ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00998

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 40 del 25/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: TONINELLI DANILO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 25/06/2013
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/06/2013
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 25/06/2013
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 25/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 27/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00998
presentato da
TONINELLI Danilo
testo di
Martedì 25 giugno 2013, seduta n. 40

   TONINELLI, DADONE, COZZOLINO, DIENI e FRACCARO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario, dispone che «Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate»;
   la presenza nelle carceri di figure specializzate nell'ambito della competenza psicologica-sociale-criminologica (cosiddetti esperti ex articolo 80 ordinamento penitenziario) è dunque necessaria per l'attività di osservazione e di trattamento dei detenuti;
   in particolare, l'attività dello psicologo penitenziario si articola su tre livelli:
    assistenza ai detenuti nuovi giunti, che consiste nel seguire le persone nella fase di adattamento successiva all'arresto o al trasferimento da un istituto all'altro;
    trattamento psicologico, inteso come abilitazione – riabilitazione e sostegno rivolto alla persona, al gruppo, all'istituzione, sia individuale che di gruppo, al fine di analizzare, elaborare e superare le problematiche connesse alla commissione del reato, avviare un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione, contenere il danno da detenzione, monitorare il percorso trattamentale sotto il profilo della evoluzione o involuzione personale, prevenire il rischio auto lesivo e suicidario;
    valutazione del processo psicologico di crescita, del vissuto della detenzione e dei cambiamenti evolutivi o involutivi della personalità;
   ne consegue che tali professionisti dovrebbero prestare la loro attività in modo sistematico e continuativo per poter affrontare efficacemente le complesse problematiche dei detenuti, eppure risulta che gli esperti ex articolo 80 ordinamento penitenziario siano una categoria «in via di estinzione»;
   in un documento datato 6 febbraio 2013, promosso dalla Società italiana psicologi penitenziaria e criminologi penitenziari, si legge che «nel 2012 sono stati stanziati 1.095.727 euro per gli “esperti”»; la popolazione complessiva dei detenuti presenti nel 2012 (al 1° gennaio + entrati dalla libertà) è stata di 129.917; la retribuzione oraria lorda è di 17,63 euro. Da questi semplici dati si evince che l'intervento psicologico e criminologico è stato nel 2012, in media, di 28 minuti per detenuto»;
   ad aggravare tale situazione, il Ministero della giustizia – dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, direzione generale del personale e della formazione, con circolare n. 3645/6095 ha ulteriormente limitato l'attività degli esperti ex articolo 80 ordinamento penitenziario;
   la suddetta circolare prevede infatti che gli elenchi degli esperti presso il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria hanno durata non superiore ai quattro anni, e che l'accordo individuale per l'espletamento dell'attività di esperto negli istituti penitenziari per adulti e negli uffici di esecuzione penale esterna dell'amministrazione penitenziaria ha durata di un quadriennio non rinnovabile dalla data della sua sottoscrizione;
   ciò oltre a svilire ulteriormente tali professionalità, provoca l'inevitabile interruzione della continuità trattamentale, indebolendo fortemente l'attività di riabilitazione delle persone detenute –:
   se il Ministro intenda assumere le opportune iniziative al fine di scongiurare l'ulteriore diminuzione della presenza degli esperti ex articolo 80 ordinamento penitenziario, presso gli istituti carcerari italiani, anche al fine di garantire la continuità trattamentale dei detenuti.
(4-00998)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1975 0354

EUROVOC :

detenuto

esecuzione della sentenza

regime penitenziario

amministrazione penitenziaria

stabilimento penitenziario