ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00789

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA CINZIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA', LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA', LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI 11/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 21/12/2013
Stato iter:
21/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2013
DELRIO GRAZIANO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/12/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2013

CONCLUSO IL 21/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00789
presentato da
FONTANA Cinzia Maria
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   con atto notarile di compravendita in data 10 ottobre 2006 la Coni servizi spa alienava alla Società SAI Immobiliare Srl la proprietà del complesso sportivo denominato «Velodromo Pierino Baffi» sito in Crema (Cremona), di proprietà del C.O.N.I. dall'anno 1941;
   dagli anni ’50 sino al momento dell'alienazione nel 2006 l'immobile in questione era stato concesso in uso al comune di Crema da C.O.N.I. attraverso la stipula di una convenzione, che sanciva l'interesse pubblico della struttura destinata alla promozione e alla pratica dello sport, in particolare per l'attività di ciclismo su pista. Molti campioni della pista sono infatti cresciuti fin dalle categorie giovanili nel contesto delle attività federali svoltesi a Crema;
   con decreto 20 novembre 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, dichiarava il Velodromo di Crema di interesse storico artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 2004, sottoponendolo quindi a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto;
   con sentenza n. 20/2010 il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione II) respingeva i ricorsi proposti da Coni Servizi spa e da SAI Srl contro il Ministero per i beni e le attività culturali;
   con sentenza n. 03894/2011 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respingeva gli appelli per la riforma della sentenza Tar Lombardia n. 20/2010 presentati da Coni Servizi spa e da SAI Srl;
   il contratto di compravendita tra la Coni Servizi spa e la Società SAI Srl veniva quindi a cessare nel mese di maggio 2012 e il Velodromo Pierino Baffi di Crema ritornava quindi di proprietà del C.O.N.I.;
   è intenzione della Coni Servizi spa procedere comunque all'alienazione del Velodromo, su cui tuttavia permane il doppio vincolo: quello della Soprintendenza e quello urbanistico della destinazione d'uso a fini sportivi;
   l'amministrazione comunale di Crema ha proposto a Coni Servizi spa la sottoscrizione di una convenzione per la gestione dell'impianto anche temporanea, in attesa di una definizione della pratica;
   la città di Crema si trova del resto nella spiacevole situazione di assistere al degrado e all'incuria di un patrimonio sportivo rilevante per il territorio, in quanto non più concesso in uso ormai da un anno, mentre l'affidamento in gestione al comune ne permetterebbe l'utilizzo e la cura adeguata;
   all'ente C.O.N.I. permane la funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione per l'attività promozionale dello sport in Italia –:
   quali iniziative intenda il Governo adottare per garantire l'utilizzo della struttura e, di conseguenza, la sua destinazione alla pratica sportiva del ciclismo su pista, attraverso la sottoscrizione pur temporanea di una nuova convenzione tra il comune di Crema e la Coni Servizi spa, trattandosi di un bene che è sempre stato al servizio della città di Crema e di tutto il territorio limitrofo. (4-00789)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 21 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 143
4-00789
presentata da
FONTANA Cinzia Maria

  Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue.
  La Coni Servizi Spa, per effetto del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, nell'anno 2002, è proprietario del Velodromo «Pierino Baffi» sito in Crema.
  Nell'ottobre 2006, a seguito di procedura pubblica di vendita, aliena il complesso sportivo della Società Anonima-immobiliare (Sai) srl.
  Nel novembre 2007 il Ministero dei beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, dichiara di interesse storico artistico l'impianto. Il provvedimento di apposizione del vincolo storico artistico è impugnato dalla Coni servizi Spa e dalla Sai srl dinanzi alla giurisdizione amministrativa, che lo ritiene legittimo.
  In conseguenza delle sentenze dei giudici amministrativi, la Coni servizi Spa e la Sai risolvono consensualmente la compravendita, e dal novembre 2012 la Coni servizi Spa rientra nel possesso del velodromo.
  Nel febbraio 2013, la Coni servizi Spa decide, in conformità ad una perizia tecnica che evidenzia l'inagibilità del complesso sportivo e quantifica in una spesa superiore ad 1.5 milioni di euro la revisione dei manufatti, di mantenere chiuso l'impianto per ragioni di sicurezza, non essendo possibile trovare i fondi necessari per il restauro.
  Il sindaco del comune di Crema, con nota del 16 aprile 2013, esprime alla Coni servizi Spa interesse ad approfondire gli aspetti tecnico-economici di un possibile acquisto dell'immobile, e a valutare anche l'ipotesi di affidamento in comodato d'uso dell'impianto allo stesso comune.
  La Coni servizi Spa, con lettera del 22 aprile 2013, risponde al comune di Crema e riconferma l'impossibilità di consentire l'utilizzazione dell'impianto nello stato attuale di inagibilità, la volontà di alienare il velodromo nel rispetto delle procedure previste per i beni di interesse culturale, ed invita il comune a far pervenire una proposta di acquisto da sottoporre al primo consiglio di amministrazione utile.
  Alla Coni servizi Spa non è ancora pervenuta altra comunicazione dal comune di Crema, in ogni caso la Spa conferma la disponibilità a trovare con l'amministrazione comunale qualunque soluzione che possa soddisfare esigenze ed interessi reciproci.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota n. 0015177 del 5 settembre 2013, ha specificato che, in forza del decreto di interesse storico artistico, emanato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 20 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il velodromo «Pierino Baffi» di Crema è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dalla parte II del Codice, comprese quelle relative all'imprescindibile necessità di ottenere preventive autorizzazioni per eventuali alienazioni dello stesso.
  Sebbene il bene sia alienabile, l'operazione risulta, infatti, procedibile solo ai sensi dell'articolo 55 del Codice che recita: «L'autorizzazione è rilasciata su parere del Soprintendente, sentita la regione e per suo tramite gli altri enti pubblici territoriali interessati.
  Il provvedimento in particolare:
   a. detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
   b. stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
   c. si pronuncia sulla congruità delle modalità ed i tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta».

  Ancora, sempre all'articolo 55, comma 3-bis il predetto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha rilevato che «l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico ed artistico del bene medesimo».
  Permangono, dunque, in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tutte le facoltà di prescrizione circa le destinazioni d'uso compatibili, la valutazione e il controllo dell'eventuale processo di alienazione proposto, che non può essere autorizzato se non rispondente ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di Beni Culturali, anche in ordine alla fruizione e valorizzazione del bene. È pacifico, quindi, come un'eventuale proposta di destinazione d'uso che snaturi i presupposti fondanti del provvedimento di tutela emanato (basato anche sulla stretta connessione tra la componente architettonica e strutturale e la funzione ciclistica) non sia recepibile.
  Con riferimento, invece, alle condizioni di conservazione e alla possibilità di fruizione del bene tutelato, in data 3 gennaio 2013 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha ricordato alla proprietà tanto gli obblighi conservativi previsti all'articolo 30, comma 1 e le misure di protezione previste all'articolo 20, comma 1, del Codice, in capo alla stessa, quanto il dettato dell'articolo 112, comma 6, che specifica come: ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. Contestualmente il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo chiedeva, ai sensi dell'articolo 105 del Codice, di conoscere le previsioni in essere per il rispetto del diritto di uso e godimento del bene in oggetto che il pubblico abbia acquisito.
  In data 13 febbraio 2013, con nota prot. n. 11, indirizzata alla citata Direzione regionale, la società Coni servizi Spa riscontrava comunicando: «questa Società ritiene che il perseguimento del risultato della valorizzazione del bene possa essere raggiunto solo attraverso l'alienazione dello stesso ad un soggetto, pubblico o privato, nel rispetto della sua destinazione d'uso e del vincolo di interesse storico artistico su di esso gravante, considerato che il bene medesimo non riveste carattere di strumentalità e che la dismissione rientra negli specifici obiettivi posti alla Coni servizi Spa dall'azionista (Ministero dell'economia e delle finanze)».
  Per quanto sopra esposto, il Ministero dei beni e le attività culturali e il turismo ritiene che anche una eventuale alienazione del bene non possa che essere orientata ad un recupero sia della funzionalità sportiva, sia della fruibilità dello stesso.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo precisa che all'attività di valorizzazione concorrono sia lo Stato che la regione e gli altri enti pubblici territoriali di riferimento, i quali, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, risultano avere anch'essi titolo a gestire la problematica.
  La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha offerto la massima disponibilità a collaborare con regione Lombardia, comune di Crema e proprietà per la definizione di un progetto di valorizzazione del velodromo, nel rispetto del provvedimento di tutela del 20 novembre 2007.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieGraziano Delrio.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI )

GEO-POLITICO:

CREMA,CREMONA - Prov,LOMBARDIA

EUROVOC :

giochi olimpici

organizzazione sportiva

societa' per azioni

sport