Legislatura: 17Seduta di annuncio: 44 del 02/07/2013
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/07/2013
TRASFORMA IL 03/10/2013
TRASFORMATO IL 03/10/2013
CONCLUSO IL 03/10/2013
BRAGA. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
nelle dichiarazioni programmatiche rese durante l'audizione del 22 maggio 2013 in Commissione ambiente alla Camera dei deputati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha sottolineato la necessità di porre mano al sistema delle sanzioni per gli illeciti ambientali, indicando come obiettivo una complessiva riforma normativa che riequilibri il rapporto tra delitti e contravvenzioni e riveda il complesso delle sanzioni amministrative;
ferma restando la necessità di confermare e possibilmente rafforzare la tutela penale dell'ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio naturale e paesaggistico, in alcuni settori i meccanismi sanzionatori rischiano in concreto di penalizzare eccessivamente soggetti che non intendono deliberatamente porsi in contrasto con le norme ma che incontrano obiettive difficoltà di conformare le loro attività – di ridotta dimensione e ridotto impatto ambientale – alle prescrizioni di legge;
in particolare, la normativa che regola le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera sta creando disagi agli imprenditori ed artigiani che non sono riusciti a regolarizzare la propria posizione nei tempi prescritti e che conseguentemente incorrono nelle sanzioni penali per le contravvenzioni di cui all'articolo 279 decreto legislativo n. 152 del 2006;
il comma 3 dell'articolo 279 prevede infatti che chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione sui dati relativi alle emissioni, come prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o sull'autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro;
la prevalente scelta di esercizio dell'azione penale, mediante richiesta (e successiva emissione) di decreto penale di condanna, disincentiva l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale da parte dei piccoli imprenditori e artigiani, fa percepire la legislazione regolatrice della materia come vessatoria, rischia in taluni casi di spingere questi soggetti in un'area di franca illegalità e di sottrazione totale ai controlli –:
se il Ministro, nell'ambito della revisione del sistema delle sanzioni per gli illeciti ambientali, intenda considerare la possibilità di assumere iniziative normative per trasformare in illeciti amministrativi i reati contravvenzionali di pura condotta quali quelli in premessa indicati (relativi nel caso di specie al rinnovo delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera) non immediatamente lesivi del bene giuridico tutelato, ovvero prevedere forme di intervento procedurale analoghe a quelle previste dal decreto legislativo n. 578 del 1994 in materia di diritto penale del lavoro, che consentano di evitare il processo penale a fronte di un adeguamento alle prescrizioni imposte dalle autorità e del pagamento di una somma a titolo di oblazione. (4-01102)
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