ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01300

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 55 del 17/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17/07/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 07/02/2014
Stato iter:
03/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/06/2014
FRANCESCHINI DARIO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/06/2014

CONCLUSO IL 03/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01300
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Mercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 55

   CIPRINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la recente legge n. 4 del 2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi;
   accanto alle professioni «ordinistiche» (o «protette») si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico;
   tra le professioni non regolamentate rientra senz'altro quella degli archeologi;
   la legge n. 4 del 2013 presenta tuttavia dei punti poco chiari che sono fonte di preoccupazione per alcune associazioni professionali in particolare per la Associazione nazionale archeologi;
   l'articolo 1, comma 2, della predetta legge prevede che «Ai fini della presente legge, per professione non organizzata in ordini o collegi, di seguito denominata professione, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
   l'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha previsto l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un apposito elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari nonché dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento delle attività di indagine archeologica preliminare (cosiddetta «Verifica preventiva dell'interesse archeologico di aree ed immobili»);
   l'aspetto innovativo della suddetta disciplina normativa è dato dall'anticipazione delle indagini archeologiche preventive, volte a evidenziare la potenzialità archeologica dell'area oggetto di intervento, alla fase di progettazione preliminare invece che a quella esecutiva;
   tra i soggetti abilitati a svolgere le indagini la legge individua i «dipartimenti archeologici delle università» e i «soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia», specificando al comma 2 che l'elenco di tali soggetti è tenuto presso la direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali»;
   l'elenco è tenuto dalla direzione generale per i beni archeologici e il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 60 del 2009 ha stabilito caratteristiche e requisiti dell'istituzione di tale elenco. In particolare ha inserito nell'elenco dei soggetti qualificati alle indagini archeologiche «i soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia»;
   la Circolare ministeriale n. 10 del 15 giugno 2012 chiarisce che l'unico elenco valido a norma di legge a raccogliere i nomi dei soggetti abilitati è quello tenuto presso la direzione generale;
   l'articolo 10, commi 1, 2 e 3 del suddetto decreto ministeriale sembra dare alla direzione generale per i beni archeologici il potere di verifica del possesso dei requisiti del soggetto incaricato di redigere una relazione di verifica archeologica preventiva;
   in tale contesto è intervenuta la legge n. 4 del 2013 sulla regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi e ha previsto l'istituzione di un elenco delle associazioni professionali che raccoglie i professionisti di una determinata categoria e pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico;
   le associazioni professionali contenute in tale elenco sono deputate anche al rilascio dell'eventuale possesso da parte del professionista iscritto della qualificazione e certificazione relativa alla conformità alla norma tecnica UNI;
   dunque dalla normativa vigente sembrerebbe che solo i soggetti iscritti ed abilitati secondo quanto prescritto nell'elenco di cui al decreto n. 60 del 2009 istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali possono svolgere incarichi di archeologia preventiva laddove invece la recente legge n. 4 del 2013 in tema di professioni non regolamentate conferisce alle associazioni professionali iscritte nell'elenco pubblicato presso il Ministero dello sviluppo economico la qualificazione e la certificazione di conformità UNI del professionista;
   la creazione di due elenchi (uno istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del conseguente Decreto ministeriale n. 60 del 2009 e l'altro istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013) è fonte di incertezza non solo per gli archeologi il cui ruolo e la cui professionalità è fondamentale per la tutela dei nostri numerosissimi beni archeologici ma anche per gli utenti e, in particolare, i soggetti appaltanti (pubblici e privati) che si avvalgono e ricercano tali professionisti ai fini del conferimento di incarichi per l'esecuzione delle cosiddette indagini preliminari archeologiche. Infatti nell'elenco istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali al professionista archeologo sono richiesti determinati requisiti previsti dall'articolo 95 decreto legislativo n. 163 del 2006 laddove la legge n. 4 del 2013 affida alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero per lo sviluppo economico la qualificazione e la certificazione della preparazione del professionista;
   l'incertezza e l'ambiguità normativa descritta potrebbe configurare un danno al riconoscimento del ruolo e della professionalità di tutti gli archeologi dal momento che sono le figure professionalmente deputate al delicato compito della partecipazione alla procedure per la verifica preventiva dell'interesse archeologico;
   l'esistenza di due elenchi genera margini di incertezza sulla natura ricognitiva o vincolante dell'elenco degli archeologi iscritti presso l'elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e a quali archeologi e con quali requisiti spetta la facoltà di eseguire relazioni di indagine archeologica preventiva. Tale situazione necessiterebbe di chiarimenti da parte degli organi interessati;
   a ciò si aggiunga che la recente legge n. 4 del 2013 sulle professioni non regolamentate introduce una procedura di certificazione della professionalità e qualificazione del professionista archeologo basato in buona sostanza su un sistema di certificazione della qualità da parte di organismi di natura privatistica tale da generare il rischio che la procedura di certificazione per l'attività si traduca in un balzello a carico dei professionisti laddove – di fatto – i professionisti archeologi svolgono una funzione fondamentale direttamente connessa a un interesse pubblico costituzionalmente garantito, ovvero la tutela del patrimonio archeologico –:
   se intendano assumere iniziative di tipo normativo/regolamentare per eliminare la descritta incertezza in ordine alla natura dell'iscrizione del professionista nell'elenco di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ai fini dell'assegnazione di incarichi di indagine archeologica preventiva anche alla luce della legge n. 4 del 2013;
   quali iniziative di tipo normativo/regolamentare intendano adottare per rafforzare e normare in maniera chiara il ruolo e la figura dell'archeologo quale professionista che svolge funzioni direttamente connesse a un interesse costituzionalmente garantito e che è chiamato a svolgere la valutazione del rischio di impatto archeologico nella realizzazione di opere pubbliche o private;
   se il Ministro intende chiarire se il professionista non iscritto ad alcuna associazione debba procedere ad una certificazione UNI ai sensi della legge n. 4 del 2013. (4-01300)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 3 giugno 2014
nell'allegato B della seduta n. 238
4-01300
presentata da
CIPRINI Tiziana

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, con il quale l'interrogante chiede, in primo luogo, quali iniziative di tipo normativo o regolamentare questa amministrazione intenda adottare per eliminare l'incertezza in ordine a quale elenco un archeologo debba iscriversi per poter eseguire relazioni di indagine archeologica preventiva e poi, in secondo luogo, quali ulteriori iniziative si intendano assumere per rafforzare e normare il ruolo e la figura dell'archeologo e, infine, se si intenda chiarire se il professionista, non iscritto ad alcuna associazione, debba procedere ad una certificazione UNI ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si comunica quanto segue.
  Si deve riscontrare che la legge 14 gennaio 2013, n. 4, dettante disposizioni generali in materia di professioni non organizzate, non fa riferimento, nello specifico, a quanto normato, esclusivamente per la cosiddetta «archeologia preventiva», dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha previsto, presso questo Ministero, l'istituzione di un elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari nonché dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo svolgimento delle attività di indagine archeologica preliminare («verifica preventiva dell'interesse archeologico di aree ed immobili»).
  Con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, è stato emanato il regolamento attuativo della disciplina normata e sono stati fissati i criteri e i requisiti per l'iscrizione a detto elenco, demandandone la tenuta alla direzione generale per le antichità.
  In tale decreto, peraltro, in particolare all'articolo 10, comma 2, viene riconosciuto alla predetta direzione generale il compito di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati che presentano domanda di iscrizione all'elenco, fornendo alla struttura, al comma 3 dello stesso articolo, la facoltà di adottare, nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto all'iscrizione in caso di accertata carenza dei requisiti.
  Il medesimo ufficio, inoltre, nella circolare n. 10 del 15 giugno 2012, ha ribadito, al punto 2.1, che la documentazione archeologica, da allegare al progetto preliminare nei casi riguardanti l'archeologia preventiva, deve essere redatta dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 95, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come dettagliatamente analizzati dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.
  È evidente che tale elenco, come peraltro ben evidenziato nel sito
https://www. archeologiapreventiva.beniculturali.it, non mira in nessun caso ad individuare le persone abilitate ad esercitare, in generale, la professione di archeologo, ma solo a fornire un elenco dei soggetti già accreditati per l'affidamento di attività di ricognizione, raccolta e valutazione dei dati archeologici relativi alle aree in cui si collocano i progetti ricadenti nelle previsioni del già menzionato articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  La legge 14 gennaio 2013, n. 4, all'articolo 2, comma 7, prevede semplicemente che sia pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, sul proprio sito internet, l'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative da esse formate (articolo 3), alle quali viene riconosciuta la valutazione e il rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali per i propri iscritti.
  Come giustamente fatto notare dall'interrogante, le attività concernenti l'archeologia preventiva, effettuate da parte degli archeologi, riguardano una funzione fondamentale direttamente connessa all'interesse pubblico, costituzionalmente garantito, relativo alla tutela del patrimonio archeologico.
  Sembrerebbe per tale motivo che, saggiamente, il legislatore abbia affidato a questo Ministero la verifica dei requisiti occorrenti per esercitare la professione dell'archeologo nell'ambito dell'archeologia preventiva senza che, per questo, la normativa introdotta dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, appaia essere con essa in conflitto, tanto più che l'articolo 7, comma 2, espressamente ricorda che le attestazioni rilasciate dalle associazioni professionali: «non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale».
  Si tratta, dunque, di due diverse disposizioni normative emanate per diversi fini e, pertanto, non confliggenti, atteso che, per le ragioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio che l'assegnazione di incarichi di archeologia preventiva, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, possa avvenire a favore di professionisti inseriti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, e tenuto dalla direzione generale per le antichità di questo Ministero.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismoDario Franceschini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

archeologia

ordine professionale

organizzazione della professione