ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01090

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 43 del 01/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 01/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 01/07/2013
Stato iter:
13/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2013
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2013

CONCLUSO IL 13/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01090
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Lunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43

   LABRIOLA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è tradizionalmente composto da una componente volontaria ed una professionista, detta anche «permanente»;
   diversi provvedimenti legislativi susseguitisi negli ultimi dieci anni hanno puntato ad un graduale potenziamento d'organico del Corpo al fine di garantire omogenei standard di sicurezza per l'intero sistema Paese (Progetto «Italia in 20 minuti»);
   questi potenziamenti, purtroppo, spesso sono però rimasti solo sulla carta a causa di un sempre più consistente contenimento della spesa pubblica, quindi di una notevole riduzione del numero di nuovi assunti, mascherati da una sempre maggiore precarizzazione del Corpo nazionale
   attualmente il Corpo risulta, infatti, deficitario per un rilevante numero di unità distribuite su tutti i vari ruoli operativi, anche se al momento da dati provenienti dalla stessa amministrazione il ruolo vigile, risulta essere l'unico avente un leggero sovrannumero di organico che però all'atto dell'attuazione dei corsi per i passaggi di qualifica nel ruolo di capo squadra del Corpo nazionale risulterà anch'esso deficitario. La causa va ricercata sia nel mancato ripristino del normale turn-over dovuto ai pensionamenti, sia in un sostanziale blocco dei concorsi interni per la progressione in carriera, oltre che in una pregressa carenza di organico mai del tutto recuperata;
   un gap di uomini e di risorse che si è cercato di tamponare tentando di incrementare la componente volontaria che riveste senza alcun dubbio una parte importante del Corpo;
   in particolare, quest'ultimo aspetto è da ritenersi la causa principale che ha generato una situazione di vero e proprio precariato all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclamato poi con la legge 296 del 2006 che ha sancito, a tutti gli effetti di legge, uno status di «precario» della pubblica amministrazione per un vigile volontario impiegato in servizio temporaneo, una volta definito vigile discontinuo in maniera reiterata nel tempo;
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 disciplina le norme che si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo i particolare ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 che: il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da: a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; inoltre il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
   le problematiche, che da tempo, riguardano il processo di stabilizzazione del personale volontario dei vigili del Fuoco, sono comunque orientate alla salvaguardia delle esperienze tecnico-professionali acquisite a seguito, sia di un percorso formativo che deriva dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 che dagli anni di partecipazione a tutte le fasi del soccorso tecnico urgente così come previsto dall'articolo 3 comma 2 del citato decreto;
   nel contesto delle procedure per la stabilizzazione, la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego;
   tale principio costituzionale non è comunque incompatibile con la possibilità di forme di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno;
   ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 («... Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio “da possedere nel quinquennio di stabilizzazione disposto dalla legge 296/2006”. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»), il procedimento di stabilizzazione è stato configurato come una procedura a carattere eccezionale, limitata nel tempo e concorrente, ma non alternativa, a quella ordinaria;
   inoltre nell'articolo 1, comma 526, di tale legge, era previsto che le amministrazioni potessero procedere, per gli anni 2008 e 2009, a stabilizzare i precari nel limite di una percentuale massima del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
   ma il decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha mantenuto la quota del 40 per cento solo per l'anno 2008, abbassandola al 10 per cento per le stabilizzazioni da effettuarsi nell'anno 2009;
   nel corso del 2008 l'amministrazione ha bandito un concorso pubblico per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco con graduatoria approvata nel luglio del 2010. Ad oggi risultano assunti i vincitori di tale procedura oltre ad un numero cospicuo di idonei non vincitori alla stessa;
   dei 7599 idonei non vincitori si deve porre l'attenzione sui circa 5236 non riservatari all'interno dei quali risultano un numero rilevante di idonei che, da anni, sono iscritti negli appositi elenchi di volontari del Corpo nazionale vigili del fuoco che, al momento del bando, non avevano i requisiti previsti, ma da considerarsi a tutti gli effetti precari del Corpo dei vigili del fuoco;
   rispondendo all'interpellanza urgente n. 2/00066 il 6 giugno il Sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci, ha ribadito che la stabilizzazione dei volontari del Corpo dei vigili del Fuoco costituisce una procedura speciale derogatoria alla norma generale che prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso. Tale procedura è stata disciplinata con decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2007 e ha consentito di immettere personale già qualificato nei ruoli operativi del Corpo ed, al contempo, di non disperdere le professionalità acquisite in anni di servizio volontario. Ai fini dell'assunzione di nuovo personale, il Ministero ha bandito, nel corso del 2008, anche un concorso per 814 vigili del fuoco, prevedendo comunque una riserva del 25 per cento dei posti per il personale volontario iscritto in appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio (decreto legislativo n. 217 del 2005) –:
   quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di provvedere allo scorrimento parallelo delle graduatorie in corso di vigenza al fine di evitare da una parte, il disperdersi del bagaglio tecnico professionale acquisito, e, dall'altra, di evitare la possibilità di sterili ed inutili «guerre tra graduatorie», graduatorie che invece con il loro scorrimento possono consentire ad un Corpo nazionale oggi penalizzato negli organici di avere una ingente boccata di ossigeno;
   a valutare l'opportunità di prevedere nuove forme di accesso riservate al personale volontario con cadenza periodica prestabilita una volta portato a compimento il totale esaurimento della graduatoria di stabilizzazione del personale volontario-discontinuo del Corpo nazionale vigili del fuoco inserito nella graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008, assumendo iniziative nel contempo per una totale revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004. (4-01090)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 138
4-01090
presentata da
LABRIOLA Vincenza

  Risposta. — Come è noto, la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza e buon andamento delle Amministrazioni pubbliche. Questo principio ha subito deroghe per poter utilizzare risorse qualificate quali quelle costituite dal personale discontinuo, in situazioni di particolari e improcrastinabili necessità.
  Attualmente sono vigenti due graduatorie di concorso per l'accesso nei ruoli dei vigili del fuoco: quella relativa alla procedura di stabilizzazione, introdotta dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296, che ha delineato la «stabilizzazione» come procedura a carattere eccezionale, limitata nel tempo e concorrente rispetto a quella ordinaria e quella relativa al concorso pubblico, per titoli e esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco.
  Al riguardo, l'articolo 4-
ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, ha prorogato al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle due graduatorie.
  L'intervento normativo ha, pertanto, delineato un doppio e parallelo bacino, garantendo pari rilievo ad entrambe le graduatorie.
  Nel silenzio della norma circa le quota da utilizzare per la procedura di stabilizzazione, invero, l'amministrazione ha ritenuto di attingere personale in misura pari al 50 per cento da ciascuna graduatoria, in modo da assicurare l'uniformità di trattamento rispetto agli interessi coinvolti, conformemente alle espresse indicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013, che precisa la necessità di far riferimento, in assenza di un'esplicita previsione, ai principi più volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui: «nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche devono sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni relative alla qualifica interessata».
  Da ultimo, il recente decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha previsto, all'articolo 8, commi 1 e 2, un incremento della dotazione organica della qualifica di vigili del fuoco di 1.000 unità da assumere, in parti uguali, dalle graduatorie previste dall'articolo 4-
ter del decreto-legge n. 79 del 20 giugno 2012, prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso.
  Il comma 4 dello stesso articolo della legge n. 125 del 2013, ha stabilito, inoltre, la proroga di entrambe le graduatorie «non oltre il 31 dicembre 2016».
  In conclusione, il quadro normativo delineato avvalora la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, consentendo di tutelare le professionalità acquisite da tale personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

EUROVOC :

protezione civile

accesso all'occupazione

servizio volontario

assunzione

formazione professionale