ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00745

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 30 del 06/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: COSCIA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/06/2013
Stato iter:
15/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2013
GUERRA MARIA CECILIA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/11/2013

CONCLUSO IL 15/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00745
presentato da
COSCIA Maria
testo di
Giovedì 6 giugno 2013, seduta n. 30

   COSCIA e MADIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 stabilisce che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione;
   l'articolo 2, comma 5, del regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 stabilisce che il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi stessi;
   l'articolo 2, comma 6, del regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 prevede che anche per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti ad obblighi di assunzione, la quota riservata si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999;
   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 31 dell'8 agosto 2008 ha riconosciuto che «tali regole (per il calcolo della quota di riserva n.d.r.), invero, si discostano dal modello stabilito per la generalità dei datori di lavoro pubblici e privati, giacché un automatismo applicativo della disciplina del collocamento obbligatorio in questi peculiari ambiti potrebbe risultare penalizzante»;
   con circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – dipartimento dei servizi nel territorio – direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio – area della parità scolastica – ha riaffermato che «le scuole paritarie» sono assimilate alle istituzioni scolastiche statali e ha precisato che «per i soggetti gestori di scuole paritarie, che operano senza fini di lucro, la quota di riserva di cui alla legge 68/99 si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative con conseguente esclusione del corpo docente»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è l'organo che sovrintende a tutte le istituzioni scolastiche ed è competente ad emettere le direttive per le medesime istituzioni scolastiche;
   nel nostro ordinamento vige il principio della parità scolastica –:
   quale sia il criterio di computo della quota di riserva applicabile a un datore di lavoro quale una fondazione senza scopo di lucro che persegue finalità di promozione culturale ed educativa, scolastica e formativa con obiettivi di efficacia ed efficienza, riconosciuta scuola paritaria;
   se il datore di lavoro, nel determinare la quota di riserva, sia tenuto ad applicare il criterio di computo generale oppure se tale datore di lavoro rientri nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999 per cui la quota di riserva per l'inserimento e l'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 si calcola, dopo la verifica della possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge citata, esclusivamente sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (4-00745)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 119
4-00745
presentata da
COSCIA Maria

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente i criteri di computo della quota di riserva delle assunzioni delle persone disabili, si rappresenta quanto segue.
  La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ha la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
  L'articolo 3 della suddetta legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in misure percentuali che variano a seconda del numero dei dipendenti (7 per cento dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti, due lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti e un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti).
  Il comma 3 del medesimo articolo specifica altresì che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di tenere alle proprie dipendenze lavoratori disabili insorge solo in caso di nuova assunzione.
  L'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili) prevede inoltre che per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo. Tale comma precisa che il personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al già citato comma 3.
  Con l'interpello dell'8 agosto 2008, n. 31, questo Ministero ha chiarito che «laddove le norme della contrattazione collettiva o quelle desumibili dai regolamenti degli organismi in questione non consentano una puntuale individuazione del personale rientrante nella quota di riserva, si ritiene che da detta quota debbano considerarsi esclusi unicamente quei soggetti i quali svolgono un'attività che, in senso stretto, costituisce diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell'organismo che viene in considerazione. [...] Trattandosi, nel caso di specie, di una istituzione scolastica religiosa, appare dunque corretto il computo, ai fini del collocamento obbligatorio, del personale docente, con esclusione di quanti esercitano le funzioni di culto costituenti diretta ed immediata espressione delle finalità proprie dell'istituto religioso».
  La circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 marzo 2003, n. 31, stabiliva che «per i soggetti gestori di scuole paritarie, che operano senza fini di lucro, la quota di riserva di cui alla legge n. 68 del 1999 si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative».
  Tuttavia, il medesimo Dicastero, con nota del 4 febbraio 2013, ha chiarito che la circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 non trova più applicazione, in quanto, dopo l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui), la materia del riconoscimento della parità scolastica è stata disciplinata dal decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 (regolamento recante Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-
bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27) e dal successivo decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 (Linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n. 267 «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»), i quali non contengono riferimenti alla legge n. 68 del 1999.
Il Viceministro del lavoro e delle politiche socialiMaria Cecilia Guerra.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 2000 0333, L 1999 0068, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

EUROVOC :

societa' senza fini di lucro

istruzione privata

professioni tecniche