ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 42 del 27/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 27/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27/06/2013
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/09/2013
Stato iter:
07/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/02/2014
FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/02/2014

CONCLUSO IL 07/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01048
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42

   VARGIU. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 3, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale anche per i pubblici dipendenti, subordinandola al conseguimento del titolo universitario abilitante e salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della stessa legge;
   in apparente contraddizione con tale principio generale si è espressa la Cassazione penale che con sentenza n. 6491 del 13 febbraio 2009 stabilisce: «(...) L'obbligo d'iscrizione non sussiste per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica Amministrazione, considerato che in tale caso non esplicano “attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti”, non necessitano di uno sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono legati da rapporto gerarchico, devono incontrare — nello svolgimento delle loro funzioni — il gradimento e la piena soddisfazione della struttura sanitaria presso lo quale lavorano, anche se quest'ultima non è pubblica ma è comunque accreditato e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale»;
   sostanzialmente, con la sua sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto di sottolineare come l'iscrizione all'albo professionale configuri un atto di accertamento costitutivo, operante erga omnes, dello status di professionista ed è pertanto imposta soltanto a coloro che esercitano la «libera professione» mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti. L'obbligo d'iscrizione nell'apposito albo degli esercenti la libera professione di infermiere (decreto legislativo C.P.S. n. 233 del 1946, articolo 8) sarebbe, in definitiva, strettamente connesso alla necessità di portare a conoscenza del pubblico quali siano le persone autorizzate ad esercitare tale professione e di garantire che le stesse siano sottoposte alla vigilanza dei competenti collegi per eventuali aspetti disciplinari e per l'osservanza delle tariffe predisposte;
   esercitare liberamente una professione significa compiere atti caratteristici della stessa, ovvero che una persona, dotata di un corredo particolare di cognizioni tecnico-scientifiche, pone tale suo bagaglio culturale, in piena autonomia e a fine lucrativo, a disposizione della potenziale utenza con continuità e sistematicità. Ciò presuppone il notevole rilievo etico-sociale della professione medesima e la necessità che la stessa sia monitorata attraverso l'iscrizione dell'esercente nell'apposito albo previsto dalla legge;
   risulta all'interrogante che alcuni collegi provinciali IPASVI, misconoscendo la richiamata sentenza della Corte di Cassazione, stiano attualmente inviando delle diffide di pagamento agli infermieri che si trovano nelle condizioni giuridiche di cui alla predetta sentenza della Corte di Cassazione n. 6491 e si sono cancellati dagli albi provinciali di residenza ovvero che non hanno versato le quote annuali, paventando, in difetto, di rivolgersi direttamente alle strutture pubbliche di cui sono dipendenti al fine di verificarne la posizione relativamente all'iscrizione all'albo;
   la creazione e la regolamentazione degli albi è competenza esclusiva del Governo centrale, anche nelle materie di competenza concorrente di Stato e regioni, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
   nello specifico, non risulta essere mai avvenuta la trasformazione dei collegi in ordini e albi professionali, pure prevista dall'articolo 3 della legge 1o febbraio 2006, n. 43;
   la normativa e la giurisprudenza stanno attualmente creando conflitti interpretativi nella prassi applicativa delle disposizioni in materia di iscrizione agli albi professionali –:
   se non ritenga opportuno assumere con tempestività iniziative normative per chiarire la questione della non obbligatorietà d'iscrizione agli albi professionali degli infermieri dipendenti di strutture pubbliche, tenendo conto del pronunciamento della Corte di Cassazione richiamato in premessa. (4-01048)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 7 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 169
4-01048
presentata da
VARGIU Pierpaolo

  Risposta. — Per quanto riguarda l'interrogazione in esame, a cui si risponde a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, è opportuno osservare che il caso esaminato dalla Suprema Corte (sentenza n. 6491 del 13 febbraio 2009 della sezione VI della Corte di cassazione penale, concernente l'annullamento di una sentenza della Corte d'appello di Torino, circa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), si riferisce ad un episodio isolato precedente alla emanazione della legge n. 43 del 2006, che fa stato solo tra le parti.
  Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione prende in considerazione solo il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e non la più recente legge n. 43 del 2006, che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.
  Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006.
  Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto.
  I restanti articoli della legge n. 43 del 2006, e quindi anche l'articolo 1, sono vigenti.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Paolo Fadda

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0043

EUROVOC :

organizzazione della professione

ripartizione delle competenze

diploma

professione sanitaria

ordine professionale

personale infermieristico