Legislatura: 17Seduta di annuncio: 41 del 26/06/2013
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/06/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/06/2013
CARRESCIA. —
Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il recente decreto ministeriale 13 marzo 2013 ha esonerato i distributori di carburante self service dal controllo periodico dell'ispettore metrico della camera di commercio e dalla legalizzazione nel caso in cui i sigilli vengano rimossi;
con lo stesso decreto è stato anche disposto che per questo genere di apparecchi non esiste più l'obbligo di legalizzazione dei sigilli da parte dell'ispettore metrico nel caso in cui i piombi di garanzia dovessero essere tolti per interventi tecnici di manutenzione sui macchinari;
il decreto ministeriale 13 marzo 2013 ha affidato i controlli ai laboratori privati che per essere abilitati debbono presentare una semplice richiesta (SCIA) alla camera di commercio;
l'ispettore metrico potrà continuare i controlli a campione sui normali distributori di carburante MID ma non su quelli self service; in questo caso dovrà chiedere un sopralluogo congiunto con il laboratorio privato che segue quel determinato gestore. È stato pure previsto che i fabbricanti di distributori di carburanti non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico, in caso di modifiche, personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti (articolo 6, comma 1, lettera a));
il sistema self service, pur continuando ad essere oggetto di approvazione nazionale in quanto tale e in quanto parte di un sistema di misura, analogamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, è esonerato dall'esecuzione della verificazione periodica e dalla legalizzazione (articolo 6, comma 1, lettera b));
il fatto che non vi è più l'obbligo di depositare il software, in caso di modifiche per personalizzazioni comporta difficoltà per gli operatori addetti alle ispezioni in quanto, senza poter visionare il «file sorgente», i controlli sono praticamente vanificati. L'unica garanzia, infatti, in questo tipo di controllo poteva essere data dal raffronto con quello depositato presso il Ministero; essendo venuto meno l'obbligo del suo deposito il controllo diventa impossibile;
le notizie che ripetutamente sono riportate dagli organi di stampa su abusi da parte di gestori disonesti che, per altro, con i loro comportamenti danneggiano una categoria composta da operatori che nulla hanno a che fare con tali pratiche, denotano una crescente dimensione del fenomeno truffaldino;
infine i laboratori che hanno i requisiti per eseguire la verificazione periodica sui distributori MID, al fine di semplificare ed evitare duplicazioni di controlli a carico delle imprese, possono eseguire la medesima verifica anche sui distributori di carburanti nazionali dopo aver presentato una semplice richiesta del laboratorio interessato alla camera di commercio competente e senza ulteriori oneri (articolo 6, comma 1, lettera f));
pur apprezzando la volontà di semplificazione e di evitare inutili e costosi controlli, il decreto appare poco idoneo a garantire un efficace livello ispettivo e, soprattutto, a tutelare i consumatori –:
se intenda modificare il decreto ministeriale del 13 marzo 2013 per garantire in modo efficace i controlli sui distributori self service dei carburanti, i gestori onesti danneggiati da pratiche contro la legge e, soprattutto i consumatori. (4-01022)
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