ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 52 del 12/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIAMPIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 12/07/2013
Stato iter:
15/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2013
D'ALIA GIANPIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/11/2013

CONCLUSO IL 15/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01247
presentato da
GIULIETTI Giampiero
testo di
Venerdì 12 luglio 2013, seduta n. 52

   GIULIETTI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono state emanate precise disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, con conseguente decadenza dagli incarichi ricoperti;
   la norma non prevedendo espressamente un regime transitorio di entrata in vigore delle disposizioni ivi previste, sembra incidere di fatto su situazioni consolidatesi nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, con gravi conseguenze sui delicati equilibri degli organi elettivi dei comuni;
   la CIVIT, con le delibere n. 46, 47 e 48 del 27 giugno 2013, ha formalizzato il proprio orientamento sulle questioni applicative sollevate dal decreto legislativo n. 39 del 2013, ivi compreso il regime transitorio, ritenendo che le nuove ipotesi di incompatibilità disciplinate dalla norma trovino applicazione anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore dal decreto e dunque affidati sotto l'egida del previdente regime –:
   se, in assenza della previsione del regime transitorio, le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013 operino sin da subito anche per le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure si applichino soltanto alle cariche ed agli incarichi sorti a partire dalla entrata in vigore della norma, in ossequio al principio generale del nostro ordinamento per cui tempus regit actum;
   se, più in particolare, dalla tesi dell'applicabilità della legge alle situazioni in essere prima dell'entrata in vigore della legge, possa discendere la conseguenza di non tenere conto che i rapporti giuridici coinvolti sono scaturiti da atti adottati di regola all'esito di un procedimento o, comunque, di una procedura di natura privatistica, i quali hanno acquisito efficacia sotto il vigore della precedente disciplina, considerato che, in proposito, la giurisprudenza amministrativa in più occasioni ha richiamato l'applicazione del principio tempus regit actum quale criterio su cui si conforma l'azione dell'amministrazione, lo svolgimento dei procedimenti e l'adozione dei provvedimenti conclusivi (Cons. Stato, n. 1511/2013, Cons. Stato 1458/2009, Cons. Stato, sezione V 495/2006);
   se non si finirebbe per attribuire alla norma un valore retroattivo non espressamente previsto che si porrebbe, tra l'altro, in netto contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, quali innanzitutto il diritto, costituzionalmente garantito, di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità (basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al caso di un sindaco eletto nelle elezioni amministrative del 2009, che incorra in una situazione di incompatibilità e rassegni le proprie dimissioni: ciò comporterebbe, a termini dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario;
   se quanto esposto al punto precedente non configurerebbe, di fatto, una forma surrettizia di limitazione dell'elettorato passivo che si porrebbe in netto contrasto con il dettato costituzionale e con l'orientamento giurisprudenziale corrente, secondo il quale le norme sopravvenute riguardanti i diritti soggettivi afferenti i titolari di cariche pubbliche elettive trovano applicazione alla scadenza del mandato elettivo considerato che:
    a) quello dell'elettorato passivo costituisce un diritto «riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione» (sentenza n. 571/1989);
    b) a norma dell'articolo 51 della Costituzione «l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione» (cfr. sentenze nn. 46/1969, 235/1988, 510/1989);
    c) le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono ordinate. (4-01247)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 119
4-01247
presentata da
GIULIETTI Giampiero

  Risposta. — Si fa riferimento all'interrogazione in esame con cui vengono richiesti chiarimenti in merito all'applicabilità temporale delle disposizioni, contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incompatibilità e inconferibilità delle nomine dirigenziali all'interno delle pubbliche amministrazioni.
  In via preliminare, si fa presente che il sistema, disegnato dal decreto legislativo n. 39 del 2013, è volto a prevenire fenomeni di corruttela e di conflitto di interesse, impedendo a chi ricopre incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali – che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico – l'assunzione o il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione di appartenenza.
  Nel merito, si segnala che sulla questione è intervenuto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazione, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
  L'articolo 29-
bis del citato decreto, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, stabilisce in particolare che «le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto».
  Nel merito, l'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 138/2011 prevede che «le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004 (vale a dire il Presidente del Consiglio, i Ministri e Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo) sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti...».
  L'articolo 29-
ter del citato decreto, recante disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, stabilisce in particolare che «In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».
  Per quanto riguarda, pertanto, il momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, va osservato che il regime delle nuove incompatibilità può trovare applicazione esclusivamente a partire dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013 (4 maggio 2013).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneGianpiero D'Alia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

elettorato

retroattivita' della legge

eleggibilita'

diritto elettorale

carica pubblica

elezioni locali