ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00958

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 37 del 20/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: LA MARCA FRANCESCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00958
presentato da
LA MARCA Francesca
testo di
Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37

   LA MARCA. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   ogni anno migliaia di cittadini italiani residenti permanentemente all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non vige una convenzione bilaterale in materia di assistenza sanitaria o vige una convenzione parziale, rientrano in Italia per periodi di tempo che variano da alcune settimane ad alcuni mesi, e a volte sono costretti a ricorrere alle cure mediche nel nostro Paese;
   i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia – o è in vigore una convenzione parziale – perdono il diritto all'assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e all'estero;
   l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) o il diritto di voto in Italia, non aprono un diritto all'assistenza sanitaria in Italia;
   tuttavia ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale Sanità/Tesoro del 1o febbraio 1996, è prevista l'erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia limitatamente alle prestazioni ospedaliere urgenti (pronto soccorso) per un periodo massimo di 90 giorni per i cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente in Italia, titolari di pensione italiana o che abbiano lo status di emigrato; per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal consolato competente che attesta lo stato di emigrato, in mancanza dell'attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie; decorso il termine dei 90 giorni di validità assistenziale, agli interessati sono assicurate le prestazioni urgenti con oneri a carico degli stessi;
   esiste quindi un problema di qualità dell'assistenza garantita dallo Stato italiano ai cittadini italiani che rientrano temporaneamente in Italia – limitata solo alle cure ospedaliere urgenti – e di durata della stessa assistenza che limitata a 90 giorni;
   si tratta di limiti che contravvengono ai principali fondamentali della Costituzione italiana che all'articolo 3 prevede che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge e all'articolo 38 che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo –:
   se non si ritenga quindi opportuno rendere almeno più completa l'assistenza sanitaria a favore degli emigrati italiani che rientrano in Italia per soggiorni provvisori assumendo iniziative per estendere da 90 a 180 giorni il periodo di temporanea copertura e garantendo oltre alle cure ospedaliere urgenti anche il diritto di accesso completo ai servizi di assistenza sanitaria della località in Italia in cui si trovano temporaneamente. (4-00958)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritto alla salute

migrante

cittadino della Comunita'

aiuto sanitario

pronto soccorso