ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00948

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 37 del 20/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00948
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37

   RUOCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in un periodo di forte crisi economica e di grande difficoltà per le famiglie italiane e per le imprese sarebbe ragionevole alleggerire gli oneri relativi alla riscossione, specie se essi si aggiungono alla pretesa, spesso assai poco flessibile, di corrispondere somme, spesso ingenti, dovute all'amministrazione per ragioni che molte volte non attengono al dolo;
   questo principio di buon senso sembra tuttavia smentito nei fatti;
   l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, così come sostituito, da ultimo, dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
   la problematica emerge, non solo dalla determinazione degli interessi di mora, ma anche dalla data della loro applicazione;
   con provvedimento direttoriale n. 124741 del 4 settembre 2009 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che a decorrere dal 1o ottobre 2009 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6,8358 per cento in ragione annuale, pari alla media dei tassi bancari attivi del periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, come comunicato dalla Banca d'Italia;
   con provvedimento direttoriale n. 124566 del 7 settembre 2010 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che a decorrere dal 1o ottobre 2010 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567 per cento in ragione annuale, un punto percentuale superiore alla media dei tassi bancari attivi del periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009 pari a 4,7567 per cento, come comunicato dalla Banca d'Italia;
   con provvedimento direttoriale n. 953141 del 22 giugno 2011 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che a decorrere dal 1o ottobre 2011 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243 per cento in ragione annuale, un punto percentuale superiore alla media dei tassi bancari attivi del periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010 pari a 4,0243 per cento, come comunicato dalla Banca d'Italia;
   con provvedimento direttoriale n. 104609 del 17 luglio 2012 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che a decorrere dal 1o ottobre 2012 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504 per cento in ragione annuale, pari alla media dei tassi bancari attivi del periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011, come comunicato dalla Banca d'Italia;
   con provvedimento direttoriale n. 27678 del 4 marzo 2013 l'Agenzia delle entrate ha comunicato che a decorrere dal 1o maggio 2013 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233 per cento in ragione annuale, pari alla media dei tassi bancari attivi del periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012, come comunicato dalla Banca d'Italia –:
   quale sia il motivo per cui negli anni 2010 e 2011, quando i tassi bancari attivi riferiti all'anno precedente erano in discesa veniva applicata una maggiorazione di 1 punto percentuale rispetto al valore medio, mentre nell'anno 2013, a fronte di un aumento dei tassi bancari attivi riferiti all'anno precedente, è stata anticipata dal 1o ottobre al 1o maggio la decorrenza della nuova misura degli interessi di mora.
(4-00948)

Classificazione EUROVOC:
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