ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 42 del 27/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: LABRIOLA VINCENZA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 27/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/06/2013
Stato iter:
04/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2016
BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2016

CONCLUSO IL 04/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01032
presentato da
LABRIOLA Vincenza
testo di
Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42

   LABRIOLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», all'articolo 33 comma 5, prevede che «il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio senza poter essere trasferito ad altra sede in mancanza di previo accordo»;
   detta legge ha rappresentato un importante traguardo legislativo venendo in assistenza delle persone disabili per mezzo d'un sostanziale «mirato collocamento» di coloro i quali, anche per il vincolo parentale, devono essere posti nella condizione di essere da sostegno ai propri cari;
   la medesima normativa sin dall'origine della sua emanazione avrebbe incontrato delle serie difficoltà a trovare applicazione, specialmente presso gli appartenenti all'organico dell'INPS ove – a fronte di una chiara prescrizione normativa che rigorosamente assume l'inopponibilità, per l'amministrazione, al trasferimento per motivazioni basate sulla discrezionalità amministrativa e/o esigenze organizzative – risulterebbe viceversa elevato il numero di contenziosi innanzi l'autorità giudiziaria finalizzati all'ottenimento del su descritto pacifico diritto –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della descritta situazione e quanti siano i contenziosi contro INPS inerenti alle richieste ex articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
   quali iniziative intenda adottare al fine di verificare la corretta applicazione del comma 5 dell'articolo 33 della legge 104 del 1992 con specifico riferimento ai dipendenti INPS. (4-01032)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 febbraio 2016
nell'allegato B della seduta n. 562
4-01032
presentata da
LABRIOLA Vincenza

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali iniziative si intendano assumere per verificare la corretta applicazione dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, con specifico riferimento ai dipendenti dell'INPS, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, novellato dall'articolo 24, comma 5, lettera b, della legge 4 novembre 2010 n. 183, stabilisce che il lavoratore, dipendente pubblico o privato, che assiste una persona in situazione di grave disabilità, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
  Al riguardo, occorre precisare che l'inciso «ove possibile», già presente nella formulazione originaria della norma, assolve alla funzione di contemperare il diritto del lavoratore che assiste una persona in situazione di grave disabilità con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
  Sul punto, è intervenuta più volte la giurisprudenza precisando che il diritto del lavoratore alla scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione (così come l'eventuale successivo trasferimento) non può essere fatto valere in astratto ma dev'essere, di volta in volta, rapportato alle effettive esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro, con la conseguenza che quest'ultimo, in presenza di tali esigenze, può respingere la domanda di trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile.
  Con particolare riferimento al rapporto di lavoro pubblico, la Corte di Cassazione Sezioni unite, con sentenza del 9 luglio 2009, ha precisato che la locuzione «ove possibile» vale ad indicare che l'esercizio del diritto in parola non deve, in ogni caso, comportare una lesione delle esigenze organizzative ed economiche della pubblica amministrazione sì da compromettere il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa.
  Inoltre, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, ha precisato che l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, rispondendo all'esigenza di tutela della persona disabile, accorda al lavoratore un diritto che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica della sede ove il lavoratore ha presentato istanza di trasferimento, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità da parte dell'amministrazione.
  Tanto premesso, con specifico riferimento all'applicazione, nei confronti dei dipendenti dell'Inps, dell'articolo 33, comma 5, della legge 104 del 1992, l'istituto ha precisato di aver respinto le istanze di trasferimento ogniqualvolta abbia accertato l'impossibilità di provvedere alla copertura del posto che si sarebbe reso vacante a seguito del trasferimento stesso.
  Ad avviso dell'Inps, infatti, la garanzia delle esigenze organizzative e funzionali richiede un'equilibrata ed omogenea distribuzione del personale su tutte le sedi territoriali, in mancanza della quale una fascia consistente di utenza verrebbe pregiudicata nella tutela dei propri diritti previdenziali ed assistenziali.
  Tale orientamento, peraltro, ha trovato conferma nelle ultime sentenze aventi ad oggetto il preteso diritto al trasferimento da parte di dipendenti dell'Inps, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nelle quali i giudici hanno avuto modo di precisare che l'inciso «ove possibile» non consente di prescindere dalle esigenze poste dall'amministrazione a fondamento della necessità di dare copertura al posto che rimarrebbe vacante, esigenze che la norma in esame riconosce meritevoli di tutela, dovendo essere garantito il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 Costituzione).
  Da ultimo, con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante in ordine al numero dei contenziosi contro l'Inps inerenti alle richieste ex articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, l'istituto ha reso noto che, allo stato, risultano pendenti due giudizi, di cui: uno è stato definito in primo grado con sentenza favorevole allo stesso, attualmente impugnata; l'altro, è stato instaurato con ricorso ai sensi dell'articolo 702-bis codice di procedura civile da un dipendente soccombente nella precedente fase cautelare.
  L'Inps ha altresì precisato di essere risultato vittorioso nei contenziosi finora definiti.
La Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche socialiFranca Biondelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0104

EUROVOC :

applicazione della legge

disabile

integrazione sociale

luogo di lavoro