ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00758

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 30 del 06/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: TOTARO ACHILLE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00758
presentato da
TOTARO Achille
testo di
Giovedì 6 giugno 2013, seduta n. 30

   TOTARO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   a seguito di ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Firenze – ufficio del G.I.P. nr. 17646/08, RGNR – nr. 19049/08 il questore di Firenze ha disposto la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ex articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 a decorrere dall'11 maggio 2009 a carico dell'ispettore capo Antonio Fantasia;
   per sostenere la richiesta di custodia cautelare il pubblico ministero ha ipotizzato, a carico di Fantasia, oltre al reato di concorso in furto aggravato, l'ulteriore reato di peculato (articolo 314 c.p.) per aver utilizzato la scheda telefonica (sim) in suo possesso e con tariffazione agevolata, poiché in convenzione tra il dipartimento della pubblica sicurezza e la TIM, per telefonate a privati cittadini e non solo verso altri colleghi. Tale ipotesi di peculato era assolutamente infondata visto che l'ispettore capo Fantasia pagava regolarmente il canone e gli addebiti del traffico vocale con ritenuta diretta in busta paga: già il giudice di primo grado aveva escluso la fondatezza dell'accusa di peculato con la dichiarazione in sentenza de «il fatto non sussiste»;
   sempre in primo grado l'ispettore è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione per concorso in furto aggravato; proposta impugnazione in appello veniva emessa in data 3 dicembre 2012 nei confronti dell'ispettore Fantasia sentenza di assoluzione da tutte le residuali ipotesi di reato per «non aver commesso il fatto»;
   la sentenza è stata depositata in cancelleria in data 7 gennaio 2013 ed in piena conoscenza dell'amministrazione della P.S. almeno dal 24 gennaio 2013 (come da acquisizione atti);
   decorsi i termini di opposizione in Cassazione la sentenza viene dichiarata irrevocabile a far data dal 28 marzo 2013;
   l'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 impone all'amministrazione la revoca a tutti gli effetti della sospensione cautelare se il procedimento penale che l'ha generata è definito con sentenza di assoluzione, la quali dichiari che l'imputato non lo ha commesso;
   fino al 17 maggio 2013, a distanza di 46 giorni dalla definizione del procedimento penale, ed, a oltre 5 mesi dal deposito della sentenza di assoluzione, a quanto consta all'interrogante, nessun atto di revoca della sospensione cautelare disposta ex articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 è stato adottato dallo stesso questore di Firenze che l'aveva disposta;
   in data 22 aprile 2013 il questore ha nominato un funzionario istruttore che ha dato avvio ad un procedimento disciplinare; tale procedimento secondo l'interrogante appare viziato ab origine dal mancato rispetto dei termini di avvio dell'azione disciplinare poiché iniziato oltre il 120o giorno dal deposito della motivazione della sentenza di assoluzione, contestando a Fantasia fatti e comportamenti non accertati e nemmeno contestati dall'autorità giudiziaria ma solamente menzionati nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP al fine di tentare di delineare un quadro inquietante e generale della personalità del Fantasia, al solo scopo di giustificare e motivare il provvedimento restrittivo;
   c’è la possibilità che l'amministrazione arrivi a deliberare un provvedimento disciplinare di destituzione che avrebbe efficacia retroattiva e che farebbe salvi gli effetti della sospensione cautelare dal servizio, ingiustamente sofferta, e quindi deresponsabilizzarsi nei confronti della Corte dei conti (che potrebbe addebitare all'amministrazione il danno erariale per il periodo di mancato impiego in servizio dell'ispettore al quale deve essere corrisposta la differenza di quello che non ha percepito in quattro anni di sospensione con l'ulteriore conseguenza della ricostruzione della carriera e degli effetti previdenziali e pensionistici);
   sussiste il dubbio che l'amministrazione continui a tenere sospeso l'ispettore senza giustificato motivo con l'intenzione, contrariamente a quanto disposto dalla normativa vigente (articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981), di pervenire a un ulteriore provvedimento di sospensione cautelare (facoltativa, cioè a seguito di valutazione molto discrezionale sulla gravità dei presunti comportamenti posti in essere dall'ispettore ed oggetto di procedimento disciplinare), in attesa della definizione del procedimento disciplinare di destituzione, il quale, dando continuità all'attuale sospensione che appare all'interrogante illegittima eviterebbe la restitutio in integrum all'ispettore di tutti gli effetti giuridici ed economici;
   si aggiunga che è stata formalmente richiesta la revoca della sospensione cautelare e il reintegro in servizio con istanza del 26 aprile 2013 alla quale non è stata data alcuna risposta da parte dell'amministrazione –:
   quali siano i motivi della mancata revoca della sospensione cautelare (con gli effetti giuridici ed economici richiamati) e dell'avvio del procedimento disciplinare, che analogamente l'interrogante ritiene infondato se non illegittimo, connesso al procedimento penale definito, si ripete, con l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
   quali iniziative intenda assumere per assicurare il rispetto della normativa vigente, il ristabilimento della legalità con la revoca della sospensione cautelare, la riammissione in servizio e la restitutio in integrum a tutti gli effetti giuridici ed economici, valutando quindi, con la massima attenzione, le eventuali richieste inoltrate dalla questura di Firenze tese ad ottenere un ulteriore periodo di sospensione cautelare facoltativa. (4-00758)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1981 0737

GEO-POLITICO:

FIRENZE,FIRENZE - Prov,TOSCANA

EUROVOC :

polizia

procedura disciplinare

reato

nomina del personale