ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01264

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 53 del 15/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 15/07/2013
Stato iter:
21/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2013
DASSU' MARTA VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2013

CONCLUSO IL 21/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01264
presentato da
FEDI Marco
testo di
Lunedì 15 luglio 2013, seduta n. 53

   FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con decorrenza 1o gennaio 2013 l'Amministrazione degli affari esteri ha disposto la piena applicazione per tutto il personale a contratto a legge italiana e a legge locale, residente in Australia, delle norme della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985 ed entrata in vigore il 05 novembre 1985;
   la normativa locale australiana prevede che il sostituto d'imposta, oltre alle ritenute fiscali da versare all’Australian Taxation Office, sia contemporaneamente responsabile anche dei versamenti obbligatori ai fondi previdenziali e della copertura assicurativa per malattia e infortuni e tale obbligo si applica a tutto il personale a contratto italiano e a contratto locale e riguarda i regimi denominati rispettivamente «superannuation» e «workers compensation»;
   il datore di lavoro e sostituto d'imposta, pertanto, non può assolvere un compito, effettuando le ritenute fiscali alla fonte dalle retribuzioni del personale a contratto, versandole al fisco australiano, senza rispondere di altri obblighi che sono parte integrante del regime fiscale, previdenziale e assicurativo australiano;
   l'Amministrazione degli affari esteri, ai sensi della normativa australiana, non ha facoltà di scelta relativamente alla tipologia di trattamento da applicare al personale delle proprie rappresentanze in ambito sia previdenziale che di assicurazione malattia ed infortunistica, ma è tenuta per legge ad aderire al passaggio ai regimi denominati «superannuation» e «workers compensation»;
   l'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, prevede che le rappresentanze diplomatiche siano obbligate ad accertare la compatibilità del contratto di lavoro con le norme locali assicurando, in ogni caso, l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore e, ove la normativa locale non prevedesse forme di tutela, ovvero ove esse risultassero manifestamente insufficienti – non è tuttavia il caso del sistema australiano – gli impiegati a contratto potrebbero, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani;
   l'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, prevede che la tutela previdenziale venga assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ovvero, quella del Paese di residenza, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore –:
   quali immediate iniziative si intendano intraprendere per disporre il passaggio dal regime previdenziale italiano INPS a quello locale facente capo alla «superannuation» di tutto il personale a contratto (nazionale italiano e locale) in servizio presso la rete diplomatico consolare in Australia;
   quali urgenti ed immediate iniziative si intendano adottare per garantire il passaggio dall'INAIL al regime assicurativo locale «workers compensation», in considerazione degli obblighi e responsabilità derivanti dalla piena applicazione della legislazione locale in materia di prevenzione degli infortuni e di assicurazione malattia. (4-01264)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 21 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 143
4-01264
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — Si ritiene innanzi tutto necessario distinguere aspetti fiscali da quelli previdenziali ed assicurativi, in modo da ricostruire con attenzione la situazione e inquadrare le richieste del personale.
  Sul primo punto, il regime fiscale da applicare al personale a contratto è quello previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni. L'amministrazione ha dato da molti anni piena attuazione alla convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito tra Italia ed Australia, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 e ratificata con legge 18 ottobre 1984 n. 762.
  I contratti d'impiego prevedono da allora che sulla retribuzione del personale a contratto, sia a legge italiana che a legge locale, non siano applicate le ritenute di fonte dell'erario italiano. Questa formulazione peraltro non esime gli impiegati dall'obbligo di provvedere al versamento delle ritenute fiscali in Australia, sulla base di un principio generale per cui la responsabilità di fronte al fisco locale ha natura individuale.
  Nel corso del processo di adeguamento dei contratti d'impiego del personale a legge locale alle norme imperative locali, le autorità australiane hanno ricordato alle nostre sedi che, anche per evitare fenomeni di vera e propria evasione fiscale, esse sono obbligate a fungere da sostituti d'imposta nei confronti di tutti i soggetti tenuti al versamento delle imposte in Australia. A partire dal 1o gennaio 2013 le sedi in Australia hanno quindi provveduto a conformarsi a questo obbligo, anche a tutela della posizione fiscale dei dipendenti.
  Altre norme imperative australiane prevedono l'assoggettamento del personale al sistema previdenziale ed assicurativo locale, con meccanismi di pagamento e gestione distinti da quelli fiscali. Il personale a legge locale risponde già integralmente a queste previsioni normative, come è fatto obbligo in base all'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  Più in generale, il Ministero degli esteri è impegnato, per l'Australia come per il resto del mondo, in un'azione continua di aggiornamento progressivo dei contratti di lavoro a legge locale in modo tale da riflettere i cambiamenti nelle normative estere.
  La situazione è diversa per il personale a legge italiana che continua ad essere invece soggetto alla normativa italiana inderogabile prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, e non agli articoli 154 e 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 citati dall'interrogante. In particolar modo il comma 3 dell'articolo 2 sancisce che «restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale [a legge italiana, ndr] relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché all'assistenza malattia.»
  Il citato decreto non prevede la possibilità di introdurre norme locali
ad hoc nei contratti di impiego. Si osserva che il passaggio al sistema previdenziale ed assicurativo australiano, come richiesto dal personale a legge italiana, comporterebbe la sostanziale conversione dei predetti documenti in contratti regolati dalla legge locale, con conseguenze sostanziali anche di natura economica, non potendosi più applicare gli istituti della contrattazione collettiva.
  L'opzione del passaggio al regime locale era prevista peraltro solo per un periodo limitato dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 103 del 2000 ed attualmente è possibile solo in caso di ricollocamento ad altra sede (vedi articolo 2 comma 4).
  Nell'attuale contesto normativo, l'amministrazione si trova quindi nell'impossibilità di accogliere tali modifiche contrattuali. Si informa peraltro che le autorità australiane hanno manifestato all'ambasciata a Canberra la piena disponibilità a discutere sia il mantenimento del nostro personale sotto il regime INPS sia il loro eventuale passaggio al sistema australiano. Su questa base si potrà raggiungere senza alcun dubbio un accordo per mantenere il nostro personale sotto il sistema italiano, come obbliga la legge del nostro paese.

Il Viceministro degli affari esteriMarta Dassù.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL )

EUROVOC :

contratto di lavoro

Australia

assicurazione malattia

prevenzione delle malattie

legislazione locale

prevenzione degli infortuni

politica fiscale