ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00968

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 37 del 20/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00968
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37

   RUOCCO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, sul «Riordinamento delle docenze universitarie», stabilisce l'incompatibilità della docenza con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza per i soli professori straordinari, ordinari, associati che hanno optato per il regime a tempo pieno e per la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di enti pubblici territoriali e di enti di ricerca, nonché per le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
   la suddetta opzione viene compiuta attraverso una domanda dell'interessato al rettore per almeno un biennio;
   i nominativi che hanno optato per il regime a tempo pieno devono essere comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale affinché questi vengano esclusi dall'albo dei professionisti per essere invece inseriti in un elenco speciale;
   un gruppo di professionisti ha tuttavia constatato, attraverso il monitoraggio dei siti web istituzionali degli ordini provinciali di architetti ed ingegneri delle principali città italiane, che tale norma viene completamente disattesa;
   i suddetti professionisti, prima di sottoporre la questione all'interrogante, si sono rivolti tramite posta elettronica certificata, in data 26 maggio 2013 al Ministro di giustizia dottoressa Anna Maria Cancellieri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca professoressa Maria Chiara Carrozza, al Ministro dell'interno avvocato Angelino Alfano, al presidente del consiglio nazionale architetti architetto Leopoldo Freyrie e al presidente consiglio nazionale ingegneri ingegnere Armando Zambiano, denunciando la presunta violazione e riportando in modo circostanziato i risultati della loro rilevazione, ma non hanno ottenuto alcuna risposta;
   architetti ed ingegneri liberi professionisti subirebbero pertanto una concorrenza sleale da parte di quei docenti universitari che rilasciano consulenze al di fuori dei limiti fissati dalla legge;
   non è solo la normativa italiana, infatti, ma anche quella europea a limitare l'esercizio della libera professione da parte dei docenti universitari, dato che si troverebbero a sfruttare una posizione di privilegio;
   si dovrebbe invece lamentare, secondo l'opinione del gruppo di professionisti che si sono occupati di estendere tale contestazione, una grave assenza di controllo e una rilevante inerzia nell'irrogazione di sanzioni da parte di molti ordini professionali provinciali, che non provvederebbero quindi al rispetto delle prescrizioni normative –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare le iniziative di competenza per impedire che gli ordini professionali, nelle loro articolazioni locali, disattendano al dettato del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui si prevede l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi speciali dei docenti universitari che non possono esercitare alcuna attività professionale e di consulenza, eccetto nei casi stabiliti dalla normativa;
   se siano previste sanzioni irrogabili a presidenti e ai consigli provinciali di ordini professionali che non provvedano al rispetto della suddetta normativa. (4-00968)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

incompatibilita'

insegnamento

ordine professionale

universita'

ente pubblico

organizzazione della professione

libera professione