ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00831

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 32 del 12/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 12/06/2013
Stato iter:
13/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2013
CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2013

CONCLUSO IL 13/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00831
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Mercoledì 12 giugno 2013, seduta n. 32

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   il parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albumi, istituito nel 1991, si estende su un territorio di circa 181.048 ettari, dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'Appennino campano-lucano;
   dalla necessità di tutelare il Cilento dalle speculazioni edilizie e da un distruttivo turismo di massa, nonché per finalità di riorganizzazione e ottimizzazione delle attività economiche, in particolare, agricole, zootecniche, forestali e turistiche, è nato nel 1995 l'Ente Parco;
   le eccessive restrizioni in materia edilizia, tutte giustificate nell'ottica della salvaguardia ambientale, hanno portato negli ultimi anni alla paradossale situazione per cui le attività produttive esistenti nell'area parco rischiano di scomparire;
   in particolare, il piano del parco, quale fondamentale strumento di pianificazione urbanistico-territoriale, dispone espressamente all'articolo 8 che «nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'articolo 31 legge n. 457 del 1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla legge n. 219 del 1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell'imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla legge regionale 14/1982»;
   sulla base di questa norma, l'Ente Parco sosterrebbe fermamente che ai sensi della legge regione Campania n. 14 del 20 marzo 1982 nelle zone agricole le opere di nuova edificazione e/o ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati di tipo rurale adibiti in funzione degli usi agricoli possono essere realizzate esclusivamente da imprenditori agricoli professionali (IAP);
   questa interpretazione ha causato una preoccupante situazione che ha assunto negli anni grosse dimensioni e che inevitabilmente porterà alla scomparsa delle piccole proprietà contadine con le proprie tradizioni e quindi all'abbandono di una vasta area del territorio;
   la lettura della legge regionale n. 14 del 1982 operata dall'Ente parco genera, infatti, una situazione assurda a danno di proprietari conduttori in economia e/o dei coltivatori diretti, che si vedrebbero impossibilitati a procedere alla manutenzione del fabbricato o alla sua ristrutturazione se non in possesso della qualifica di IAP, rilasciata dalla regione Campania a conclusione di un corso biennale;
   a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che, stante la conformazione territoriale del Cilento, caratterizzata da un'estrema parcellizzazione della proprietà, la qualifica di IAP diventerebbe di fatto impossibile da acquisire, occorrendo a tal fine che una significativa parte della capacità reddituale provenga dall'attività agricola;
   in realtà, la citata legge regionale, al titolo II – articolo 1, comma 8, cita testualmente: «nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153»;
   una corretta interpretazione della norma evidenzia come il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale debba essere posseduto dagli affittuari o dai mezzadri che conducono un fondo agricolo in modo professionale, quale attività principale;
   suddetta legge regionale non vieta, invece, al proprietario conduttore in economia, che eventualmente svolga un'attività lavorativa principale diversa e che abbia o meno concesso in affitto il fondo, di ristrutturare e/o edificare fabbricati, nei limiti naturalmente delle norme urbanistiche;
   è evidente che opere di ristrutturazione edilizia e urbanistica contribuirebbero in maniera importante alla conservazione e valorizzazione dello stupendo patrimonio immobiliare del Cilento e del Vallo di Diano;
   la nascita del parco dovrebbe rappresentare per il territorio e i suoi cittadini uno strumento di crescita e non di immobilismo;
   ciò è ancora più vero in un periodo come quello che si sta vivendo, nel quale anche un piccolo intervento edilizio e/o artigianale diventa vitale per combattere la crisi economica che attanaglia il Paese –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza ritengano opportuno adottare al fine di chiarire la problematica delle eccessive restrizioni in materia edilizia che preoccupa i comuni situati nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. (4-00831)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 138
4-00831
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante ha esposto con dovizia di particolari la problematica connessa alla applicazione da parte dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni delle disposizioni recate dall'articolo 8 del Piano del Parco, laddove vengono posti dei limiti, nelle zone C1 e C2 del Parco, agli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati di tipo rurale adibiti in funzione degli usi agricoli.
  Sul punto, appare preliminarmente opportuno inquadrare la problematica da un punto di vista più generale.
  In primo luogo, si rammenta che il perseguimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle aree protette viene organicamente disciplinato dalla legge-quadro in materia di aree naturali protette (legge n. 394 del 1991 e successive modificazioni e integrazioni) che affida agli enti parco, quale organismo preposto alla tutela dei valori naturali e ambientali dell'area interessata, la proposta del Piano del Parco (articolo 12) quale strumento per conseguire tale tutela.
  In particolare, il comma 2 del predetto articolo 12, impone che «il piano suddivida il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori».
  E, infatti, il Piano del Parco nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, nel recepire le richiamate disposizioni, individua, al comma 8 dell'articolo 8 delle norme di attuazione, gli interventi edilizi consentiti in zona C1 e C2 (di protezione). In esse, in particolare, sono ammesse nuove costruzioni e ogni intervento edilizio eccedente quanto riservato alle lettere
a, b e c dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 solo se realizzato in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell'imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate (da un piano di sviluppo aziendale) e di quanto stabilito dalla legge regionale Campania n. 14 del 1982.
  Sul punto specifico, a fronte di quanto ritenuto dall'interrogante secondo il quale la limitazione operata a determinati soggetti qualificati a richiedere opere di nuova edificazione trova fondamento appunto nella richiamata norma regionale, l'Ente Parco appositamente interpellato, al contrario, ha tenuto a precisare che, in realtà, il richiamo ad essa viene effettuato al solo scopo di rimarcare i limiti di densità edificatoria previsti per le zone agricole.
  Infatti, viene sostenuto, il richiamo alla legge regionale Campania n. 14/82 recante gli «indirizzi programmatici e le direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'articolo 1, 3o comma della legge regionale n. 65/81», al Titolo II dell'allegato 1, individua non soltanto i soggetti aventi titolo a richiedere la concessione edilizia (oggi permesso a costruire) ma anche i parametri di pianificazione da tener conto per la redazione degli strumenti urbanistici comunali nelle differenti zone omogenee dei piani regolatori generali.
  Pertanto, il Piano del Parco lascia fermi i limiti di densità edilizia previsti nel pertinente piani regolatori generali vigenti nelle zone agricole, limitando, nel contempo, ai soli imprenditori agricoli il novero dei soggetti titolati alla richiesta di concessione edilizia per nuove costruzioni e ampliamenti volumetrici.
  Tale limitazione (e la conseguente esclusione dei conduttori in economia e/o dei coltivatori diretti tra i soggetti legittimati alla nuova edificazione in zona C1 e C2) trova fondamento nell'esigenza di evitare, in zone agricole, la proliferazione di edifici e costruzioni che non siano strettamente funzionali alle attività agricole e pastorali.
  È stato, poi, opportunamente evidenziato che in ordine alla predetta interpretazione di imprenditore agricolo è stato chiesto dall'Ente Parco un apposito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, che, in tale occasione, ha confermato l'indirizzo assunto dallo stesso Ente, richiamando la definizione di imprenditore agricolo professionale di cui al comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
  La bontà di tale interpretazione, riferisce ancora l'Ente Parco, è stata, altresì, confermata da recenti pronunciamenti del Tar Campania – Sezione di Salerno, che hanno visto coinvolto il medesimo Ente in contenziosi afferenti proprio la limitazione della potestà edificatoria ai soli imprenditori agricoli a titolo professionale (vedi Tar Campania, Salerno, I Sezione, n. 1930 del 6 dicembre 2011; T.A.R. Campania, Salerno, I sezione, n. 204 del 28 gennaio 2013).
  Allo stesso tempo, non appaiono conferenti le considerazioni espresse dall'interrogante in merito alla impossibilità per i conduttori in economia e/o dei coltivatori diretti di procedere alla manutenzione dei fabbricati di proprietà ricadenti nell'ambito territoriale interessato dalle disposizioni sopra richiamate.
  Infatti, la normativa recata dal Piano del Parco, mutuando le disposizioni della legge-quadro n. 394/91, consente attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutte le zone dell'area protetta, così come sono ammessi, altresì, lavori di risanamento conservativo nelle zone
b), di riserva generali orientate, c), di protezione e, d), di promozione economica e sociale.
  Così, le attività di manutenzione e finanche di risanamento conservativo sono consentite nella parte di gran lunga più ampia del territorio protetto, coincidente con quella caratterizzata da maggiore antropizzazione.
  Del resto, finalità del Piano del Parco è anche quella di conservazione delle risorse naturali rispetto alla disciplina edificatoria prevista per le zone C1 e C2 dell'area protetta.
  Tale problematica, peraltro, si inserisce di tutta evidenza nel complessivo dibattito in corso, a livello nazionale, in materia di consumo del suolo, anche in relazione al recente disegno di legge sulla materia di recente licenziato dal Governo. Appare opportuno, in tal senso, sottolineare come all'interno di un'area protetta risulta necessario evitare il rischio di una compromissione di quelle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante interesse naturalistico e ambientale, e che, ai sensi dell'articolo 1 della ripetuta legge-quadro n. 394 del 1991, costituiscono parte integrante del patrimonio naturale del paese, che gli Enti di gestione di un'area naturale protetta hanno il dovere istituzionale di conservare, tutelare e promuovere.
  E in questa direzione si è mosso il Piano del Parco di cui oggi si discute, il quale ha inteso limitare il dilagante processo di occupazione di vaste aree a destinazione agricola con manufatti definiti agricoli, il più delle volte, solo in sede progettuale, ma aventi tutt'altra destinazione nella realtà dei fatti.
  Non è opinabile, per fatti conclamati, che questo processo di urbanizzazione diffusa, a bassa densità, interessa senz'altro la regione Campania e, in particolare, i comuni costieri dove è più forte la pressione speculativa.
  Oltre che comportare la perdita dei valori paesaggistici ed ambientali, questo processo di trasformazione agraria genera un immagine di degrado degli insediamenti prodotti, a cui contribuisce l'assenza di opere di urbanizzazione tanto necessarie quanto più diffuso è il fenomeno (e cioè strade, marciapiedi, piste ciclabili, fognature, rete elettrica canalizzata, aree per la sosta e lo svago, eccetera).
  I versanti collinari, in particolare, un tempo sapientemente coltivati e modellati dal lavoro dell'uomo con terrazzamenti retti da muri di pietrame a secco, stanno assumendo l'aspetto di un
continuum «rururbano» (un mix tra urbano e rurale) indifferenziato, caratterizzato dalla progressiva compromissione dei funzionamenti produttivi con quelli ecologici ed estetico-percettivi del territorio rurale, in assenza di ogni peculiare qualità sia urbana che rurale.
  E proprio per mettere un freno a questa trasformazione del territorio rurale «aperto», piano territoriale regionale approvato con legge regionale Campania n. 13 del 2008 ha individuato, nelle linee guida, dei criteri correttivi finalizzati a bloccare lo
sprawl edilizio, e cioè a dire della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera.
  Tale fenomeno, che ovviamente interessa tutte le aree agricole della Regione Campania, è da ritenersi, per quanto qui interessa, ancora più grave e allarmante alla luce della continua richiesta di autorizzazioni per la costruzione di case «cosiddette» agricole nelle aree oggetto di tutela da parte dell'Ente Parco interessato. Una loro eventuale evasione che non sconti il coevo obbligo di valutarne la conformità alle regola di tutela del territorio, potrebbe mettere a rischio quei valori ambientali e paesistici che hanno giustificato la istituzione di un'area naturale protetta nazionale, come appunto il Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, e il suo inserimento nella lista del patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco.
  Ed è in questa ottica che si deve, appunto, ritenere più che adeguato e rispondente alle normative di riferimento, il criterio informativo che ha guidato tutte le amministrazioni locali e territoriali interessate e coinvolte nel processo di elaborazione ed approvazione del Piano del Parco, il quale ha inteso, tra l'altro, porre un freno al sopra riferito allarmante fenomeno di alterazione del paesaggio rurale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO

EUROVOC :

licenza edilizia

protezione dell'ambiente

urbanistica

parco nazionale

edificio

speculazione immobiliare