ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01321

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 56 del 19/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CANI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
SANNA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
SCANU GIAN PIERO PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
DI GIOIA LELLO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 18/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01321
presentato da
CANI Emanuele
testo di
Venerdì 19 luglio 2013, seduta n. 56

   CANI, MARROCU, MURA, PES, GIOVANNA SANNA, FRANCESCO SANNA, SCANU e DI GIOIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Presidente della regione Sardegna n. 9/E del 10 marzo 2012 sono stati indetti i referendum ai sensi della legge regionale 17 luglio 1957 n. 20 recante «Norme in materia di referendum popolare regionale», la consultazione referendaria svoltasi nella giornata del 6 maggio 2012 prevedeva 5 quesiti consultivi e 5 quesiti abrogativi;
   successivamente, in esito alla consultazione referendaria, il 25 maggio 2012 il presidente della regione Sardegna ha provveduto, con decreti n. 66, n. 69, n. 71 e n. 73, ad abrogare le norme istitutive delle province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio e le norme di modifica delle circoscrizioni provinciali;
   sempre con decreto del 25 maggio 2012 n. 65, il presidente della regione Sardegna ha decretato il risultato del referendum consultivo n. 5 inerente 1 abolizione delle quattro province storiche della Sardegna: Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;
   la legge regionale 25 maggio 2012 n. 11 recante «Norme sul riordino delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 18 marzo 2011, n.10, ha disposto che «gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 28 febbraio 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento»;
   con legge regionale del 27 febbraio 2012 è stata, successivamente, disposta la proroga fino al 30 giugno 2013 dei termini di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012 n. 11 fissati dapprima al 28 febbraio 2013, è bene precisare che in tale arco temporale non sono sopravvenute delle modifiche in ordine all'assetto delle autonomie locali;
   anche dopo il 27 febbraio 2013 gli organi regionali in carica non hanno attuato alcun provvedimento volto a modificare l'assetto degli enti locali attualmente vigente, anche se messo in discussione dagli esiti della consultazione referendaria del 6 maggio 2012, fino ad arrivare alla data del 28 giugno 2013 senza una proposta organica di riordino dell'assetto delle autonomie locali;
   nonostante ciò con legge regionale del 28 giugno 2013 n. 15 recante «Disposizioni Transitorie in materia di riordino delle Province» in particolare con l'articolo 1, comma 3, è stata disposta la nomina di 5 commissari straordinari al fine di assicurare la continuità delle funzioni già svolte dalle province e per predisporre entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma;
   appare utile precisare che la nomina di tali commissari è avvenuta, con delibera della Giunta regionale, su proposta del presidente della regione Sardegna al di fuori delle vigenti norme relative al commissariamento degli enti locali i cui casi sono previsti e disciplinati dall'articolo 141 del decreto legislativo 267 del 2000 (testo unico degli enti locali), e tra i quali non è contemplato quello della soppressione degli Enti medesimi;
   inoltre, l'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 15 ha disposto che il Consiglio regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima provveda ad approvare una proposta di legge costituzionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, ma ad oggi, trascorsi 18 giorni dall'approvazione di tale norma, non vi è ancora una proposta organica di riordino;
   le scelte compiute dall'amministrazione regionale in particolare la nomina dei 5 commissari per le Province antecedentemente alla scadenza del mandato delle cariche elettive e soprattutto senza che ci fosse una proposta organica di riordino delle autonomie locali, ad oggi non ancora realizzata, stanno portando ad un grave incertezza nelle attività e nella gestione delle funzioni di competenza degli enti provinciali anche perché la legge approvata dalla maggioranza regionale non prevede una scadenza temporale per i commissariamenti;
   i compiti dei commissari sono indicati al comma 3 dell'articolo 1 della citata legge regionale 28 giugno 2013 n. 15, laddove si precisa che per «assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni già svolte dalle province, nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2012 n. 73, sono nominati, con delibera della giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a:
    a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili;
    b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
    c) la situazione di bilancio;
    d) l'elenco dei procedimenti in corso;
    e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica –:
   appare doveroso sottolineare il grave fatto che tale norma disponga la nomina di una figura monocratica che dovrebbe provvedere «all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantire il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria»;
   tale previsione legislativa stabilisce la totale sostituzione dell'organo politico collegiale democraticamente eletto con soggetti arbitrariamente nominati-:
   è dubbia la legittimità della nomina dei commissari disposta dalla giunta regionale –:
   considerata la singolarità della situazione descritta in premessa, se, una volta nominati i commissari, si possa e si debba ritenere che il segretario generale della provincia, dipendente del Ministero dell'interno, continui ad esercitare regolarmente tutte le sue funzioni, compresa quella di direttore generale, laddove conferite, e tutte le altre connesse alla sua figura, tra le quali in particolare l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (4-01321)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Liguria

autonomia

amministrazione regionale

referendum

lotta contro la criminalita'

ente locale