ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00942

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 37 del 20/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/06/2013
Stato iter:
20/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2014
DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/02/2014

CONCLUSO IL 20/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00942
presentato da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno
testo di
Giovedì 20 giugno 2013, seduta n. 37

   OLIVERIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nella giornata dal 13 giugno iscritti e dirigenti alla Cgil picchetteranno le porte dell'ingresso principale dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, con la presenza annunciata dei massimi dirigenti regionali di categoria e confederali e di Salvatore Chiaramonte, della segreteria nazionale Funzione pubblica (Fp-Cgil), per protestare contra le gestione sempre più scriteriata della sanità crotonese e contro il licenziamento discriminatorio di uno dei 130 precari ex obiettivo lavoro (Antonio Vasapollo) assorbiti dalla società privata Gesan srl;
   il licenziamento, per i sindacati, sarebbe avvenuto non tenendo conto delle normali procedure che regolano i rapporti tra i lavoratori, ma solo perché lo stesso rivestirebbe la qualifica di delegato sindacale della cgil;
   il segretario provinciale della Fp-Cgil di Crotone, Franco Grillo, ha già provveduto a chiedere un incontro con il direttore generale dell'Asp competente, Antonio Rocco Nostro, al fine di verificare quale siano le effettive motivazioni che abbiano portato al licenziamento del lavoratore, delegato sindacale della cgil;
   il signor Antonio Vasapollo per quasi venti anni ha prestato servizio presso il presidio ospedaliero di Crotone; molte pertanto sarebbero le perplessità, circa la motivazione che la mancata riassunzione del lavoratore sia dovuta al non superamento del periodo di prova necessario per la riassunzione –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto rappresentato e quale sia il loro orientamento in ordine alle iniziative da assumere in merito alla presunta ingiustizia compiuta;
   se i Ministri interrogati non ritengano necessario verificare se la società privata Gesan srl abbia rispettato, nell'adottare la scelta del licenziamento, tutte le norme a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. (4-00942)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 177
4-00942
presentata da
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede se siano state rispettate le norme a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nella scelta, da parte della società privata Gesan s.r.l., di licenziare il signor Antonio Vasapollo, si rappresenta quanto segue.
  Si precisa preliminarmente che in caso di licenziamento del lavoratore, la sede appropriata per la tutela dei suoi diritti è quella giurisdizionale, e che, comunque, questo Ministero non dispone allo stato di elementi per affermare se il licenziamento in questione sia stato effettivamente disposto per motivi discriminatori in ragione delle attività sindacali svolte dal signor Vasapollo.
  Tuttavia, la presente interrogazione fornisce l'occasione per richiamare l'attuale stato della normativa e della giurisprudenza in tema di licenziamenti discriminatori. Al riguardo si osserva che tale figura è attualmente disciplinata dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).
  Le suddette disposizioni normative, arricchitesi nel corso degli anni con interventi della normativa di derivazione comunitaria, sanciscono la nullità del licenziamento dettato da ragioni di ordine sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età o basate sull'orientamento sessuale.
  Spetta tuttavia al lavoratore dimostrare l'origine discriminatoria del licenziamento, pur potendo avvalersi del regime probatorio agevolato stabilito dai decreti legislativi n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) ambedue del 9 luglio 2003 (articolo 4), e dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 44) recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
  Detto licenziamento è nullo indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro ed a prescindere dalle motivazioni addotte, anche se riferito ai dirigenti e ai lavoratori in prova.
  Gli effetti del recesso da parte del datore di lavoro sono quelli previsti dai primi due commi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 come recentemente novellati dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i quali stabiliscono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura del risarcimento non può in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale. Il datore di lavoro è condannato inoltre per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiCarlo Dell'Aringa.

Classificazione EUROVOC:
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licenziamento

diritto del lavoro