ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00876

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 34 del 17/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/06/2013
Stato iter:
17/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2014
CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/07/2013

SOLLECITO IL 06/08/2013

SOLLECITO IL 02/09/2013

SOLLECITO IL 02/10/2013

SOLLECITO IL 18/11/2013

SOLLECITO IL 10/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 08/01/2014

SOLLECITO IL 05/02/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2014

CONCLUSO IL 17/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00876
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Lunedì 17 giugno 2013, seduta n. 34

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   come lamentato, anche recentemente ed in diverse occasioni, dalle associazioni di categoria e dai consorzi per la raccolta e il riciclo di pneumatici risulta sempre più necessario combattere il preoccupante fenomeno della vendita al dettaglio degli pneumatici attraverso «canali web» senza l'applicazione del contributo ambientale da parte di soggetti commerciali con sede all'estero;
   in base ad alcune stime, infatti, questo rappresenta un settore in sensibile crescita e già oggi copre circa il 3 per cento del mercato, equivalente a 2 milioni di pezzi che corrispondono a circa 12 mila tonnellate di PFU. Da queste stime il potenziale mancato versamento del contributo ambientale ammonterebbe a circa 5 milioni di euro. Questo comporta 3 gravi conseguenze per il settore. Innanzitutto, un mancato introito per l'erario pari a 1 milione di euro, in ragione dell'IVA applicata al contributo. In secondo luogo, questo ingiusto vantaggio sul prezzo di vendita, ottenuto dalla mancata applicazione del contributo, comporta una distorsione della concorrenza che danneggia i produttori e gli importatori che applicano correttamente la legge e il contributo. Terza e ultima conseguenza consta nel fatto che questi pneumatici, non contabilizzati come immessi sul mercato, una volta giunti a fine vita ricadono sulla collettività, per la loro raccolta e trattamento, per un costo stimabile in circa 5 milioni di euro;
   le società straniere, come già espresso, non applicano il predetto contributo nella vendita online poiché intrattengono il rapporto commerciale direttamente con il consumatore acquirente, senza l'intermediazione di un importatore, sfuggendo alle categorie previste dalla normativa vigente concepita quando ancora gli acquisti online risultavano essere marginali e che risulta oramai obsoleta;
   da ultimo questa lacuna normativa innesca poi il rischio di abbandono illegale poiché in caso di acquisto online di pneumatici è, nella quasi totalità dei casi, previsto il montaggio presso un gommista autorizzato, che in assenza di pagamento del contributo di smaltimento su quelli nuovi non accetta il ritiro degli pneumatici e che spesso vengono così dispersi nell'ambiente –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della questione e se non intendano intervenire con urgenza sulla normativa vigente ovvero, ove possibile, anche attraverso una circolare ministeriale, imponendo il pagamento del contributo ambientale anche per gli acquisti online di pneumatici venduti da soggetti commerciali con sede all'estero al fine di tutelare l'ambiente, la concorrenza e combattere l'elusione fiscale dell'IVA. (4-00876)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 17 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 175
4-00876
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — In data 8 giugno 2011 nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2011, n. 131, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, recante «Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale», il quale, con specifico riferimento al settore degli pneumatici, ha introdotto la responsabilità estesa del produttore del prodotto.
  Il citato decreto ha quali principali destinatari i «produttori» e gli «importatori» di pneumatici. A carico di questi ultimi istituisce l'obbligo di «gestione» di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
  Premesso che i rischi d'incongruenza e di distorsione del mercato paventati dall'interrogante non appaiono affatto trascurabili, in base al combinato disposto delle lettere
c) e d) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 82 del 2011 rientrano nella succitata categoria di soggetti obbligati anche quei «produttori» ed «importatori» di pneumatici che, attraverso forme di vendita degli pneumatici via «canali web», si trovino a immettere pneumatici del mercato nazionale.
  Infatti, l'articolo 2, lettera
d) citata, descrive la «figura giuridica» del «produttore» o dell’«importatore» di pneumatici come quella di «colui che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio». Questa definizione di «produttore» o di «importatore» di cui al citato articolo 2, lettera d), e ulteriormente precisata all'articolo 2, lettera c) che, chiarendo il concetto giuridico di «immissione», afferma che ha luogo una «immissione sul mercato» nel «momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile».
  Immettere pneumatici significa, quindi, stante il tenore letterale dell'articolo 2, lettera
c), «farne oggetto di cessione» («per la prima volta ... nel mercato nazionale del ricambio») «a qualsiasi titolo» e «mediante atto idoneo e documentabile».
  Dunque, all'esito dei coordinamento delle definizioni contenute nelle lettere
c) e d) dell'articolo 2, è «produttore» o «importatore» ogni «persona fisica o giuridica che immette nel mercato nazionale», mentre l'azione di immettere si concreta nel «fare oggetto di cessione».
  Il presupposto applicativo del sistema di obblighi e oneri prefigurato dal decreto ministeriale n. 82 del 2011, ivi incluso di mettere in fattura il cosiddetto «contributo ambientale», consiste quindi nell'operazione di immettere gli pneumatici nel mercato nazionale tramite il perfezionamento di una cessione contrattuale atta a destinare la merce al territorio nazionale.
  Su queste basi letterali e sistematiche, già a legislazione vigente, tenendo al contempo conto della coerente necessità di prevenire facili ed ingiustificate elusioni della disciplina, quando gli pneumatici oggetto di trasferimento commerciale sono destinati al mercato nazionale, non è idoneo ad inibire l'operatività del decreto ministeriale n. 82 del 2011 ne l'eventualità che il venditore a distanza operante via «canali web» abbia sede in altro paese (trattandosi di circostanza di per stessa non impeditiva dell'operazione di «immettere», rilevante ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 2011), né, per analoghe motivazioni, considerazioni di carattere civilistico condotte in forza dalla normativa commerciale pertinente, eventualmente anche per volontà delle parti (essendo tra l'altro in discussione l'applicazione di norme di diritto pubblico, e non privati, estranee alla disponibilità privata e propedeutiche alla protezione dell'ambiente).
  Sintetizzando, il decreto ministeriale n. 82 del 2011 non giustifica l'esenzione dagli obblighi e dagli adempimenti prescritti dal citato decreto dei soggetti operanti, dall'estero, tramite la commercializzazione elettronica attraverso «canali web» di pneumatici a distanza all'interno del mercato italiano.
  Ciò, anche in considerazione del fatto che l'importazione di pneumatici nel territorio italiano genera un impatto ambientale non diverso da quello che avrebbe luogo se gli strumenti di negoziazione prescelti fossero quelli tradizionali, sottoposti ai vincoli regolamentari del citato decreto ministeriale n. 82 del 2011. Peraltro, nella denegata ipotesi di un'esclusione dei predetti soggetti, gli oneri per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti dai pneumatici venduti a distanza finirebbero – in violazione del principio comunitario e nazionale del «chi inquina paga» – per gravare sul sistema e nello specifico sui soggetti operanti all'interno e nel rispetto del decreto ministeriale n. 82 del 2011 che si troverebbero esposti a dover gestire non solo gli pneumatici fuori uso pari alla loro quota di immissione nel mercato italiano del ricambio degli pneumatici, ma anche quegli pneumatici fuori uso immessi dai competitori occultamente dispensati.
  D'altronde, soluzioni equivalenti in settori affini sono avallate dal combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera
m) e 10, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (attuativo della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, in materia di «riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di smaltimento dei rifiuti») nonché dal combinato dell'articolo 2, comma 1, lettera n) e lettera p) del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (recante «attuazione della direttiva n. 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti»).
  In conclusione, a legislazione vigente anche il venditore di pneumatici stabilito in un altro Stato membro che cede a consumatori in Italia tramite «canali web» (B2C) rientra – ai fini del decreto ministeriale n. 82 del 2011– nella nozione di «importatore degli pneumatici» ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto dovendo, pertanto, anche adempiere agli obblighi statuiti dal citato decreto ministeriale.
  Ad ogni buon conto, giova ricordare che superata la soglia annuale limite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, valevole per l'Italia in caso di vendite effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato UE nei confronti di un privato consumatore o di un soggetto che beneficia del regime derogatorio di un altro Stato membro, le spedizioni vengono obbligatoriamente tassate nello Stato di destinazione e quindi, nel caso di specie, in Italia con applicazione obbligatoria del relativo regime IVA. In tali casi il cedente deve nominarsi un rappresentante fiscale o aprire una partita IVA in Italia mediante identificazione diretta provvedendo direttamente all'adempimento agli obblighi di legge, tra cui non solo quelli fiscali, ma anche quelli previsti dal decreto ministeriale n. 82 del 2011.
  Per le vendite a distanza effettuate da operatori extra-UE nei confronti di privati, occorrerebbe incrementare la vigilanza doganale che deve essere messa in condizione di ricevere dai produttori ed importatori di pneumatici, nonché dalle loro forme associate ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 82 del 2011, notizia dell'importo del contributo ambientale applicato al fine di far concorrere detto contributo all'imponibile doganale e IVA, nonché stabilire con disposizione normativa le modalità di riscossione e gestione di detto contributo eventualmente riscosso dalle dogane.
  Alla luce di quanto sopra specificato, questo Ministero valuterà in che modo darne idonea pubblicità, anche coordinandosi – ove necessario o opportuno – con le competenti autorità in ambito UE e, ad ogni modo, con le competenti autorità nazionali, specie quelle fiscali e doganali, considerato che il contributo ambientale previsto dal decreto ministeriale n. 82 del 2011 concorre a formare base imponibile in dogana ai fini dazi e IVA.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Internet

pneumatico

accordo commerciale

prezzo di vendita

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importazione

IVA

norme giuridiche sulla concorrenza