Legislatura: 17Seduta di annuncio: 51 del 11/07/2013
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 11/07/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/07/2013
GRIMOLDI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il settore del no profit è variegato e composto da realtà di diversa natura, finalità e ragione sociale; pur con le peculiarità di ciascun ente, il terzo settore, al di là del ruolo sociale, costituisce ormai anche una quota consistente del PIL nazionale e non può continuare ad essere considerato dal legislatore nazionale semplicemente come supporto agli enti locali in difficoltà;
gli enti non a fine di lucro diversi dalle ONLUS sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive, pur con differenze nella determinazione della base imponibile: per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale si determina con riferimento al cosiddetto metodo retributivo; per gli enti che svolgono, oltre all'attività istituzionale, anche attività commerciale, la base imponibile si determina con riferimento al metodo misto, che richiede la distinzione tra le due attività: per la parte di attività istituzionale il calcolo avviene sulla base del metodo retributivo, mentre per la parte di attività commerciale, la base si determina applicando le regole proprie delle imprese commerciali; regole a parte vigono per gli enti che determinano il reddito con il regime forfetario;
al di là dei metodi di determinazione della base imponibile, è un dato di fatto che comunque la deducibilità dell'IRAP è concessa agli enti no profit esclusivamente in proporzione alla parte di reddito derivante dall'attività commerciale; tale tipologia di enti nasce proprio per assolvere a compiti istituzionali, ben lontani da una logica imprenditoriale e commerciale, perciò risulta una vera e propria forzatura logica assoggettare all'imposta tutto il reddito e consentirne la deducibilità solo per la parte commerciale –:
se il Governo non ritenga opportuno valorizzare il terzo settore, assumendo iniziative per introdurre meccanismi correttivi all'attuale regime IRAP per gli enti no profit diversi dalle ONLUS che li esentino dal pagamento dell'imposta o, quanto meno, consentano una piena deducibilità dell'imposta stessa. (4-01232)
SIGLA O DENOMINAZIONE:IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( IRAP )
EUROVOC :base imponibile
imposta diretta
imposta locale
imposta sul reddito
organizzazione senza fini lucrativi