ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 43 del 01/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 01/07/2013
Stato iter:
02/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/12/2013
CATRICALA' ANTONIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/08/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/12/2013

CONCLUSO IL 02/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01084
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Lunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43

   RUOCCO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la tutela dei consumatori si basa da sempre sulla trasparenza e sul rispetto delle condizioni contrattuali, requisiti senza i quali si rischia di ricadere in abusi che non possono essere giustificabili specie nei casi in cui una delle parti risulta essere in una condizione di forza rispetto all'altra;
   è accaduto svariate volte, tuttavia, che le compagnie di telefonia mobile non sempre hanno garantito chiarezza e trasparenza ai loro utenti lucrando significativi guadagni su condizioni equivocabili o su interpretazioni dubbie del diritto;
   tale è la condizione a parere dell'interrogante, che viene descritta nell'articolo «Rimodulazione TIM per alcune tariffe base, in cambio 500 sms verso tutti per 12 mesi ogni domenica» pubblicata sulla testata online www.mondomobileweb.net;
   in questo si asserisce che TIM, utilizzando l'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 259 del 2003 continuerebbe la rimodulazione di alcuni suoi piani tariffari base dopo aver rimodulato nel mese di maggio 2013 molte tariffe attivate negli anni ’90 (arancione ok, arancione più, azzurra, blu, gialla, rossa, unica 10, unica di TIM) trasformate in TIM COLORE;
   i piani tariffari sottoposti alla suddetta rimodulazione sarebbero Tim sempre, Tim parla, flash TIM new, TIM menù new e, più in generale, quelle in cui è previsto un meccanismo di autoricarica, mentre per chi attivò l'opzione «MegAutoricarica» con la tariffa associata «Easy TIM» essa sarà disattivata;
   in modo similare a ciò che fece Vodafone nel settembre 2012, TIM, per compensare il cambio, avrebbe istituito una specifica promozione, domenica Sms, che consiste nella possibilità di inviare 500 sms gratis verso tutti ogni domenica per 12 mesi dall'attivazione;
   i clienti vengono avvisati del cambio attraverso un semplice sms;
   TIM definisce questo processo come «Semplificazione tariffaria»: la semplificazione delle tariffe base serve per eliminare piani tariffari storici obsoleti e di complessa gestione anche per il consumatore stesso;
   in base sempre all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 259 del 2003 TIM ricorda che nella propria «area fai da te» è possibile recedere dal contratto senza costi di disattivazione e penali entro la data della rimodulazione;
   molte volte, però, il consumatore non riceve alcun SMS informativo della rimodulazione, e quindi conosce solo successivamente il cambio della tariffa, con gravi disagi sia per il reperimento delle informazioni utili, sia perché il calcolo preventivato dei costi era effettuato sulla base della tariffa precedente –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di adottare iniziative normative atte a stabilire che, in caso di rimodulazione della tariffa, il gestore telefonico sia tenuto ad informare il cliente tramite metodi più efficaci e sicuri rispetto all'utilizzo di messaggistica istantanea, quali, per esempio, l'invio di raccomandata o di comunicazione attraverso posta elettronica certifica e in particolare se non ritenga di porre specifiche limitazioni alle modifiche contrattuali unilaterali di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 259 del 2003.
(4-01084)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 129
4-01084
presentata da
RUOCCO Carla

  Risposta. — In tema di rimodulazione tariffaria la disposizione di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo l'obbligo di informare la propria clientela con un anticipo di almeno 30 giorni circa le modifiche contrattuali riconosce di fatto la facoltà di proporre modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, nella misura in cui la clientela sia stata preventivamente informata di tali modifiche, in modo tale che il cliente che non intenda accettarle possa comunque esercitare senza penali il proprio diritto di recesso.
  Il diritto di recesso senza penali, quindi, deve essere assicurato dal gestore alla propria clientela sia sotto il profilo della preventiva informativa (avvenuta con 30 giorni di anticipo) sia sotto quello del relativo esercizio di recesso quale misura alternativa che il cliente può adottare laddove non intenda accettare le modifiche delle proprie condizioni contrattuali.
  Al riguardo, il legislatore ha utilizzato, nel testo dell'articolo 70 comma 4, due locuzioni che non lasciano spazio a particolari dubbi interpretativi: «adeguato» riferito al preavviso, che non può essere inferiore a trenta giorni, e «nel contempo» (ovvero contemporaneamente) relativamente al dovere di informare il cliente sulla possibilità di recedere. Ne discende che l'operatore telefonico deve contestualmente comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso.
  Pertanto, in assenza di una previsione legislativa in ordine all'obbligatorietà di una forma specifica di comunicazione
ad probationem, si deve ritenere che la notifica, ancorché tramite Sms, della sola rimodulazione, con indicazione espressa del conseguente diritto di recedere dal contratto, equivale a soddisfare l'obbligo informativo di cui alla norma citata.
  In ordine all'idoneità dello Sms quale strumento informativo, si deve evidenziare che, a prescindere dal fatto che in tutte le versioni contrattuali la scelta sulle modalità di invio delle informative in ordine alle modifiche tecniche/economiche da utilizzare (raccomandata A.R., posta ordinaria, posta prioritaria) è comunque rimessa al gestore, l'utilizzo della messaggistica istantanea nell'ambito dei piani tariffari mobili di tipo prepagato, costituisce lo strumento di comunicazione più efficace e tempestivo in termini di immediatezza e ricettività anche in considerazione del fatto che il servizio di comunicazione elettronica di rete mobile, per la sua tipicità, può essere utilizzato da un soggetto diverso dall'effettivo intestatario dell'utenza telefonica mobile senza che il gestore ne abbia contezza.
  Si fa presente, inoltre, che sull'argomento è in corso un procedimento per la modifica della delibera n. 664/06/CONS, recante «Regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», che prevede l'introduzione di regole specifiche in materia, ivi incluse modalità
standard per la comunicazione alla clientela delle modifiche contrattuali.
  È possibile valutare l'opportunità di un intervento normativo concernente l'adozione di misure limitative alle modifiche contrattuali unilaterali, tenendo presente tuttavia che la facoltà di apportare modifiche contrattuali è sancita espressamente dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 259 del 2003 e la stessa, nell'ottica della strategia aziendale, costituisce piena espressione del principio di autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 del codice civile.

Il Viceministro dello sviluppo economicoAntonio Catricalà.

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SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0259

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