ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01437

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 59 del 25/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BLAŽINA TAMARA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2013
BRANDOLIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2013
COPPOLA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2013
MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2013
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 25/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 23/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01437
presentato da
ROSATO Ettore
testo presentato
Giovedì 25 luglio 2013
modificato
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   ROSATO, BLAZINA, BRANDOLIN, COPPOLA, MALISANI e ZANIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impone nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e che abbiano conseguito, nel 2011, un fatturato per il 90 per cento per prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni, alternativamente, o lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 oppure l'alienazione delle partecipazioni detenute dalla pubblica amministrazione;
   escluse dall'applicazione di questa norma, ai sensi del comma 3, sono tutte le società che, nonostante abbiano le caratteristiche appena evidenziate, svolgano servizi di interesse generale;
   il comma 11 del medesimo articolo prevede, limitatamente alle società del comma 1, che a e decorrere dal 1° gennaio 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;
   Insiel spa, è una società a capitale pubblico che opera per conto della regione Friuli Venezia Giulia e, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, svolge lavori nei settori relativi «allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni e del sistema informativo integrato regionale, nonché delle reti trasmissive che costituiscono servizi di interesse generale». È quindi esclusa dall'applicazione del comma 1 dell'articolo sopra citato;
   a seguito di una delibera della Corte dei conti della Toscana, che ha applicato ad una società a partecipazione pubblica il comma 11, nonostante la stessa fosse esclusa dal comma 1, anche i vertici dirigenziali della società Insiel spa hanno deciso che a decorrere dal mese di giugno 2013 il trattamento economico individuale sarebbe tornato ai valori di dicembre 2011, ed inoltre che la differenza percepita nei primi cinque mesi dell'anno sarebbe stata restituita totalmente attraverso una trattenuta applicata direttamente nella busta paga di giugno;
   a tal proposito si tiene a precisare quanto segue:
    l'applicazione del comma 11 rischia di trasformarsi in un pericoloso precedente in quanto al personale della società Insiel spa viene applicato non il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) della pubblica amministrazione, bensì il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore dei metalmeccanici. Questo CCNL contiene elementi di sfavore rispetto a quello del comparto pubblico in merito all'orario di lavoro, al godimento delle ferie e dei permessi; quindi non si comprende come con legge si possa equiparare – peraltro per una limitata categoria di lavoratori – il contratto di lavoro privato a quello pubblico solo nelle parti che prevedono un trattamento in peius;
    l'applicazione del comma 11, inoltre, introduce una deroga ad un principio intangibile che è quello del rispetto dei diritti acquisiti attraverso la contrattazione collettiva e viola, anche, il principio dell'autonomia contrattuale delle società di diritto privato;
    peraltro, è controversa l'applicabilità del comma 11 alle società escluse dal comma 1: in una delibera della Corte dei conti della Puglia la norma è stata considerata da non applicarsi alle società escluse dal comma 1, in quanto il comma 11 è destinata «solo al personale dipendente delle società strumentali (non esercenti servizi di interesse generale) controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni». Del medesimo parere un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2013 secondo il quale il comma 11 trova applicazione esclusivamente nei riguardi delle società previste dal comma 1, fatta eccezione per le società escluse dall'ambito applicativo, ai sensi del comma 3;
    il comma 11, poi, per come è formulato è di dubbia applicazione nei confronti dei lavoratori che nel 2012 hanno avuto un passaggio di categoria perché adibiti a mansioni superiori, il rischio è che nonostante continuino a svolgere mansioni di livello superiore, percepiscano una retribuzione non adeguata alla categoria, in forza del dettato normativo che riporta il trattamento economico individuale a quello percepito nel 2011: una simile interpretazione violerebbe il principio di parità di trattamento, in quanto si avrebbero lavoratori adibiti alle medesime mansioni che percepiscono due trattamenti economici di importo differente –:
   quale sia l'interpretazione corretta dell'ambito applicativo del comma 11, dell'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e se sia nelle intenzioni del Governo emanare una circolare esplicativa in tal senso. (4-01437)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0095

EUROVOC :

applicazione della legge

contratto collettivo

manodopera

societa'

retribuzione del lavoro

contratto di lavoro

prestazione di servizi

pubblica amministrazione