori, sulla base del censimento del 1990, «fotografando» l'ubicazione degli impianti a quella data; successivamente si è proceduto, secondo legge, a proroghe dell'esercizio fino al passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale. Le delibere agcom in base alle quali sono state assegnate le frequenze televisive digitali consentivano l'esercizio per la stessa area di servizio e con gli stessi impianti eserciti in tecnica analogica oggetto di autorizzazione o concessione.

  Pertanto, il diritto d'uso definitivo rilasciato agli operatori di rete della regione Abruzzo presupponeva atti di concessione precedenti con le stesse reti ed aree di servizio autorizzate e censite nel 1990.
  Per quanto concerne la delocalizzazione occorre precisare che, le ordinanze del Presidente della regione Abruzzo del 24 giugno 2008 e dell'1o luglio 2008, che disponevano la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva siti nella località di San Silvestro, hanno interessato il Ministero, in prima fase, solo per quanto riguarda le valutazioni tecniche sulla delocalizzazione stessa e non sulla pratica attuazione della delocalizzazione tramite emanazione di provvedimenti di modifica degli atti concessori o autorizzativi.
  Quindi, in nessun caso l'ordinanza richiedeva la disattivazione degli impianti, ma solo che il Mise esprimesse un parere sulla idoneità del sito individuato.
  Infatti, in data 11 dicembre 2008 lo stesso Ministero provvide a relazionare alla regione Abruzzo circa l'idoneità del sito Bussi sul Tirino, proposto per la delocalizzazione, estendendo l'analisi anche al sito di Colonnella che, poteva essere preso in esame come aggiuntivo e non sostitutivo del primo. Tale parere era basato su considerazioni di carattere tecnico, limitate agli aspetti di competenza del Ministero stesso, vale a dire: 1) la necessità di garantire che tutti gli utenti potessero continuare a ricevere i segnali televisivi senza interruzione del servizio; 2) minimizzare l'impatto sui cittadini in termini di riadattamento dei sistemi riceventi.
  Inoltre il parere non teneva in alcun conto, né poteva farlo, degli interessi di tutela della salute dei cittadini sia perché già ampiamente valutati dalla regione e sia perché gli aspetti connessi con tale valutazione sono di natura che esula dalle competenze del Mise. In ogni caso lo stesso Ministero diede la massima disponibilità a collaborare nella delocalizzazione indicando le procedure necessarie, tra cui l'idoneità dei siti proposti per quanto riguarda le autorizzazioni urbanistiche. Risulta poi che la regione abbandonò l'ipotesi di utilizzo dei siti di Bussi sul Tirino e Colonnella perché vi era una forte opposizione della popolazione locale a ricevere gli impianti siti in San Silvestro.
  Nel mese di febbraio 2011, a seguito della richiesta della giunta regionale Abruzzo, contenuta nella deliberazione n. 694 del 13 settembre 2010, in relazione allo studio di fattibilità della delocalizzazione degli impianti radio televisivi da San Silvestro ad una piattaforma
off-shore prospiciente la costa abruzzese all'altezza di Pescara, il Mise rispose (nota del 23 febbraio 2011) che risultava una sostanziale equivalenza delle aree di servizio di San Silvestro con quelle ottenute con gli impianti posti sulla piattaforma off-shore. La condivisione di tale parere è stata comunicata dalla legione Abruzzo con nota del 30 marzo 2011.
  Nel mese di aprile 2012 la regione ha istituito un gruppo di lavoro tecnico istruttorio, cui hanno partecipato anche rappresentanti del Mise, per la valutazione delle problematiche connesse all'ipotesi di migrazione verso la piattaforma marina delle antenne, non operativa, e l'indicazione di siti terrestri alternativi.
  Nelle more delle attività del gruppo di lavoro, secondo il calendario nazionale di transizione al digitale, ha avuto luogo lo
switch off in Abruzzo (7 maggio 2012) e le emittenti televisive sono state autorizzate dal Mise, a trasmettere ancora temporaneamente dal sito di San Silvestro, per le motivazioni indicate nelle premesse del diritto d'uso rilasciato il 4 maggio 2012, di seguito riportate:
   «Vista la delibera n. 93/12/CONS del 22 febbraio 2012, recante Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (aree tecniche nn. 11, 14 e 15);
   Considerato che in detto Piano si ritiene idonea per la copertura dell'area di Pescara e della costa limitrofa, la piattaforma marina denominata «Francavilla», indicata dalla Regione Abruzzo come sito alternativo al sito di San Silvestro di Pescara;
   Considerato, tuttavia che la delibera 93/12/CONS evidenzia come il sito predetto non risulti, allo stato, operativo e che pertanto laddove il medesimo non sia utilizzabile al momento dello
switch-off della Regione Abruzzo, potrebbe non essere assicurata una adeguata copertura di servizio degli operatori nazionali (ivi incluso il servizio pubblico) e locali, nella provincia di Pescara in particolar modo qualora non siano stati utilizzati, per il progetto di rete delle emittenti, siti alternativi a quello di San Silvestro Colle;
   Considerato pertanto, come indicato dalla citata delibera n. 93/12/CONS, necessario che l'operazione di delocalizzazione del sito di San Silvestro Colle, prevista dalla Regione Abruzzo, venga attuata in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, concordando un piano di migrazione che tenga in debito conto l'esigenza di assicurare la continuità del servizio esercito dagli operatori televisivi, con riferimento in particolare al servizio pubblico;
   Visto il verbale della riunione svoltasi presso la Regione Abruzzo in data 24 aprile 2012 in cui tutti i soggetti coinvolti hanno concordato di costituire un Gruppo di lavoro operativo con il compito di realizzare una attività tecnica istruttoria per la valutazione delle problematiche connesse all'ipotesi di migrazione sulla piattaforma marina e l'indicazione di siti terrestri alternativi;
   Considerato che i lavori di detto Gruppo di lavoro avranno inizio intorno alla metà di maggio 2012 e dovranno concludersi entro i sei mesi successivi;
   Vista pertanto, alla data del passaggio al digitale in Abruzzo (7 maggio 2012), la non operatività del sito della piattaforma marina e l'assenza dell'individuazione di siti alternativi equivalenti a San Silvestro;
   Ritenuto peraltro imprescindibile assicurare in favore degli utenti coinvolti nella provincia di Pescara la continuità del servizio esercito dagli operatori televisivi, con riferimento in particolare al servizio pubblico, tramite la prosecuzione del servizio da San Silvestro esclusivamente per un periodo limitato, necessario per la messa in opera della piattaforma marina o di siti alternativi equivalenti;».

  Il citato gruppo ha concluso i suoi lavori nel mese di marzo 2013 stabilendo che la delocalizzazione delle antenne televisive sulla piattaforma off-shore di Francavilla a mare è tecnicamente fattibile come da studio realizzato dall'università di L'Aquila.
  Con delibera della giunta regionale Abruzzo dell'8 luglio 2013 la regione Abruzzo ha fatto proprie le risultanze del gruppo di lavoro riconfermando la decisione di inserire il sito
off-shore di Francavilla nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive per la delocalizzazione degli impianti presenti in località San Silvestro di Pescara.
  Contestualmente, con ordinanze del 24 settembre 2012 il sindaco di Pescara provvedeva a emanare atti di disattivazione degli impianti trasmissivi siti in San Silvestro, motivati con la mancata presentazione di un piano di risanamento da parte delle emittenti, e per il fatto di aver continuato le trasmissioni dal sito S. Silvestro, nonostante le ordinanze regionali di delocalizzazione e la inidoneità della zona ad ospitare l'impianto di trasmissione, non essendo lo stesso contemplato dell'elenco agcom 2012. Il Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza del 25 luglio 2013 ha però annullato gli atti menzionati accogliendo i ricorsi proposti dalle emittenti contro il provvedimento di disattivazione del comune di Pescara.
  I giudici del Tar hanno, infatti, ritenuto che: «La ritenuta fattibilità della piattaforma marina “Francavilla” (nota regione Abruzzo 3.5.2013 prot. n. RA/115464), rappresenta allo stato una prospettiva, non essendo effettivamente pronta ed operativa; in quanto tale, non può essere considerata un valido sito alternativo a San Silvestro.
  Nel periodo di attesa, per il principio di equivalenza tra tutti i siti operativi, San Silvestro resta utilizzabile al fine di dare continuità al servizio audio – video, sempre nel rispettosi valori di attenzione (6V/m) e dei limiti di esposizione (20 V/m), di cui alla legge n. 36 del 2001 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003, che non risultano affatto superati (relazione tecnica Arta 2012).
  Nelle sentenze, i giudici del Tribunale regionale si esprimono anche in merito al paventato inquinamento elettromagnetico, sottolineando che il comune di Pescara non ha tenuto conto della relazione tecnica 2012 dell'Arta (l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), che attesta il rispetto dei limiti e dei valori di emissione.
  A tal proposito, per quanto riguarda il quesito in merito all'ipotetico omesso controllo e vigilanza, anche con riferimento al rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, da parte degli organi del Ministero nel periodo 1999 – 2012, si precisa che l'Ispettorato territoriale Abruzzo e Molise ha, sempre effettuato, nel corso di tali anni, regolari e periodici controlli dei parametri radioelettrici di emissione degli impianti trasmittenti radiotelevisivi operanti nel sito di San Silvestro, al fine di verificarne la rispondenza a quanto riportato negli atti autorizzativi. Lo stesso ha, inoltre, collaborato tutte le volte che ne è stato richiesto con l'Arta la quale è competente a valutare la compatibilità dei tetti delle emissioni di radiofrequenze con la salute umana ai sensi dell'articolo 19 della Legge regionale Abruzzo n. 45 del 2004.
  Pertanto, ferma restando la competenza degli altri organi preposti, il Ministero conferma l'impegno per le verifiche di propria competenza sulla compatibilità radioelettrica non appena sarà operativa la piattaforma
off shore o individuato un altro sito operativo dagli organi competenti.
  Si fa, infine, presente che il competente Dipartimento per le comunicazioni del Mise, ha rilasciato il nulla osta affinché si autorizzi la collaborazione di personale della Fondazione Ugo Bordoni con il comune di Pescara per proseguire gli studi inerenti alla dislocazione degli impianti radiotelevisivi attualmente presenti a San Silvestro.

Il Viceministro dello sviluppo economicoAntonio Catricalà.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

PESCARA,PESCARA - Prov,ABRUZZI

EUROVOC :

radiotrasmissioni

delocalizzazione

televisione

legislazione sanitaria

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sanita' pubblica

apparecchio radio

sicurezza e sorveglianza