ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01227

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 51 del 11/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/07/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01227
presentato da
FEDI Marco
testo di
Giovedì 11 luglio 2013, seduta n. 51

   FEDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   la comunità italiana residente in Israele, anche attraverso il locale Comitato degli italiani all'estero, Com.It.Es., chiede da molti anni la ratifica da parte italiana della convenzione bilaterale di sicurezza sociale;
   attraverso le convenzioni di reciprocità in materia di sicurezza sociale i Paesi contraenti attuano un coordinamento delle rispettive legislazioni nazionali allo scopo di favorire la libera circolazione dei cittadini in ambito internazionale, garantire ai lavoratori che prestano attività in vari Paesi la tutela assicurativa e il diritto alle prestazioni previdenziali, favorire la parità di trattamento tra i lavoratori migranti, consentire, in determinati casi, il superamento del principio della territorialità contributiva, agevolare la collaborazione amministrativa tra gli istituti previdenziali dei Paesi contraenti, in questo caso Italia e Israele;
   le prestazioni assicurate generalmente sono riconducibili a invalidità, vecchiaia e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e maternità, disoccupazione involontaria, assegni familiari e regimi speciali per determinate categorie di lavoratori;
   i beneficiari generalmente sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi (collaboratori, coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) e i lavoratori autonomi liberi professionisti;
   generalmente le convenzioni in materia di sicurezza sociale, attraverso il meccanismo della «totalizzazione», nell'ambito della normativa internazionale di sicurezza sociale, consentono il cumulo «fittizio» dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese, ai fini esclusivamente del conseguimento del diritto alla pensione, in ciascuno dei Paesi contraenti e non anche della determinazione dell'importo della prestazione spettante;
   la richiesta è stata avanzata dal Com.It.Es. in occasione delle visite in Israele dei Ministri degli affari esteri pro tempore Frattini e Terzi di Sant'Agata, e, più recentemente, del Presidente del Consiglio Enrico Letta;
   con la legge n. 309 del 28 agosto 1989 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 1989, n. 206 – Supplemento ordinario), in vigore il 21 novembre 1989, è stato ratificato lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile alla disciplina dei distacchi temporanei nei reciproci territori dei lavoratori dei due Paesi (scambio di lettere avvenuto il 7 gennaio 1987);
   la ratifica dello scambio di note prevede che i lavoratori che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato e che sono distaccati nel territorio dell'altro Stato dall'impresa da cui normalmente dipendono nel territorio del primo Stato, al fine di svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimangono assoggettati alla legislazione del primo Stato, per un periodo di trentasei mesi dal loro distacco, come se continuassero a essere occupati nel territorio di questo Stato;
   la convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Israele, da non confondere con lo scambio di note per i distacchi temporanei, riguarderebbe comunque un numero di beneficiari contenuto ed avrebbe, in regime di reciprocità, effetti positivi per quanto concerne le prestazioni erogate in Italia a chi può far valere contributi in Israele –:
   quali iniziative immediate si intendano intraprendere per aggiornare il testo della convenzione alle modifiche sopraggiunte nelle legislazioni nazionali dei due Paesi in questi anni di lunga attesa;
   al fine di salvaguardare l'immagine di Paese moderno dell'Italia, che tutela il lavoro e la possibilità di utilizzare i contributi da lavoro versati nelle casse dello Stato, se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza per la ratifica della convenzione bilaterale di reciprocità tra Italia e Israele nel settore della sicurezza sociale. (4-01227)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISRAELE

EUROVOC :

sicurezza sociale

Italia

legislazione in materia di sicurezza sociale

ratifica di accordo

pensionato

lavoratore migrante