ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01188

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 48 del 08/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
SORIAL GIRGIS GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 08/07/2013
Stato iter:
17/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2014
MAURO MARIO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/07/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2014

CONCLUSO IL 17/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01188
presentato da
BASILIO Tatiana
testo presentato
Lunedì 8 luglio 2013
modificato
Venerdì 19 luglio 2013, seduta n. 56

   BASILIO, ALBERTI, CORDA, SORIAL, DALL'OSSO, SPADONI, ARTINI, RIZZO, COMINARDI, PAOLO BERNINI, FRUSONE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
il trattato di non proliferazione nucleare sancisce l'obbligo per l'Italia di non ospitare ordigni nucleari e per gli Stati nucleari, di non dispiegare tali armamenti al di fuori del proprio territorio, nello specifico l'articolo 1 recita: «Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi»;
secondo quanto affermato dall'Istituto affari internazionali nel documento «Il dibattito sulle armi nucleari tattiche in Italia» nonostante l'esplicito impegno a «creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari», il nuovo Concetto strategico della Nato adottato a Lisbona il 19 novembre 2010 ribadisce che «fintanto che ci sono armi nucleari nel mondo, la Nato rimarrà una Alleanza nucleare». Ultimo caso di dispiegamento avanzato (forward deployment), cinque paesi dell'Alleanza atlantica – Belgio, Germania, Italia, Olanda e Turchia – continuano ad ospitare armi nucleari tattiche (Ant) statunitensi all'interno dei propri confini. Il tipo di arma nucleare a disposizione della Nato attualmente ospitata sul territorio europeo è la bomba gravitazionale B-61, che è comunemente classificata come tattica. Attualmente sono in servizio le versioni B61-3, B61-4 e B61-10, costruite tra il 1979 e il 1989, con varie opzioni di potenza da 0.3 a 170 chilotoni. Le bombe possono essere trasportate dagli aerei statunitensi F-15E e F-16C/D e dagli aerei delle forze europee come gli F-16 belgi, olandesi, turchi e i Tornado italiani e tedeschi. Le bombe sono custodite sotto il controllo americano dagli US Munitions Support Squadrons (Munss);
svariati organi di stampa parlano di atomiche americane presenti in Italia nelle basi di Aviano e Ghedi, di esercitazioni svoltesi nelle stesse per valutare la sicurezza delle armi nucleari e di addestramento specifico rivolto al personale militare per fronteggiare emergenze di carattere nucleare in caso di incidenti con queste stesse armi;
i siti Internet ufficiali dell'Aeronautica militare statunitense affermano che nella base di Aviano esistono apparecchiature specifiche per il controllo e la manutenzione di questo genere di armamenti;
come affermato dalla Corte internazionale di giustizia mantenere una minaccia nucleare nei confronti di altri Paesi è un illecito, per di più le armi nucleari in territorio italiano rappresentano un pericolo per la salute e la vita di chi vive nei pressi di una installazione nucleare militare;
tra gli Accordi bilaterali USA-Italia, l’air technical Agreement (Accordo tecnico aereo Italia-Usa) del 30 giugno 1954 definisce i limiti delle attività operative, addestrative, logistiche e di supporto che i velivoli americani possono effettuare sul territorio italiano mentre il Bilateral Infrastructure Agreeement Accordo bilaterale italo-americano (BIA) sulle infrastrutture stipulato il 20 ottobre 1954 regola le modalità per l'utilizzo delle basi concesse in uso alle Forze USA sul territorio nazionale, generalmente conosciuto come «Accordo Ombrello», in conformità al BIA, sono stati approvati, nel corso degli anni, vari Memorandum d'intesa, tecnici e locali per regolamentare diversi aspetti connessi all'uso delle singole basi;
tali accordi tecnici confermano che le basi militari utilizzate dagli Stati Uniti nel nostro Paese sono finora state soggette a una duplice forma di controllo operata dalle autorità militari statunitensi e italiane. I comandanti delle basi sono militari italiani ma essi non hanno poteri di controllo sostanziale sulle attività poste in essere dagli Stati Uniti, poiché si limitano a decidere in materia di numero dei voli, orari dei voli, responsabilità di assistenza al traffico aereo. Il controllo di carattere militare sul personale, l'equipaggiamento, i tipi di attività che vengono posti in essere dagli Stati Uniti ricadono nella competenza del comandante statunitense. Quanto al trattamento del personale delle basi, gli schemi di accordi tecnici rinviano alle disposizioni contenute nel Trattato di Londra;
si segnala che tali due ultimi Agreement, come ha anche sottolineato il ministro Martino nel corso della comunicazione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato del 21 gennaio 2003, hanno una elevata classifica di segretezza e non possono essere declassificati unilateralmente;
la dottrina nettamente maggioritaria (Mortati, Cassese, Barbera, Barile) non ritiene compatibile con il sistema l'esistenza di Trattati segreti ritenendoli illegittimi. Alcuni autori (Fois) giungono addirittura a chiedersi se un Trattato segreto, in quanto tale, abbia effetti giuridicamente vincolanti. La tesi dominante, ossia quella dell'illegittimità dei Trattati segreti poggia sulla ricostruzione dei principi costituzionali in materia, su quella dei rapporti tra organi costituzionali (in particolare tra Governo, Presidenza della Repubblica e Camere) e normativamente fa fulcro sull'articolo 80 della Costituzione;
secondo quanto affermato dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri, pro tempore Scotti, la determinazione dell'Italia a sostenere il processo di disarmo nucleare è stata confermata anche nel Vertice di Lisbona, dove è stato approvato un nuovo concetto strategico della NATO, indirizzato verso un'ulteriore riduzione in Europa degli arsenali nucleari dell'Alleanza atlantica, la cui capacità di deterrenza dovrà dipendere sempre meno dal fattore nucleare –:
se le informazioni riportate in premessa corrispondano al vero, quante siano le bombe nucleari stoccate nel nostro Paese e in quali siti si trovino;
se corrisponda al vero che le bombe atomiche tattiche stoccate in Italia siano state recentemente ammodernate su disposizioni del Governo degli Stati Uniti per consentirne l'utilizzo anche a bordo degli F35;
come il Governo reputi compatibile lo stoccaggio di armi nucleari in Italia con il trattato di non proliferazione nucleare sottoscritto dal nostro Paese:
se in base al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 il Governo intenda mettere a conoscenza la popolazione sui rischi alla salute, sulla radioattività ambientale e sui piani di evacuazione dei civili in caso di emergenza nucleare, dato che i suddetti piani di evacuazione non risultano ad oggi conosciuti dalle autorità civili. (4-01188)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 17 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 175
4-01188
presentata da
BASILIO Tatiana

  Risposta. — In premessa, si rammenta che ormai da tempo è stata avviata una stagione internazionale di dialogo positivo sul tema del disarmo, a partire proprio dalle due principali potenze nucleari che hanno contribuito fattivamente alla conclusione del Trattato di non proliferazione del 1968 e che hanno poi proceduto a ridurre drasticamente i rispettivi arsenali.
  Anche l'Alleanza atlantica ha aggiornato periodicamente la propria politica di difesa, inclusa la componente nucleare.
  Il processo di revisione è iniziato nel 2010 a Lisbona e ha portato all'approvazione, nel 2012, della Revisione della difesa e della deterrenza dell'Alleanza Atlantica (
Defence and deterrence posture review – Ddpr), la quale delinea il mix ottimale («appropriate mix») di forze nucleari, convenzionali e di difesa missilistica necessarie per garantire la sicurezza e la difesa dell'Alleanza e per perseguire gli impegni annunciati nel nuovo concetto strategico relativi alla difesa collettiva, alla gestione delle crisi e alla sicurezza cooperativa.
  La Defence and deterrence posture review, nel ribadire che finché esisteranno armi nucleari la deterrenza nucleare rappresenterà un elemento indispensabile per la sicurezza dell'Alleanza e dei suoi stati membri, al contempo si inserisce nel solco di un trend evolutivo riguardo al ruolo e rilievo delle armi nucleari.
  Infatti, la Dichiarazione adottata sul punto a Chicago utilizza un linguaggio evolutivo, che tiene conto del noto discorso di Obama a Praga del 6 aprile 2009 e del rapporto con la Russia, paese che dispone di elevate dotazioni di armi nucleari substrategiche in Europa, con la prospettiva di una maggiore trasparenza e, se ci fossero le condizioni, di una ulteriore riduzione degli armamenti in questo settore.
  Con riferimento alla questione della presenza di armi nucleari in Europa, si fa rilevare che l'Alleanza, pur mantenendo un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare e sulla natura del proprio dispositivo in Europa, non può agire, tuttavia, a discapito della sicurezza di questo dispositivo e della riservatezza che è indispensabile avere in relazione ai siti, la loro dislocazione, i quantitativi e la tipologia di armamento in essi contenuti.
  Una riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo paese dell'Alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene ed un onere collettivo che lega collegialmente tutti i paesi alleati.
  La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli armamenti nucleari è quindi una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati, cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del patto di alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso ne discende.
  In merito alla compatibilità giuridica fra i cosiddetti «
nuclear sharing agreements» in ambito Nato ed il Trattato di non proliferazione nucleare, si segnala che, quando alla fine degli anni ’60 il Trattato fu negoziato, i citati «agreements» per lo stoccaggio di armamento non convenzionale in Paesi europei non-nucleari già esistevano; essi furono comunque illustrati nuovamente, per la massima trasparenza, al resto dei paesi firmatari del Trattato. Nel 1969 il Governo italiano aderì al Trattato e, riferendosi proprio alla presenza di tali accordi, al punto 6 delle restrizioni nazionali (collettivamente accettate dal resto dei firmatari), precisò che «(l'Italia) note the full compatibility of the Treaty with the existing security agreements».
  Difatti, pur se collocati in Paesi europei non-nucleari, i dispositivi in parola restano sotto il controllo della potenza nucleare che li condivide con gli alleati ai fini della difesa collettiva, mentre per il loro utilizzo è necessario il pieno consenso di tutti i Paesi interessati.
  Pertanto, gli accordi in essere e, più in generale, i contenuti della politica nucleare della Nato sono coerenti con il dettato del Trattato di non proliferazione giacché non si realizza alcun trasferimento del controllo di armi nucleari a Stati non-nucleari.
  In merito all'ultimo quesito dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-01188, si evidenzia che tutte le attività connesse con la predisposizione e la comunicazione dei piani di difesa della popolazione civile in caso di emergenza nucleare, biologica, chimica o radiologica sono condotte dalle competenti Autorità in aderenza con le disposizioni vigenti.
  Infine, per quanto riguarda l'esercitazione «
steadfast noon» presso la base aerea di Aviano richiamata nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-02169, essa è definita quale esercitazione di «Cross servicing», ossia attività addestrativa multinazionale della capacità logistica della Nato, alla quale partecipa anche l'Aeronautica militare con alcuni assetti.
  Tale attività addestrativa viene svolta con la finalità di migliorare l'interoperabilità del personale navigante e di quello addetto alla manutenzione dei vari Paesi Nato partecipanti.
  Lo scenario addestrativo è classificato e prevede profili di missione relativi all'intero spettro delle operazioni aeree.
  L'impiego degli armamenti è comunque simulato, ed è escluso che i velivoli trasportino bombe reali.
  All'esercitazione è associata normalmente la verifica della capacità operativa (o valutazione tattica) del reparto schierato presso la base ospitante l'esercitazione, a cura degli organismi preposti presso i Comandi Nato, attività certificativa a cui sono periodicamente soggette tutte le forze aeree dell'Alleanza.
  In merito al programma di ammodernamento dell'armamento nucleare tattico Usa esso è, per quanto noto, sotto la totale responsabilità e oneri a carico degli Usa e, a similitudine dell'armamento convenzionale, non è legato al vettore che dovrebbe essere eventualmente utilizzato per il trasporto.

Il Ministro della difesaMario Mauro.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1995 0230

EUROVOC :

arma nucleare

accordo bilaterale

incidente nucleare

disarmo

sicurezza nucleare

politica internazionale