ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00751

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 30 del 06/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/06/2013
MINISTERO DELL'INTERNO 12/06/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 28/08/2013
Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2013
DELRIO GRAZIANO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00751
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 6 giugno 2013, seduta n. 30

   CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in data 28 aprile 2010 il signor Alberico Gambino è stato proclamato eletto alla carica di consigliere regionale della Campania;
   in data 6 settembre 2011, a seguito dell'applicazione della misura cautelare disposta dal GIP del tribunale di Salerno, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ha disposto la sospensione del signor Gambino dalla suddetta carica consiliare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990, con effetto dal 14 luglio 2011;
   il signor Gambino è stato di fatto impossibilitato e interdetto dall'espletamento del suo mandato elettorale di consigliere regionale per un anno e otto mesi, dal 14 luglio 2011 al 12 marzo 2013, data in cui il tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), con sentenza non ancora definitiva, lo ha rimesso in libertà, assolvendolo peraltro dall'imputazione che aveva generato il provvedimento cautelare;
   ai sensi dell'articolo 4-quater della citata legge n. 55 del 1990 la sospensione dalle cariche politiche in essa elencate, tra le quali rientra la carica a consigliere regionale, «cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio»;
   la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina;
   il signor Gambino avrebbe pertanto dovuto essere reintegrato nella carica di consigliere regionale già alla prima seduta utile dell'organo legislativo regionale;
   ad oggi il presidente del consiglio regionale della Campania non avrebbe invece ancora adottato alcuna determinazione in merito alla vicenda, nonostante l'intervenuta cessazione dello stato di restrizione della libertà personale, seguita alla sentenza assolutoria;
   tale situazione che l'interrogante giudica illegittima, lede irrimediabilmente il diritto alla rappresentanza legittima nelle assemblee legislative dei cittadini della provincia di Salerno, oltre il diritto del signor Gambino a esercitare il mandato conferitogli dal corpo elettorale;
   l'ingiustificata inerzia del consiglio regionale della Campania integra una grave violazione delle disposizioni di legge e della legalità costituzionale, comprimendo i diritti del corpo elettorale e dell'elettorato passivo, fondamento della norma fondamentale;
   in verità, la presidenza del consiglio regionale accampa, quale motivazione per la sospensione, una successiva condanna per uno dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma un'eventuale ulteriore sospensione potrebbe essere disposta, in ogni caso, esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   il tribunale di Nocera Inferiore ha, sì, condannato l'interessato, sempre in primo grado, per un altro reato capace in astratto di supportare misure di ulteriore sospensione, ma è pur vero che il periodo di sospensione già trascorso è superiore all'anno e mezzo previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
   in ogni caso un eventuale ulteriore stato di sospensione cautelare, può e deve essere disposto esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e non certo, come invece sta succedendo, dalla presidenza del consiglio regionale;
   a ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nel riconoscere che il principio della «fungibilità» della pena definitiva rispetto a quella preventivamente sofferta, ancorché normativamente previsto soltanto per la pena principale della reclusione, vada applicato, sia per interpretazione analogica, sia per effetto del principio del «favor libertatis», anche alle pene accessorie, alle misure di prevenzione e a quelle amministrative cautelari;
   anche il periodo di un anno di interdizione dai pubblici uffici riconosciuto dal tribunale di Nocera Inferiore risulterebbe largamente assorbito dal periodo di un anno e otto mesi di interdizione dall'espletamento del mandato elettorale già patito dal signor Gambino;
   il perdurare dello stato di sospensione cautelare del signor Gambino dalla carica di consigliere regionale, che supera di gran lunga il periodo che perfino il tribunale di Nocera ha ritenuto «adeguato imporre nella misura minima di un anno», così come disposto in sentenza di primo grado, lede pertanto l'ulteriore fondamentale diritto all'inviolabilità della libertà personale dell'individuo e legittima uno stato di illegalità inaccettabile –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertata la veridicità e gravità degli stessi, quali iniziative di competenza intendano adottare al fine di chiarire gli elementi controversi che impediscono al signor Alberico Gambino di espletare regolarmente il suo mandato elettorale, cosa che all'interrogante appare comunque una grave compromissione della legalità democratica. (4-00751)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 90
4-00751
presentata da
CIRIELLI Edmondo

  Risposta. — Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Campania, con la nota n. 0047148 del 14 luglio 2011, ha trasmesso a questo Dipartimento gli atti relativi al fascicolo processuale n. 8318/10 R.G.N.R. e n. 7251/2011 R.G.GIP concernenti l'ordinanza, emessa il 14 luglio 2011, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno ha disposto nei confronti del Consigliere regionale della regione Campania, signor Alberico Gambino, proclamato eletto nelle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, la misura della custodia cautelare in carcere (articolo 285 del codice di procedura penale), per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 317 del codice penale, articolo 7 legge n. 203 del 1991, 416-ter del codice penale e articolo 7, legge n. 203 del 1991.
  Ai sensi dell'allora vigente normativa statale, articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo assenso del Ministro dell'interno, è stata accertata la sospensione del signor Alberico Gambino dalla carica di consigliere regionale della regione Campania a decorrere dal 14 luglio 2011.
  Successivamente il tribunale di Nocera Inferiore, presso il quale si è instaurato il procedimento penale, con sentenza emessa il 12 marzo 2013, ha condannato il signor Gambino alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, con l'interdizione per un anno dai pubblici uffici, per il reato di violenza privata, mentre ha assolto l'imputato dai reati di cui agli articoli 110, 81 capoverso e 416-ter del codice penale perché i fatti non sussistono e ha disposto la liberazione da ogni costrizione giudiziale. I legali del signor Gambino e, successivamente, l'interrogazione in esame hanno evidenziato che il periodo di un anno di interdizione dai pubblici uffici, riconosciuta quale pena accessoria dal tribunale di Nocera Inferiore risulterebbe largamente assorbito dal periodo di un anno e otto mesi di custodia cautelare (14 luglio 2011-12 marzo 2013) e quindi lo stesso dovrebbe essere reintegrato nel consiglio regionale. Nell'interrogazione si sottolinea che il presidente del consiglio regionale della Campania non avrebbe ancora adottato alcuna determinazione in merito alla vicenda, nonostante la cessazione dello stato di restrizione della libertà personale, a seguito della sentenza del 12 marzo 2013.
  Si ritiene prioritariamente che l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di sospensione dalla carica di consigliere regionale, per la durata di 18 mesi, previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (normativa intervenuta di recente che ha sostituito la legge n. 55 del 1990), non ha carattere sanzionatorio ma cautelare, avente natura speciale, il cui fondamento riveste carattere di doverosità, in quanto la sospensione di diritto dall'incarico ricoperto è diretta conseguenza del provvedimento del giudice penale. La sospensione di cui all'articolo 8 determina l'impossibilità per il sospeso di essere computato per la verifica del numero legale o per la «determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata». Essa, dunque, produce l'effetto dell'immediato allontanamento dalla carica, con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto.
  A seguito della predetta sentenza, è stata inoltrata dall'ufficio territoriale di Governo di Salerno, in data 26 marzo 2013, un'istanza (mai pervenuta in originale al dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport), redatta dai legali del signor Gambino, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Consiglio e alla Giunta regionale della Campania, di revoca della sospensione disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 6 settembre 2011. Tale istanza affermava che essendo stato revocato il periodo di custodia cautelare, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di un anno risulterebbe largamente assorbita dal periodo di un anno e otto mesi di custodia cautelare.
  Pur non avendo ricevuto mai l'originale dell'istanza, comunque, l'ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale del dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha valutato le richieste ed ha ritenuto di non dare seguito all'istanza in quanto, in virtù della revoca della custodia cautelare, la sospensione dalla carica di consigliere regionale, disposta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessa quando viene meno l'efficacia della misura coercitiva, ossia, in questo caso, alla data di emanazione della sentenza stessa.
  Da ultimo si fa rilevare che, a seguito dell'emanazione della citata sentenza, che revoca la misura coercitiva nei confronti del signor Gambino, ma nello stesso tempo prevede una pena accessoria di interdizione per un anno dai pubblici uffici, rientra nella competenza del consiglio regionale della Campania poter assumere, nella sua autonomia, le ulteriori determinazioni circa il reintegro o meno nel consiglio regionale dell'istante.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieGraziano Delrio.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CAMPANIA

EUROVOC :

legalita'

elettorato

eleggibilita'

potere legislativo

accusa